Trib. Patti, sentenza 04/07/2024, n. 1347

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 04/07/2024, n. 1347
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 1347
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 17.04.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c.
, ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1918/2023 R.G. e vertente
TRA
AT ON nato a [...] il [...], residente in [...]R06F158Z, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Magro, C.F
[...]PEC avvemiliomagro@puntopec.it, Nicola Zampieri, C.F.
[...], PEC: nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it, Giovanni Rinaldi, C.F.
[...], PEC avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it, Walter Miceli, C.F.
[...], PEC waltermiceli@pecavvpa.it e Fabio Ganci C.F.
[...], PEC fabioganci@pecavvpa.it, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e
Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Giuseppa Antonietta Ioculano
(C.F. [...]) funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993,
n°29
, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito
Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it;

RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT ON, con ricorso depositato in data 13.06.2023, conveniva in giudizio
l'amministrazione scolastica, esponendo di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti a tempo determinato, e in particolare di avere prestato servizio:
- a.s. 2017/2018, contratto dal 04.10.2017 al 30.06.2018, presso l'I.T.I. “S. Agata M.llo
Torricelli” di Sant'Agata di Militello (ME);

- a.s. 2018/2019, contratti dal 22.10.2018 al 30.06.2019 e dal 25.10.2018 al 30.06.2019, presso l'I.T.I. “S. Agata M.llo Torricelli” di Sant'Agata di Militello (ME) e l'I.T.E.T. “L. Da
Vinci” di AZ (ME);

- a.s. 2020/2021, contratto dal 02.10.2020 al 31.08.2021, presso l'I.T.I. “S. Agata M.llo
Torricelli” di Sant'Agata di Militello (ME) con prima sede di completamento presso
l'I.T.E.T. “L. Da Vinci” di AZ (ME).
Tanto premesso, lamentava che non gli era stato riconosciuto il diritto a ottenere la c.d. “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Sosteneva l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio dei docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Rilevava che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, chiamati a svolgere le medesime funzioni in seno all'organizzazione scolastica, sarebbe in contrasto con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63
e 64 del C.C.N.L. con il principio di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 della Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2020/2021, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e, conseguentemente, la condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento dell'importo complessivo di € 1.500,00.
Il Ministero dell'Istruzione e del merito si costituiva in giudizio con memoria del 29.02.2024, con cui sollevava, anzitutto, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei diritti rivendicati per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19.
Sosteneva, poi, l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rilevato che con sentenza n. 29961/2023, emessa il 27.10.2023 la Suprema
Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG 8514/2022 nel corso di un giudizio di oggetto analogo al presente e su questioni sovrapponibili a quelle da valutarsi in questa sede.
Ed infatti, il Tribunale di Taranto ha chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;

- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;

- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;

- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;

- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
I giudici di legittimità, hanno risolto le anzidette questioni pregiudiziali enunciando una serie di principi di diritto che, pur non essendo direttamente vincolanti nel presente giudizio, appaiono pienamente condivisibili, anche perché sostanzialmente confermativi dell'orientamento già espresso da questo ufficio in precedenti giudizi riguardanti la medesima materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”

Tanto premesso, tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente sullo svolgimento del servizio fino al termine delle attività scolastiche, risulta pacifico e documentalmente provato dallo stato matricolare in atti che parte ricorrente abbia svolto servizio fino al termine delle attività scolastiche
(30.06) e con incarico annuale (31.08) negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2020/21.
Ciò posto, in punto di fatto, giova rammentare le considerazioni, già svolte in altre analoghe pronunce di questo tribunale, in base alle quali si ritiene spettante la carta docente anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6.
Tali considerazioni, infatti, sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dai giudici di legittimità.
Anzitutto, giova richiamare il quadro normativo che regola il riconoscimento della Carta elettronica del Docente.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
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