Trib. Salerno, sentenza 13/03/2024, n. 1378
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Testo completo
N. R.G. 7204/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7204 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle
parti con note telematiche depositate nel termine del 17.10.23 in sostituzione
dell'udienza.
TRA
CC LS, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e residente in [...], elettivamente
domiciliato ai fini del presente giudizio in Battipaglia (SA) alla via Roma n. 60, presso
pagina 1 di 10
lo studio dell'avv. Pietro Montella che lo rappresenta e difende in virtù di mandato
allegato all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
MA IL di VI AL & F.LI NC, in persona del legale rappresentante p.t.
(P.IVA 01119310652) con sede in Campagna (SA) alla via Starza n.211, rappresentata e
difesa dall'avv. Cosimo Faccenda in virtù di comparsa allegata alla comparsa di
costituzione, presso il cui studio in Eboli (SA) alla via G. Salvemini n. 5 elettivamente
domicilia.
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n°455/2020 del Giudice di Pace di Eboli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 17 ottobre 2023 da intendersi qui
integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 20.03.2015, la AX ED di IT VI & F.LI
NC, in persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio il sig. BU
SO dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, affinché venisse accertato e dichiarato
che l'attrice, a seguito di fornitura di merci fosse creditrice del sig. BU della
pagina 2 di 10
somma di € 2.688,90, e per l'effetto lo condannasse al pagamento di tale somma, oltre
interessi moratori dalla domanda al soddisfo.
Assumeva in particolare che negli anni tra il 2005 ed il 2008 aveva fornito al
CC materiale edile come fatture allegate riportanti le dette forniture sottoscritte
per un credito complessivo maturato pari ad €uro 5.388,70;
che nel perdurare del
rapporto contrattuale il CC aveva provveduto ad un pagamento parziale della
merce acquistata lasciando insoluta la somma di €uro 2.688,90;
che a nulla erano valsi i
tentativi bonari di chiusura tanto da giustificare il ricorso all'autorità giudiziaria.
Si costituiva in giudizio il sig. BU il quale contestava integralmente in fatto ed in
diritto l'avversa citazione chiedendo il rigetto della domanda essendo infondata la
richiesta pretesa creditoria.
A sostegno delle sue ragioni il sig. CC eccepiva di aver saldato il proprio
debito mediante contanti e assegni, come da documentazione allegata in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, veniva ammesso ed espletato all'udienza del 01.12.2015 il
giuramento decisorio deferito al BU SO nel quale veniva confermato
quanto già sostenuto in comparsa di costituzione e risposta, ossia di aver integralmente
saldato ogni debito nei confronti della MA IL di VI AL e F.LI S.n.c.
negando di essersi mai dichiarato debitore della somma di € 2.688,90.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e resa la sentenza impugnata che, non
recependo gli esiti del giuramento decisorio, accoglieva la domanda condannando il
CC al pagamento.
pagina 3 di 10
BU SO interponeva appello avverso la sentenza n°455/2020, chiedendone
la riforma e la revoca ritenendo la stessa manifestamente ingiusta ed errata, per un
doppio ordine di motivi: l'erronea valutazione dell'istruttoria e l'omessa pronuncia
sull'eccezione di prescrizione del credito nonché per l'erronea valutazione del
giuramento decisorio.
Si è costituita in giudizio la MA IL che eccepiva l'inammissibilità dell'atto di
appello, l'infondatezza dei motivi, chiedendone il rigetto e, in subordine ed in caso di
accoglimento dell'appello, chiedeva la compensazione delle spese legali.
Data la natura documentale del giudizio, non bisognevole di ulteriore istruzione, la causa
veniva rinviata alla udienza cartolare del 17.10.2023 dove le parti precisavano le loro
conclusioni ed introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità dell'appello, alla luce delle risultanze di cui alla istruttoria
svolta in primo grado, va dichiarata la sua fondatezza con la conseguente riforma della
sentenza di prime cure n. 455/2020.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione dell'appellata MA IL di VI
AL snc relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è priva di pregio,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7204 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle
parti con note telematiche depositate nel termine del 17.10.23 in sostituzione
dell'udienza.
