Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 25

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 25
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 25
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 428/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 428/2024
Tra
NO AR AN (C.F.: [...]), nata a [...] il
08/06/1964 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Palma
Campania (NA), via Roma 285, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Lauri e Alfredo
Mercadante;

RICORRENTE
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa AR TERESA FIGLIOMENI;

RESISTENTE
Oggi, 27.12.2024, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per NO AR AN l'Avv. LAURI PASQUALE ha depositato note di trattazione scritta;

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 428/2024 promossa da:
NO AR AN (C.F.: [...]), nata a [...] il
08/06/1964 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Palma
Campania (NA), via Roma 285, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Lauri e Alfredo
Mercadante;

RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa AR TERESA FIGLIOMENI;

RESISTENTE

IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24, non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, eccependo che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine, ha chiesto di: “I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;

II) conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;

III) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma di € 2.500,00;

IV) condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa attorea.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, la ricorrente ha svolto, nel corso degli aa.ss. 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24, le supplenze indicate in ricorso.
È parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,
di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
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