Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 1104
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Testo completo
N. R.G. 609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 609/2024 promosso da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 Con l'avv. Maria Eugenia Lo Bello
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 Con l'avv. Cinzia Marsili
(c.f. - P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
) P.IVA_2
Con gli avv.ti Vincenza Marina Marinelli e Marta Odorizzi
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTI
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024 la ricorrente ha determinarsi, ai Parte_1 sensi dell'art. 9, co. 3 L. 898/1970, la quota a lei spettante della pensione di reversibilità del sig.
(deceduto il 24 gennaio 2023) e condannarsi l' all'erogazione in suo Persona_1 CP_4
favore di tale quota, con i relativi arretrati a decorrere dal mese successivo al decesso del sig.
Per_1
La ricorrente ha esposto che in data 25 maggio 1975 lei e il sig. avevano Persona_1
contratto matrimonio (dal quale sono nati due figli) e che con sentenza n. 556/2018 di questo
Tribunale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con
1
riconoscimento a favore della sig.ra di un assegno divorzile (pari ad euro 1.200,00 al Pt_1 mese), che la stessa ha percepito sino alla morte dell'ex marito. La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che in data 8 settembre 2018 il sig. aveva contratto matrimonio con Per_1 la sig.ra , la quale attualmente percepisce l'intera pensione di reversibilità. Persona_2
La sig.ra ha, quindi, dedotto che al momento del decesso il sig. era titolare Pt_1 Per_1
di una pensione dall'I.N.P.S. – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari CPS e di una pensione dall'ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza Medici ed Odontoiatri con decorrenza dal 01.01.2004. La stessa ha, altresì, rappresentato che il matrimonio con l'ex marito è durato 43 anni e che lei al momento percepisce una pensione INDAP pari ad euro 900,00 al mese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra non Persona_2
opponendosi alla domanda svolta dalla sig.ra ma contestando che la convivenza Pt_1 matrimoniale tra gli ex coniugi abbia avuto la durata indicata dalla ricorrente, e chiedendo “che in ogni caso la quota spettante alla ricorrente sia determinata e liquidata in misura non superiore all'incidenza dell'assegno di divorzio sui trattamenti pensionistici complessivi, al netto di tasse ed imposte, di cui godeva il de cuius al momento del decesso e pertanto che la quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente sia determinata e liquidata in misura non superiore al 24
% della pensione di reversibilità complessivamente spettante ai superstiti, o in subordine che non sia liquidata in misura superiore all'assegno di divorzio come quantificato nella sentenza del Tribunale di Trento, n. 556/2018 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o in estremo subordine come risulterà di giustizia alla luce dei sopra esposti principi in diritto”.
Si è costituito in giudizio anche l' chiedendo: “riconoscere il diritto fatto valere da parte CP_4
ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 609/2024 promosso da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 Con l'avv. Maria Eugenia Lo Bello
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 Con l'avv. Cinzia Marsili
(c.f. - P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
) P.IVA_2
Con gli avv.ti Vincenza Marina Marinelli e Marta Odorizzi
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTI
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024 la ricorrente ha determinarsi, ai Parte_1 sensi dell'art. 9, co. 3 L. 898/1970, la quota a lei spettante della pensione di reversibilità del sig.
(deceduto il 24 gennaio 2023) e condannarsi l' all'erogazione in suo Persona_1 CP_4
favore di tale quota, con i relativi arretrati a decorrere dal mese successivo al decesso del sig.
Per_1
La ricorrente ha esposto che in data 25 maggio 1975 lei e il sig. avevano Persona_1
contratto matrimonio (dal quale sono nati due figli) e che con sentenza n. 556/2018 di questo
Tribunale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con
1
riconoscimento a favore della sig.ra di un assegno divorzile (pari ad euro 1.200,00 al Pt_1 mese), che la stessa ha percepito sino alla morte dell'ex marito. La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che in data 8 settembre 2018 il sig. aveva contratto matrimonio con Per_1 la sig.ra , la quale attualmente percepisce l'intera pensione di reversibilità. Persona_2
La sig.ra ha, quindi, dedotto che al momento del decesso il sig. era titolare Pt_1 Per_1
di una pensione dall'I.N.P.S. – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari CPS e di una pensione dall'ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza Medici ed Odontoiatri con decorrenza dal 01.01.2004. La stessa ha, altresì, rappresentato che il matrimonio con l'ex marito è durato 43 anni e che lei al momento percepisce una pensione INDAP pari ad euro 900,00 al mese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra non Persona_2
opponendosi alla domanda svolta dalla sig.ra ma contestando che la convivenza Pt_1 matrimoniale tra gli ex coniugi abbia avuto la durata indicata dalla ricorrente, e chiedendo “che in ogni caso la quota spettante alla ricorrente sia determinata e liquidata in misura non superiore all'incidenza dell'assegno di divorzio sui trattamenti pensionistici complessivi, al netto di tasse ed imposte, di cui godeva il de cuius al momento del decesso e pertanto che la quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente sia determinata e liquidata in misura non superiore al 24
% della pensione di reversibilità complessivamente spettante ai superstiti, o in subordine che non sia liquidata in misura superiore all'assegno di divorzio come quantificato nella sentenza del Tribunale di Trento, n. 556/2018 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o in estremo subordine come risulterà di giustizia alla luce dei sopra esposti principi in diritto”.
Si è costituito in giudizio anche l' chiedendo: “riconoscere il diritto fatto valere da parte CP_4
ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi
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