TRA
CC LS, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e residente in [...], elettivamente
domiciliato ai fini del presente giudizio in Battipaglia (SA) alla via Roma n. 60, presso
pagina 1 di 10
lo studio dell'avv. Pietro Montella che lo rappresenta e difende in virtù di mandato
allegato all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
MA IL di VI AL & F.LI NC, in persona del legale rappresentante p.t.
(P.IVA 01119310652) con sede in Campagna (SA) alla via Starza n.211, rappresentata e
difesa dall'avv. Cosimo Faccenda in virtù di comparsa allegata alla comparsa di
costituzione, presso il cui studio in Eboli (SA) alla via G. Salvemini n. 5 elettivamente
domicilia.
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n°455/2020 del Giudice di Pace di Eboli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 17 ottobre 2023 da intendersi qui
integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 20.03.2015, la AX ED di IT VI & F.LI
NC, in persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio il sig. BU
SO dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, affinché venisse accertato e dichiarato
che l'attrice, a seguito di fornitura di merci fosse creditrice del sig. BU della
pagina 2 di 10
somma di € 2.688,90, e per l'effetto lo condannasse al pagamento di tale somma, oltre
interessi moratori dalla domanda al soddisfo.
Assumeva in particolare che negli anni tra il 2005 ed il 2008 aveva fornito al
CC materiale edile come fatture allegate riportanti le dette forniture sottoscritte
per un credito complessivo maturato pari ad €uro 5.388,70;
che nel perdurare del
rapporto contrattuale il CC aveva provveduto ad un pagamento parziale della
merce acquistata lasciando insoluta la somma di €uro 2.688,90;
che a nulla erano valsi i
tentativi bonari di chiusura tanto da giustificare il ricorso all'autorità giudiziaria.
Si costituiva in giudizio il sig. BU il quale contestava integralmente in fatto ed in
diritto l'avversa citazione chiedendo il rigetto della domanda essendo infondata la
richiesta pretesa creditoria.
A sostegno delle sue ragioni il sig. CC eccepiva di aver saldato il proprio
debito mediante contanti e assegni, come da documentazione allegata in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, veniva ammesso ed espletato all'udienza del 01.12.2015 il
giuramento decisorio deferito al BU SO nel quale veniva confermato
quanto già sostenuto in comparsa di costituzione e risposta, ossia di aver integralmente
saldato ogni debito nei confronti della MA IL di VI AL e F.LI S.n.c.
negando di essersi mai dichiarato debitore della somma di € 2.688,90.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e resa la sentenza impugnata che, non
recependo gli esiti del giuramento decisorio, accoglieva la domanda condannando il
CC al pagamento.
pagina 3 di 10
BU SO interponeva appello avverso la sentenza n°455/2020, chiedendone
la riforma e la revoca ritenendo la stessa manifestamente ingiusta ed errata, per un
doppio ordine di motivi: l'erronea valutazione dell'istruttoria e l'omessa pronuncia
sull'eccezione di prescrizione del credito nonché per l'erronea valutazione del
giuramento decisorio.
Si è costituita in giudizio la MA IL che eccepiva l'inammissibilità dell'atto di
appello, l'infondatezza dei motivi, chiedendone il rigetto e, in subordine ed in caso di
accoglimento dell'appello, chiedeva la compensazione delle spese legali.
Data la natura documentale del giudizio, non bisognevole di ulteriore istruzione, la causa
veniva rinviata alla udienza cartolare del 17.10.2023 dove le parti precisavano le loro
conclusioni ed introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità dell'appello, alla luce delle risultanze di cui alla istruttoria
svolta in primo grado, va dichiarata la sua fondatezza con la conseguente riforma della
sentenza di prime cure n. 455/2020.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione dell'appellata MA IL di VI
AL snc relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è priva di pregio,
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