Trib. Milano, sentenza 05/01/2025, n. 52
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Testo completo
N.R.G. 12196/2022 + N.R.G. 41696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al N.R.G. 12196/2022 e al N.R.G. 41696/2022, promosse da:
SO.GI. CA S.R.L. (C.F. 05598668026), con il patrocinio dell'avv. LIONE ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIALE SAN MARTINO IS. 162 98158 MESSINA presso il difensore avv. LIONE ANTONIO
ATTRICE NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022
OPPONENTE NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022 contro
NS&NS CA S.P.A. (C.F. 08082461008), con il patrocinio dell'avv. BIGLIERI SARA e dell'avv. PUPESCHI ANDREA ([...]) PIAZZA DEGLI AFFARI, 1 20123 MILANO;
SA EN ([...]) VIA LAZZARO
SPALLANZANI, 22/A 00161 ROMA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI, 1
20123 MILANO presso il difensore avv. BIGLIERI SARA
CONVENUTA NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022
OPPOSTA NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022
OGGETTO: Distribuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2022 SO.GI. CA S.R.L. (di seguito per brevità
SO) ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale NS &
NS CA
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito:
1. accertare e dichiarare la piena validità del contratto di distribuzione per la linea ME, sottoscritto tra le parti in data 20
pagina 1 di 22 marzo 2013, del contratto di distribuzione per la linea SE Webster, sottoscritto tra le parti in data 4 dicembre 2007, in quanto mai risolti per inadempimento della So.Gi.;
in subordine al punto 1 - nella non creduta e denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito dovesse ritenere valida la risoluzione dei contratti di distribuzione de quibus e del piano di rientro sottoscritti tra le parti, dichiarare che i contratti si sono risolti unicamente a causa del comportamento tenuto dalla J&J, in aperta malafede e contro qualsivoglia dovere di collaborazione e lealtà e, per l'effetto, condannare la J&J al risarcimento del danno patito dalla So.Gi., che si quantifica in € 1.000.000,00;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare l'annullamento del piano di rientro sottoscritto tra le parti per dolo e/o violenza;
3. condannare JO&Jonhson ED S.P.A. a corrispondere a
So.Gi ED S.r.l., a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 2.500.000,00 ovvero la diversa somma minore o maggiore che il Giudice riterrà congrua, giusta e dovuta, o comunque secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo nella misura di legge.
4. accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.;
e per l'effetto 5. inibire la convenuta alla continuazione degli atti di cui in narrativa, dichiarandolo e condannandolo al risarcimento dei danni derivanti all'attore nella misura di € 1.000.000,00 6. ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza sui principali quotidiani nazionali e sulle riviste di settore, a spese del convenuto”.
Ai fini della concisa esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione (artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), in sintesi il Giudice osserva che a fondamento delle domande l'attrice ha dedotto che il Sig. VA NT, già agente per la società Cordis Italia, a seguito dell'acquisizione della Cordis Italia da parte della JO&JO ED S.p.a. ha intrapreso una lunga collaborazione con la società convenuta. A tal fine in data 19/02/2007 ha costituito la società
SO.GI. ED S.r.l. volta a fornire, a strutture pubbliche e private, dispositivi medici per l'attività sanitaria;
della società il Sig. NT è amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, nonchè socio al
95%. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, SO aveva esteso il suo commercio ad altre due linee della
JO&JO: ME e SE Webster. Nel 2012 i contratti di agenzia e distribuzione della linea
Cordis erano cessati e So.Gi. ha continuato ad essere agente e distributore della J&JM per le altre due linee.
