Trib. Vicenza, sentenza 08/01/2025, n. 22
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Antonella DONA' ed Ezio LONGO
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli E_
avvocati Chiara BEGHETTO ed Emanuele ZANDONA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica.
1) Dichiarare la separazione tra i coniugi.
2) Assegnare alla ricorrente l'abitazione coniugale sita in Caldogno via Ferrarin n. 2
con arredi e suppellettili in essa contenuti.
3) Affidare la figlia minore oggi di 15 anni, ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione prevalente presso la madre;
starà con il padre a fine settimana Per_1
alternati dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a un pomeriggio-cena
infrasettimanale;
inoltre trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le
vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni
durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno con la madre il giorno di
Natale con il Capodanno, ed il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
4) Porre a carico del sig. a far data dalla domanda giudiziale, il E_
pagamento di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore
rivalutabili annualmente secondo indici istat con prima rivalutazione dal Per_1
1.10.2023, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico
bancario, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie anticipate dalla madre e
come precisate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza, disponendo anche per esse il
pagamento a far data dalla domanda giudiziale.
5) Porre a carico del sig. a far data dalla domanda giudiziale, il E_
pagamento di € 1.880,00 mensili lordi, pari ad € 1.500 netti, o in subordine di € 1.200
mensili netti, rivalutabili annualmente secondo indici istat con prima rivalutazione dal
1.10.2023, quale contributo al mantenimento della moglie, da versarsi alla stessa entro
il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
2
Si precisa che il convenuto sta versando, per effetto della rivalutazione già maturata
fino a settembre 2024, per la figlia € 508,00 e per la moglie € 1.219,00. Per_1
6) Rigettare ogni diversa domanda di parte convenuta, dichiarando di non accettare il
contraddittorio su eventuali domande nuove che essa dovesse proporre.
7) Spese e competenze di causa rifuse, comprese quelle della CTU e della CTP,
disponendosi anche secondo la normativa sul patrocinio gratuito per il periodo di
competenza.
Conclusioni del resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica.
1)Dichiarazione di separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere
separati.
2)Assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.
3)Affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre con
visite pattuite al punto 3) del ricorso introduttivo.
4)Pagamento a carico del signor di un contributo al mantenimento per la CP_1
figlia pari ad € 500,00=mensili entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
5)Revoca dell'attuale provvedimento di € 1.200,00= a favore della moglie o, nella
denegata ipotesi che il Giudice non ritenesse opportuna la revoca del mantenimento,
contenere lo stesso nella minor somma di € 300,00/400,00 fino al divorzio.
6)Spese (anche di CTU) e compensi professionali di causa integralmente rifusi.
7)In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Chiede l'accoglimento del ricorso rimettendosi
al giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento.
FATTO E DIRITTO
3
Con ricorso in data 16.5.2022 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Vicenza il 26.10.1991;
che dall'unione erano nati i figli E_
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed ancora Per_2 Per_1
minorenne;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile e che nel febbraio del
2022 il marito aveva lasciato la casa coniugale di Caldogno e si era trasferito in un
immobile di sua proprietà in Fontaniva;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione
personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia il collocamento della Per_1
stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e che E_
fosse tenuto a contribuire al mantenimento di essa ricorrente con la somma mensile di
euro 1.880 ed al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 600, Per_1
oltre al 70% delle spese straordinarie .
Con comparsa in data 23.7.2022 si costituiva in giudizio derendo E_
alle domande di separazione, assegnazione della casa coniugale, affidamento
condiviso della figlia e collocamento della stessa presso la madre, svolte dalla Per_1
ricorrente;
contestava invece le pretese economiche della controparte, offrendo di
contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 500 (oltre al 50%
delle spese straordinarie) ed al mantenimento della moglie con la somma mensile di
euro 400.
All'udienza del 13.9.2022 i coniugi comparivano avanti il Presidente del Tribunale
rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 14.9.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati,
affidava la figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vedere e
tenere con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni, il mercoledì di ogni settimana,
nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e nei cosiddetti ponti,
4
alternandosi con la madre;
determinava il contributo mensile a carico di CP_1
per il mantenimento della moglie e della figlia rispettivamente in euro 1.200 ed
[...]
in euro 500, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, autorizzato il deposito e lo scambio delle
memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza in data 6.6.2023, il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Antonella DONA' ed Ezio LONGO
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli E_
avvocati Chiara BEGHETTO ed Emanuele ZANDONA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica.
