Trib. Trani, sentenza 16/05/2024, n. 1095
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7841 dell'anno 2022
TR
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Savella, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CP_1
Scarpellini Camilli e dall'avv. Raffaella Notarpietro, in virtù di procure in atti;
Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 16/05/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.12.2022 il ricorrente, dopo aver premesso di essere dipendente full time
a tempo indeterminato della dal 25.1.2021 con qualifica di “collaboratore professionale CP_1 sanitario tecnico della prevenzione sui luoghi di lavoro” ed inquadrato nella cat. D CCNL comparto
e Dirigenza Medica della Sanità, deduceva: di svolgere le sue mansioni presso il Dipartimento di
Prevenzione della , nello specifico presso il Servizio Igiene Sanità Pubblica (S.I.S.P.) sino a CP_1
marzo 2022 e dall'1.4.2022 presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
( ;
di essere impiegato nello svolgimento di mansioni che prevedono anche lo Org_1 svolgimento di attività di Giudiziaria come previsto dall'art. 52 del Parte_2
CCNL di categoria e s.m.i.;
che tale indennità aveva un valore lordo annuo di € 723,04 fino al
2019, poi ricalcolato in € 80,00 mensili, con la conseguenza che per il periodo da febbraio 2021 a
1
novembre 2022 gli era dovuto l'importo di € 1.680,00 lordi, pari ad € 80,00 x 21 mensilità);
che con note sindacali del 25.8.2021 e 21.10.2021 aveva chiesto all' il pagamento di tale indennità;
CP_1 che l'azienda aveva risposto che “dovendo regolamentare la materia, aveva formulato espressa richiesta di indicazione dall'ente regionale”;
che invero non era necessaria alcuna indicazione dall'ente regionale per il riconoscimento dell'indennità di ufficiale di Polizia Giudiziaria;
che dunque era suo diritto ottenere il riconoscimento dell'indennità di UPG;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, CP_1 evidenziando che non ricorrevano i presupposti per riconoscere l'indennità richiesta.
***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, l'art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale come colui che esercita “una pubblica funzione […] amministrativa […] disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione
o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Precisamente, si attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale non già in relazione all'intera funzione bensì ai caratteri propri e ai singoli momenti in cui essa viene svolta.
Il ricorrente rivendica con il presente ricorso l'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, assumendo di svolgerne le mansioni.
Tale indennità è disciplinata dall'art. 52 del CCNL del comparto sanità pubblica del 2005, che così prevede: “[…]2. L'indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”. La norma è stata confermata dall'art. 86 comma 2 del CCNL 2016-2018, dall'art. 100 del CCNL 19.12.2019 (che ha rideterminato la detta indennità in € 80,00 mensili) ed, in ultimo, dall'art. 111 del CCNL
02.11.2022.
L'art. 27 del D.P.r. n. 616/1977 così a sua volta prevede: “Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e
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