In merito alla “Linea ME – dispositivi medici per chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica”- l'attrice ha dedotto che So.Gi. e J&JM avevano sottoscritto in data 8/03/2013 un contratto di agenzia per la promozione e la conclusione di contratti di vendita dei prodotti di J&JM con riferimento all'Humanitas di
Catania e in data 20/03/2013 un contratto di distribuzione, nel quale era previsto il pagamento della merce
a mezzo bonifico bancario e con scadenza a 90 giorni dalla data di fattura;
nel 2014 i termini di pagamento erano stati addirittura concordati in 180 giorni dalla data della fattura. In merito alla “Linea SE
Webster – dispositivi medici per elettrofisiologia-cardiologia”, l'attrice ha allegato che in data 4/12/2007 le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia e in pari data un contratto di distribuzione;
nel contratto di distribuzione era previsto che So.Gi svolgesse l'attività di acquisto e commercializzazione in nome e per conto della J&J, servendosi di un'autonoma organizzazione idonea allo scopo;
al punto 3.4 era pattuito che pagina 2 di 22
il pagamento degli ordini avvenisse a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 90 giorni dalla fattura. Nel
2009 J&JM aveva richiesto a SO di procedere con l'acquisto di un sistema di mappaggio “TO” 1, al prezzo di € 117.600,00: l'apparecchiatura era stata poi resa e sostituita con merce;
nel 2010 SO era stata
M ad acquistare il secondo apparecchio di mappaggio “TO” 2 per il minor corrispettivo di € 96.000,00 nonostante l'apparecchio fosse il medesimo;
nel 2011 era stato richiesto alla SO l'acquisto del terzo sistema di mappaggio “TO” 3, modello base, per il corrispettivo di € 175.450,00. Grazie all'impegno profuso, So.Gi. aveva fatto in modo che il “sistema TO3” venisse installato presso
l'A.R.N.A.S. Civico di Cristina Benfratelli di ER. In data 21/06/2011 la J&JM aveva richiesto a So.Gi. di acquistare, con un contratto della durata di tre anni, un ulteriore sistema TO (il quarto) con gli accessori e sistemi connessi, al prezzo di € 150.000,00;
SO avrebbe dovuto corrispondere la somma mediante quote annuali dell'importo pari a € 50.000,00 ciascuna, fatto salvo il caso in cui fosse stata in grado di raggiungere un fatturato per l'acquisto di dispositivi della sola Linea SE Webster pari o superiore a € 240.000,00 annui. L'attrice ha dedotto che nel rapporto fra le parti vi era sempre stata “grande collaborazione e massima disponibilità: da un lato J&J forniva a SO merce con scadenza breve”, dall'altro SO l'acquistava al fine di raggiungere i target stabiliti con l'area manager, “con la piena consapevolezza che la società convenuta avrebbe comunque provveduto al dovuto cambio”;
“inaspettatamente e immotivatamente, dal 2016, a seguito del cambio del capo area per la linea SE Webster, JJ iniziava a imporre quantitativi di merce sempre maggiori (fino al 40% in più, doc. 24A) – anche al fine di raggiungere i quantitativi di vendita imposti dai vertici ai capi delle diverse aree”. Nonostante tali comportamenti J&JM aveva espresso apprezzamenti per l'ottimo lavoro svolto da So.Gi e gli obiettivi raggiunti, “benché, contrariamente a tutti gli obblighi e principi di buona fede, la JJ perdurasse a inviare merce ai limiti dell'utilizzabilità, giusta l'imminente scadenza, proprio alla luce della consapevolezza che So.Gi., anche grazie all'ottima fama che si era costruita da sola sul territorio siciliano, sarebbe riuscita a rivenderla”. Dal gennaio del 2020 fino a dicembre del 2021 SO aveva disposto plurimi bonifici, per il complessivo importo di € 1.817.727,07, di cui € 1.086.730,48 a copertura delle fatture scadute, così da rientrare dal debito maturato ed € 730.996,59 quale pagamento per la merce acquistata. Dal luglio 2020, “in violazione di quanto previsto contrattualmente (e quale ultimo tassello di un intricato disegno di malafede per mettere in ginocchio l'odierna attrice)”, J&JM aveva chiesto a So.Gi. di acquistare merce con pagamento anticipato, da effettuare al momento dell'ordine;
in data 24/09/2020 J&JM aveva imposto