1) Dichiarare la separazione tra i coniugi.
2) Assegnare alla ricorrente l'abitazione coniugale sita in Caldogno via Ferrarin n. 2
con arredi e suppellettili in essa contenuti.
3) Affidare la figlia minore oggi di 15 anni, ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione prevalente presso la madre;
starà con il padre a fine settimana Per_1
alternati dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a un pomeriggio-cena
infrasettimanale;
inoltre trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le
vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni
durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno con la madre il giorno di
Natale con il Capodanno, ed il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
4) Porre a carico del sig. a far data dalla domanda giudiziale, il E_
pagamento di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore
rivalutabili annualmente secondo indici istat con prima rivalutazione dal Per_1
1.10.2023, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico
bancario, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie anticipate dalla madre e
come precisate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza, disponendo anche per esse il
pagamento a far data dalla domanda giudiziale.
5) Porre a carico del sig. a far data dalla domanda giudiziale, il E_
pagamento di € 1.880,00 mensili lordi, pari ad € 1.500 netti, o in subordine di € 1.200
mensili netti, rivalutabili annualmente secondo indici istat con prima rivalutazione dal
1.10.2023, quale contributo al mantenimento della moglie, da versarsi alla stessa entro
il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
2
Si precisa che il convenuto sta versando, per effetto della rivalutazione già maturata
fino a settembre 2024, per la figlia € 508,00 e per la moglie € 1.219,00. Per_1
6) Rigettare ogni diversa domanda di parte convenuta, dichiarando di non accettare il
contraddittorio su eventuali domande nuove che essa dovesse proporre.
7) Spese e competenze di causa rifuse, comprese quelle della CTU e della CTP,
disponendosi anche secondo la normativa sul patrocinio gratuito per il periodo di
competenza.
Conclusioni del resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica.
1)Dichiarazione di separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere
separati.
2)Assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.
3)Affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre con
visite pattuite al punto 3) del ricorso introduttivo.
4)Pagamento a carico del signor di un contributo al mantenimento per la CP_1
figlia pari ad € 500,00=mensili entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
5)Revoca dell'attuale provvedimento di € 1.200,00= a favore della moglie o, nella
denegata ipotesi che il Giudice non ritenesse opportuna la revoca del mantenimento,
contenere lo stesso nella minor somma di € 300,00/400,00 fino al divorzio.
6)Spese (anche di CTU) e compensi professionali di causa integralmente rifusi.
7)In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Chiede l'accoglimento del ricorso rimettendosi
al giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento.
FATTO E DIRITTO
3
Con ricorso in data 16.5.2022 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Vicenza il 26.10.1991;
che dall'unione erano nati i figli E_
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed ancora Per_2 Per_1
minorenne;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile e che nel febbraio del
2022 il marito aveva lasciato la casa coniugale di Caldogno e si era trasferito in un
immobile di sua proprietà in Fontaniva;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione
personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia il collocamento della Per_1
stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e che E_
fosse tenuto a contribuire al mantenimento di essa ricorrente con la somma mensile di
euro 1.880 ed al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 600, Per_1
oltre al 70% delle spese straordinarie .
Con comparsa in data 23.7.2022 si costituiva in giudizio derendo E_
alle domande di separazione, assegnazione della casa coniugale, affidamento
condiviso della figlia e collocamento della stessa presso la madre, svolte dalla Per_1
ricorrente;
contestava invece le pretese economiche della controparte, offrendo di
contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 500 (oltre al 50%
delle spese straordinarie) ed al mantenimento della moglie con la somma mensile di
euro 400.
All'udienza del 13.9.2022 i coniugi comparivano avanti il Presidente del Tribunale
rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 14.9.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati,
affidava la figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vedere e
tenere con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni, il mercoledì di ogni settimana,
nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e nei cosiddetti ponti,
4
alternandosi con la madre;
determinava il contributo mensile a carico di CP_1
per il mantenimento della moglie e della figlia rispettivamente in euro 1.200 ed
[...]
in euro 500, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, autorizzato il deposito e lo scambio delle
memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza in data 6.6.2023, il
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