Trib. Messina, sentenza 23/09/2024, n. 1678

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 23/09/2024, n. 1678
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1678
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico V T ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1467/2014 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), (c.f. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (c.f. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (c.f. ), tutti elettivamente C.F._11 Parte_12 C.F._12
domiciliati in Messina presso lo studio dell'avv. F G che li rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ) e (c.f. Parte_13 C.F._13 Parte_14
), elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio dell'avv. A Bo C.F._14
che li rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrenti
e
, oggi (c.f. Controparte_1 Controparte_2
) in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Salvatore Giambò che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
in Controparte_3
persona del curatore fallimentare pro tempore,
resistente contumace
e nei confronti di
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
terzo chiamato in causa
oggetto: illegittimità contratti a termine e inquadramento nel ruolo provinciale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 marzo 2014 gli istanti adivano questo giudice del lavoro e, premesso di aver lavoro per conto della a far data dal 14 aprile 2003 con qualifica Controparte_1
di operai agricoli florovivaisti e mansioni di guardia caccia, pesca ed ambientalista, I area c.c.n.l. dei lavoratori agricoli, in forza di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Parte_15
- società a prevalente capitale pubblico, costituita dalle Province regionali di Enna, Caltanissetta e
Messina e dai comuni di Barrafranca, Pietraperzia, e , per 169 ore mensili, da prestare CP_5 CP_6
anche di notte e nei giorni festivi, poi arbitrariamente trasformato dalla società in contratto a tempo determinato a decorrere dal 2006 e via via prorogato, anche tramite reiterazione di successivi contratti a termine, fino al 12 ottobre 2010, deducevano che a seguito della scissione parziale della Parte_15
con trasferimento del ramo aziendale relativo alla vigilanza venatoria alla Vigilanza Venatoria
Ambientalista s.r.l., gli stessi avevano stipulavato con quest'ultima ulteriori contratti a tempo determinato per lo svolgimento delle medesime mansioni, dal 4 novembre al 31 dicembre 2011, dal 7 al 31 gennaio
2012 e dal 16 aprile al 27 giugno 2012.
Lamentavano che tali contratti, benché conclusi con le due società, erano relativi in realtà allo svolgimento di un servizio obbligatorio ex art. 44 l.r. n. 33/1997, rientrante tra i fini istituzionali della
Provincia, la quale provvedeva alla loro retribuzione per il 70% tramite contributi regionali e per il restante 30% ponendola carico del bilancio provinciale, e i cui funzionari esercitavano nei loro confronti poteri direttivi e organizzativi, rimanendo in capo alle società la sola organizzazione logistica e amministrativa dei rapporti (pagamento stipendi, gestione delle ferie). Lamentavano, inoltre,
l'illegittimità dell'apposizione del termine, poiché priva di giustificazione causale, in violazione degli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs n. 368/2001.
Chiedevano, pertanto, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Provincia, quale reale utilizzatore delle prestazioni ai sensi dell'art.
29, comma 3 bis, d.lgs n. 276/2003
, con decorrenza dal 14 aprile 2003, e la condanna di quest'ultima al loro avvio al lavoro, a mezzo mobilità, nelle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n.
147/2013, ovvero alla loro assunzione fra gli agenti di Polizia Provinciale;
chiedevano, inoltre, la condanna dell'Amministrazione locale al risarcimento dei danni subiti per la violazione dell'art. 36 d.lgs
n. 165/2001
, nonché al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, l. 183/2010 e delle somme dovute a titolo di retribuzioni maturate per i periodi di inattività, differenze retributive in ragione delle
mansioni effettivamente svolte, rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, oneri previdenziali, tfr e indennità di disoccupazione. In via gradata, chiedevano la conversione dei contratti stipulati in data
4 novembre 2011 e 7 gennaio 2012 in rapporto a tempo indeterminato, con assunzione alle dipendenze della società Vigilanza Venatoria e Ambientalista a decorrere dal 4 novembre 2011 e la condanna di quest'ultima, in solido con la alla corresponsione delle somme complessivamente Parte_15
dovute a titolo di retribuzione per i periodi di inattività a causa degli illegittimi contratti a termine stipulati dal 2007 al 2012, oltreché al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
Nella resistenza dell'Amministrazione , integrato il contraddittorio nei confronti della Parte_16
Curatela fallimentare della società (nel frattempo fallita) Controparte_7 rimasta contumace, e dell' , costituitosi in giudizio, espletata la prova testimoniale e sostituita CP_4
l'udienza di discussione del 17 settembre 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va anzitutto respinta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione resistente.
Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., la competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, alternativamente, nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello in cui ha sede l'azienda ovvero nel luogo ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto, intendendosi per tale il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (v. Cass. n. 1449/2019).
Nella specie, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (contratti di lavoro, comunicazione obbligatorie Unilav e visure camerali storiche delle due società) risulta che gli stessi sono stati assunti alle dipendenze della per lo svolgimento delle mansioni di guardia caccia, pesca e Parte_15
ambientalista da espletare nel territorio della provincia di Messina, con sede di lavoro nel Comune di
Messina per tutto il periodo di formazione e,
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