Trib. Paola, sentenza 22/04/2024, n. 314
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. F L Presidente dott.ssa S S Giudice relatore dott.ssa F L G, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nato a Lago (Cs) il 9/04/1981, parte Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla via Dogana 251/E presso lo studio dell'avv.
P R, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. , nata a Cosenza il 14/04/1988, parte Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla via Garibaldi 1 presso lo studio dell'avv.
Socievole S, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;interventore ex lege
OGGETTO: cumulo di domande congiunte di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex artt. 473 bis.49, comma 1, e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.49 e 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 29/05/2023, hanno proposto cumulativamente domanda di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lago in data 23.06.2018
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(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2018), in costanza del quale è nata il 25.06.2019 una figlia, di nome Per_1
Il Pubblico Ministero, in data 8.06.2023, ha espresso parere favorevole.
Con sentenza non definitiva n. 689/2023 emessa in data 20.09.2023, passata in giudicato, il
Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni riportate nel ricorso tra essi concordate;inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima che del decorso del termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa, con separata ordinanza, è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – avesse provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte (stante la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di comparizione fissata in data 15.04.2024), la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge n. 898/1970, e la conferma ad opera delle stesse delle condizioni già articolate nel ricorso introduttivo del giudizio con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di divorzio con l'omologa delle relative condizioni tra esse concordate riportate in ricorso.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e
3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza non definitiva n.
689/2023 emessa in data 20.09.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , che si è protratta Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, nell'ambito del procedimento di separazione, per il deposito di note scritte) per un tempo superiore a sei mesi
(secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre
2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente: “1. I ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno più opportuno i rispettivi domicili, residenze e dimore. 2. La casa familiare, sita in
Lago (CS), alla Via Paragieri, 32, di proprietà della moglie, sarà assegnata a quest'ultima. 3.
Alla sottoscrizione del presente accordo il sig. lascerà la casa familiare e porterà con Pt_1
2 sé tutti i suoi effetti personali. 4. La figlia sarà affidata congiuntamente ai genitori, Per_1 secondo il principio dell'affidamento condiviso, ma con abitazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale. a) Il sig. terrà con sé la minore ogni qual volta la sig.ra Pt_1 Pt_2 effettuerà i turni in ospedale, sia diurni che notturni, provvedendo ad accompagnare la figlia sia a scuola sia in tutti gli altri luoghi frequentati dalla minore (scuola di danza, di musica, di canto, palestra ecc.). Quando la sig.ra effettuerà il turno di mattina la bambina resterà Pt_2 presso il padre dalla sera precedente. b) La permanenza presso il padre non dovrà, comunque, essere inferiore a due pomeriggi a settimana (otto ore settimanali) e a due fine settimana mensili (30 ore consecutive). c) I giorni festivi (la vigilia intesa quale festa a sé stante) verranno trascorsi alternativamente con il padre o con la madre, compatibilmente con gli impegni Per_ lavorativi di entrambi. d) Nel periodo estivo, terminata la scuola, la figlia trascorrerà con il papà o la mattina o il pomeriggio di ogni giorno, compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori. In caso di impegno lavorativo di entrambi i genitori la bambina resterà o con i familiari paterni o con i familiari materni. Entrambi i genitori, previo reciproco, preventivo accordo, avranno diritto di portare la figlia in vacanza fuori dal Comune di residenza per almeno una settimana, salvo termine più lungo da concordare tra le parti. e) I genitori dovranno comunque comunicarsi, preventivamente e reciprocamente, l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze. f) La bambina trascorrerà, inoltre, con il padre o con la madre il giorno del compleanno di questi ultimi;mentre il giorno del suo compleanno verrà trascorso con il padre o con la madre ad anni alterni, con l'obbligo del genitore che avrà con sé la bambina di consentirne la visita all'altro genitore. 5. Il sig.
, si impegna a contribuire al materiale sostentamento della figlia minore mediante la Pt_1 corresponsione mensile della somma di €100,00;la predetta somma sarà versata su C/C recante IBAN n. IT50 V053 8780 6000 0004 3077 695 entro e non oltre, il giorno cinque di Per_ ogni mese, con l'inserimento di causale “mantenimento ”, accompagnato dal relativo mese di versamento. Il sig. , inoltre, rinuncia alla quota parte lui spettante dell'assegno Pt_1 unico familiare, il quale verrà percepito integralmente dalla sig.ra 6. Tutti gli oneri e Pt_2 le spese delle utenze della casa familiare, sita in Lago (CS) alla via Paragieri, 32 saranno poste
a carico della Sig.ra . 7. Le spese extrassegno da effettuarsi nell'interesse Parte_2 della figlia, siccome individuate e disciplinate dal protocollo n. 2130/2017 adottato dal
Tribunale di Paola, che si allega al presente ricorso divenendone parte integrante ed essenziale, saranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi. 8. Le parti dichiarano di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa economica e/o patrimoniale. 9. Le spese legali del presente procedimento sono sostenute al 50% da entrambi i ricorrenti”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della
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prole e l'assenza di contrasti con gli interessi della figlia minore delle clausole relative alla stessa.
Il pieno accordo delle parti in ordine sia alla pronuncia della loro separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia alle relative condizioni accessorie giustifica
l'integrale compensazione delle spese di lite.
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