l'acquisto di un software per l'aggiornamento dei sistemi TO, per il corrispettivo di € 48.800,00 oltre
IVA. In data 8/02/2021 J&JM aveva imposto a SO di acquistare il servizio di manutenzione full risk per il sistema TO, per il corrispettivo di € 15.000,00 (I.V.A. esclusa), da pagare anticipatamente in un'unica soluzione;
nel contratto, valido dal 1/01/2021 al 31/12/2021, veniva previsto che “tutti gli interventi non coperti dalla garanzia saranno fatturati al Cliente (ndr. So.Gi)”, ai costi indicati. L'attrice ha allegato che in data 12/07/2021, “a seguito della maturazione di un debito da parte della So.Gi. nei confronti della JJ per tutte le pagina 3 di 22 deplorevoli e vessatorie condotte assunte da quest'ultima nei confronti della piccola società, contrarie ai più comuni obblighi di buona fede e leale collaborazione tra le parti, le due società sottoscrivevano un piano di rientro (doc. 33), in cui veniva previsto il pagamento dell'importo di € 4.047.762,70 (debito calcolato sulla base di fatture scadute emesse dalla JJ, al netto degli interessi di mora maturati e maturandi) con modalità dilazionate e, cioè, con n. 43 rate mensili, a decorrere dal mese di luglio
2021”, con una maxi rata finale dell'importo di € 199.000,00 da corrispondere nel gennaio del 2025.
Riguardo a tale piano di rientro, SO ha affermato: “La creditrice – forte della sua egemone posizione contrattuale e di supremazia, quale multinazionale e azienda leader nella produzione – imponeva, peraltro, che: - solo a seguito dell'integrale
e corretto pagamento delle rate concordate, sarebbero state emesse le note di credito dovute per sostituzione di merce;
- le fatture emessa da J&J a So.Gi. sarebbero continuate a essere soggette a “pagamento anticipato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al N.R.G. 12196/2022 e al N.R.G. 41696/2022, promosse da:
SO.GI. CA S.R.L. (C.F. 05598668026), con il patrocinio dell'avv. LIONE ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIALE SAN MARTINO IS. 162 98158 MESSINA presso il difensore avv. LIONE ANTONIO
ATTRICE NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022
OPPONENTE NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022 contro
NS&NS CA S.P.A. (C.F. 08082461008), con il patrocinio dell'avv. BIGLIERI SARA e dell'avv. PUPESCHI ANDREA ([...]) PIAZZA DEGLI AFFARI, 1 20123 MILANO;
SA EN ([...]) VIA LAZZARO
SPALLANZANI, 22/A 00161 ROMA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI, 1
20123 MILANO presso il difensore avv. BIGLIERI SARA
CONVENUTA NELLA CAUSA N.R.G. 12196/2022
OPPOSTA NELLA CAUSA N.R.G. 41696/2022
OGGETTO: Distribuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2022 SO.GI. CA S.R.L. (di seguito per brevità
SO) ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale NS &
NS CA
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito:
1. accertare e dichiarare la piena validità del contratto di distribuzione per la linea ME, sottoscritto tra le parti in data 20
pagina 1 di 22 marzo 2013, del contratto di distribuzione per la linea SE Webster, sottoscritto tra le parti in data 4 dicembre 2007, in quanto mai risolti per inadempimento della So.Gi.;
in subordine al punto 1 - nella non creduta e denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito dovesse ritenere valida la risoluzione dei contratti di distribuzione de quibus e del piano di rientro sottoscritti tra le parti, dichiarare che i contratti si sono risolti unicamente a causa del comportamento tenuto dalla J&J, in aperta malafede e contro qualsivoglia dovere di collaborazione e lealtà e, per l'effetto, condannare la J&J al risarcimento del danno patito dalla So.Gi., che si quantifica in € 1.000.000,00;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare l'annullamento del piano di rientro sottoscritto tra le parti per dolo e/o violenza;
3. condannare JO&Jonhson ED S.P.A. a corrispondere a
So.Gi ED S.r.l., a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 2.500.000,00 ovvero la diversa somma minore o maggiore che il Giudice riterrà congrua, giusta e dovuta, o comunque secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo nella misura di legge.
4. accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.;
e per l'effetto 5. inibire la convenuta alla continuazione degli atti di cui in narrativa, dichiarandolo e condannandolo al risarcimento dei danni derivanti all'attore nella misura di € 1.000.000,00 6. ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza sui principali quotidiani nazionali e sulle riviste di settore, a spese del convenuto”.
Ai fini della concisa esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione (artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), in sintesi il Giudice osserva che a fondamento delle domande l'attrice ha dedotto che il Sig. VA NT, già agente per la società Cordis Italia, a seguito dell'acquisizione della Cordis Italia da parte della JO&JO ED S.p.a. ha intrapreso una lunga collaborazione con la società convenuta. A tal fine in data 19/02/2007 ha costituito la società
SO.GI. ED S.r.l. volta a fornire, a strutture pubbliche e private, dispositivi medici per l'attività sanitaria;
della società il Sig. NT è amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, nonchè socio al
95%. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, SO aveva esteso il suo commercio ad altre due linee della
JO&JO: ME e SE Webster. Nel 2012 i contratti di agenzia e distribuzione della linea
Cordis erano cessati e So.Gi. ha continuato ad essere agente e distributore della J&JM per le altre due linee.
In merito alla “Linea ME – dispositivi medici per chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica”- l'attrice ha dedotto che So.Gi. e J&JM avevano sottoscritto in data 8/03/2013 un contratto di agenzia per la promozione e la conclusione di contratti di vendita dei prodotti di J&JM con riferimento all'Humanitas di
Catania e in data 20/03/2013 un contratto di distribuzione, nel quale era previsto il pagamento della merce
a mezzo bonifico bancario e con scadenza a 90 giorni dalla data di fattura;
nel 2014 i termini di pagamento erano stati addirittura concordati in 180 giorni dalla data della fattura. In merito alla “Linea SE
Webster – dispositivi medici per elettrofisiologia-cardiologia”, l'attrice ha allegato che in data 4/12/2007 le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia e in pari data un contratto di distribuzione;
nel contratto di distribuzione era previsto che So.Gi svolgesse l'attività di acquisto e commercializzazione in nome e per conto della J&J, servendosi di un'autonoma organizzazione idonea allo scopo;
al punto 3.4 era pattuito che pagina 2 di 22
il pagamento degli ordini avvenisse a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 90 giorni dalla fattura. Nel
2009 J&JM aveva richiesto a SO di procedere con l'acquisto di un sistema di mappaggio “TO” 1, al prezzo di € 117.600,00: l'apparecchiatura era stata poi resa e sostituita con merce;
nel 2010 SO era stata
M ad acquistare il secondo apparecchio di mappaggio “TO” 2 per il minor corrispettivo di € 96.000,00 nonostante l'apparecchio fosse il medesimo;
nel 2011 era stato richiesto alla SO l'acquisto del terzo sistema di mappaggio “TO” 3, modello base, per il corrispettivo di € 175.450,00. Grazie all'impegno profuso, So.Gi. aveva fatto in modo che il “sistema TO3” venisse installato presso
l'A.R.N.A.S. Civico di Cristina Benfratelli di ER. In data 21/06/2011 la J&JM aveva richiesto a So.Gi. di acquistare, con un contratto della durata di tre anni, un ulteriore sistema TO (il quarto) con gli accessori e sistemi connessi, al prezzo di € 150.000,00;
