Trib. Grosseto, sentenza 14/11/2024, n. 191
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Testo completo
R.G. 1765/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa C F Presidente dott. A R Gdice est. dott. V M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 316 e 337 bis. e ss c.c. iscritto al n.r.g. 1765/2022, promosso da:
, nata il 21/09/75 a Massa Marittima (GR) e residente in Follonica (GR), via Parte_1
C n. 35, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. B F;
C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato il 23/06/73 a Piombino (LI) e residente in Follonica (GR), (C.F: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. A S;
C.F._2
RESISTENTE
Nell'interesse della minore
, nata a Grosseto il 9/10/2017 (C.F. );
Persona_1 C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale di udienza del 7.11.2024, dando atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni trasfuse nel predetto verbale, dichiarando in particolare di essersi accordate in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore , nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Le Persona_1 parti hanno altresì dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo
l'omologazione da parte del Collegio delle predette conclusioni congiunte.
CONSIDERATO CHE
pagina 1 di 5
L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del raggiungimento di un accordo alle condizioni riportate a verbale di udienza del 7.11.2024, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Persona_1
Più precisamente, con ricorso ex artt. 316 e 337 bis e ss c.c. ritualmente notificato, Parte_1
, premessa l'interruzione della convivenza con il resistente in costanza
[...] Parte_2
della quale è nata la loro unica figlia ha inizialmente chiesto, in sintesi, disporsi: (i) Persona_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
(ii) una specifica regolamentazione delle visite della figlia minore, secondo quanto indicato in ricorso, con il genitore non collocatario;
(iii) il versamento, da parte del sig. Per_1
in favore della sig.ra di un contributo al mantenimento per la figlia minore pari ad € Pt_1 Per_1
600,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa applicato nel Tribunale di Grosseto;
(iv) la possibilità per i genitori di iscrivere la figlia nei rispettivi passaporti;
il tutto con vittoria di Per_1
spese.
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 31.03.2023, contestando Parte_2
la versione dei fatti fornita dalla ricorrente e chiedendo, in sintesi, disporsi: (i) l'affidamento condiviso della figlia , con collocamento presso la madre;
(ii) la determinazione di un calendario Persona_1
di visite, secondo quanto indicato in comparsa, della stessa minore con il genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra i genitori;
(iii) il versamento mensile, da parte dell' ed in favore della Per_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia della somma di € 325,00 Pt_1 Per_1
(subordinatamente alla disdetta del contratto con la piattaforma “SKY” o alla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa C F Presidente dott. A R Gdice est. dott. V M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex artt. 316 e 337 bis. e ss c.c. iscritto al n.r.g. 1765/2022, promosso da:
, nata il 21/09/75 a Massa Marittima (GR) e residente in Follonica (GR), via Parte_1
C n. 35, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. B F;
C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato il 23/06/73 a Piombino (LI) e residente in Follonica (GR), (C.F: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. A S;
C.F._2
RESISTENTE
Nell'interesse della minore
, nata a Grosseto il 9/10/2017 (C.F. );
Persona_1 C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale di udienza del 7.11.2024, dando atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni trasfuse nel predetto verbale, dichiarando in particolare di essersi accordate in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore , nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Le Persona_1 parti hanno altresì dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo
l'omologazione da parte del Collegio delle predette conclusioni congiunte.
CONSIDERATO CHE
pagina 1 di 5
L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del raggiungimento di un accordo alle condizioni riportate a verbale di udienza del 7.11.2024, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Persona_1
Più precisamente, con ricorso ex artt. 316 e 337 bis e ss c.c. ritualmente notificato, Parte_1
, premessa l'interruzione della convivenza con il resistente in costanza
[...] Parte_2
della quale è nata la loro unica figlia ha inizialmente chiesto, in sintesi, disporsi: (i) Persona_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
(ii) una specifica regolamentazione delle visite della figlia minore, secondo quanto indicato in ricorso, con il genitore non collocatario;
(iii) il versamento, da parte del sig. Per_1
in favore della sig.ra di un contributo al mantenimento per la figlia minore pari ad € Pt_1 Per_1
600,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa applicato nel Tribunale di Grosseto;
(iv) la possibilità per i genitori di iscrivere la figlia nei rispettivi passaporti;
il tutto con vittoria di Per_1
spese.
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 31.03.2023, contestando Parte_2
la versione dei fatti fornita dalla ricorrente e chiedendo, in sintesi, disporsi: (i) l'affidamento condiviso della figlia , con collocamento presso la madre;
(ii) la determinazione di un calendario Persona_1
di visite, secondo quanto indicato in comparsa, della stessa minore con il genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra i genitori;
(iii) il versamento mensile, da parte dell' ed in favore della Per_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia della somma di € 325,00 Pt_1 Per_1
(subordinatamente alla disdetta del contratto con la piattaforma “SKY” o alla
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