Trib. Milano, sentenza 14/03/2024, n. 2852

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 14/03/2024, n. 2852
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2852
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3225/2023 R.G. promossa da:
IC IE (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Monica
Banfi, con elezione di domicilio in via Garibaldi, 19 SARONNO presso lo studio dell'avv. Monica Banfi;

ATTORE - OPPONENTE

contro

:
AR PA, (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Chiara
Caldarini, con elezione di domicilio in corso di Porta Vittoria 47 MILANO, presso lo studio dell'avv. Chiara Caldarini;

CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
per parte opponente In via preliminare si eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito e si chiede che venga dichiarata l'invalidità del decreto opposto e la conseguente revoca. Spese legali rifuse.
Per parte opposta:
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In via pregiudiziale di rito - accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del giudice adito e per l'effetto devolvere la controversia al competente giudice individuato, dando atto dell'adesione di parte convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attore opponente e per l'effetto dichiarare la compensazione integrale delle spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione DA NI proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.18994/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.11.2026, col quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di MA AR la somma di € 16.784,25, oltre interessi e spese legali della procedura monitoria. Il procedimento monitorio trovava fonte nel mancato pagamento di due fatture - n. 3 del 2.3.2022 e n .14 del 17.10.2022, rispettivamente di € 1.562,00 ed € 15.222,25 - emesse a seguito di attività professionale svolta a favore dell'ingiunto. L'opponente, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Foro di Como, Tribunale competente per territorio con riferimento al luogo di residenza, Turate (Co), dell'attore opponente;
nel
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