SO avrebbe dovuto corrispondere la somma mediante quote annuali dell'importo pari a € 50.000,00 ciascuna, fatto salvo il caso in cui fosse stata in grado di raggiungere un fatturato per l'acquisto di dispositivi della sola Linea SE Webster pari o superiore a € 240.000,00 annui. L'attrice ha dedotto che nel rapporto fra le parti vi era sempre stata “grande collaborazione e massima disponibilità: da un lato J&J forniva a SO merce con scadenza breve”, dall'altro SO l'acquistava al fine di raggiungere i target stabiliti con l'area manager, “con la piena consapevolezza che la società convenuta avrebbe comunque provveduto al dovuto cambio”;
“inaspettatamente e immotivatamente, dal 2016, a seguito del cambio del capo area per la linea SE Webster, JJ iniziava a imporre quantitativi di merce sempre maggiori (fino al 40% in più, doc. 24A) – anche al fine di raggiungere i quantitativi di vendita imposti dai vertici ai capi delle diverse aree”. Nonostante tali comportamenti J&JM aveva espresso apprezzamenti per l'ottimo lavoro svolto da So.Gi e gli obiettivi raggiunti, “benché, contrariamente a tutti gli obblighi e principi di buona fede, la JJ perdurasse a inviare merce ai limiti dell'utilizzabilità, giusta l'imminente scadenza, proprio alla luce della consapevolezza che So.Gi., anche grazie all'ottima fama che si era costruita da sola sul territorio siciliano, sarebbe riuscita a rivenderla”. Dal gennaio del 2020 fino a dicembre del 2021 SO aveva disposto plurimi bonifici, per il complessivo importo di € 1.817.727,07, di cui € 1.086.730,48 a copertura delle fatture scadute, così da rientrare dal debito maturato ed € 730.996,59 quale pagamento per la merce acquistata. Dal luglio 2020, “in violazione di quanto previsto contrattualmente (e quale ultimo tassello di un intricato disegno di malafede per mettere in ginocchio l'odierna attrice)”, J&JM aveva chiesto a So.Gi. di acquistare merce con pagamento anticipato, da effettuare al momento dell'ordine;
in data 24/09/2020 J&JM aveva imposto
l'acquisto di un software per l'aggiornamento dei sistemi TO, per il corrispettivo di € 48.800,00 oltre
IVA. In data 8/02/2021 J&JM aveva imposto a SO di acquistare il servizio di manutenzione full risk per il sistema TO, per il corrispettivo di € 15.000,00 (I.V.A. esclusa), da pagare anticipatamente in un'unica soluzione;
nel contratto, valido dal 1/01/2021 al 31/12/2021, veniva previsto che “tutti gli interventi non coperti dalla garanzia saranno fatturati al Cliente (ndr. So.Gi)”, ai costi indicati. L'attrice ha allegato che in data 12/07/2021, “a seguito della maturazione di un debito da parte della So.Gi. nei confronti della JJ per tutte le pagina 3 di 22 deplorevoli e vessatorie condotte assunte da quest'ultima nei confronti della piccola società, contrarie ai più comuni obblighi di buona fede e leale collaborazione tra le parti, le due società sottoscrivevano un piano di rientro (doc. 33), in cui veniva previsto il pagamento dell'importo di € 4.047.762,70 (debito calcolato sulla base di fatture scadute emesse dalla JJ, al netto degli interessi di mora maturati e maturandi) con modalità dilazionate e, cioè, con n. 43 rate mensili, a decorrere dal mese di luglio
2021”, con una maxi rata finale dell'importo di € 199.000,00 da corrispondere nel gennaio del 2025.
Riguardo a tale piano di rientro, SO ha affermato: “La creditrice – forte della sua egemone posizione contrattuale e di supremazia, quale multinazionale e azienda leader nella produzione – imponeva, peraltro, che: - solo a seguito dell'integrale
e corretto pagamento delle rate concordate, sarebbero state emesse le note di credito dovute per sostituzione di merce;
- le fatture emessa da J&J a So.Gi. sarebbero continuate a essere soggette a “pagamento anticipato
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