Trib. Spoleto, sentenza 29/07/2024, n. 666

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Spoleto, sentenza 29/07/2024, n. 666
Giurisdizione : Trib. Spoleto
Numero : 666
Data del deposito : 29 luglio 2024

Testo completo

Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome DE popolo italiano causa n. 1857 /2019 r.g.

LE DEL SERO, Avv. Giuseppe La Spina, Avv. Maria Anna Sciabola parte attrice FRANTOIO EREDI DEL SERO ENRICO SAS DI DEL SERO ND, in persona DE l.r. pro tempore EL RO RO. DEL SERO ND (in proprio) Avv. Barbara Chianelli, Avv. Francesco Sardegna parte convenuta ASSUNTA DEL SERO, contumace parte convenuta Le conclusioni DEle parti:

Per l'attore:
Conclusioni «come all'atto di citazione in opposizione datato 30/8/2019»:
1) sospendere, preliminarmente, le DEibere assembleari DEla società IO AS in data 2/7/2019 ed in data 15/7/2019, qui impugnate, anche in punto di esclusione e reintegrare, ex art. 700 c.p.c. l'istante nella posizione di socio accomandante di detta società;

2) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare le dette DEibere per i motivi esposti nel presente atto di citazione;

3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento DE danno esistenziale e/o biologico subito dall'attore, oltre che al risarcimento DE danno da lite temeraria e da abuso DE diritto, notoriamente voci risarcitorie distinte e cumulabili, da liquidarsi in via equitativa.
4) Con vittoria di spese DE giudizio”.
Per il convenuto:
«Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa
1
In via Principale
Mandare disattesa e rigettare ogni avversa domanda attesane l'infondatezza in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite,
In via riconvenzionale
Accertare il grave inadempimento DE Sig. EL RO LE agli obblighi e doveri posti a suo carico quale socio accomandante DEla IO Eredi EL RO CO sas di EL RO RO, anche in relazione alla grave e reiterata violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. per i fatti tutti esposti nella narrativa DE presente atto, e per l'effetto, condannare EL RO LE al risarcimento in favore DEla Società convenuta DE danno subito e così condannarlo al pagamento, in suo favore, di una somma pari a € 250.000,00 ovvero nella differente -maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;

In ogni caso Accertare:
la responsabilità extracontrattuale DE Sig. EL RO LE nei confronti DEla società convenuta e DE socio accomandatario EL RO RO, per i fatti tutti esposti negli atti difensivi depositati, e, per l'effetto condannare EL RO LE al risarcimento, in favore dei convenuti, DE danno patito e così condannarlo al pagamento, in loro favore, di una somma pari a € 250.000,00 ovvero, nella differente maggiore o minor somma, risultante in corso di causa anche all'esito DEl'espletanda attività istruttoria in relazione alle rispettive quote di spettanza e/o comunque ritenuta di giustizia;

Insistono per l'ammissione DEla CTU medico legale per la valutazione DE danno psicofisico e dei danni patrimoniali e non sofferti da RO EL RO a causa ed inconseguenza DEla condotta DEl'attore, il tutto come meglio specificato in memoria depositata ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc.».
Le ragioni DEla decisione:
L'attore ha richiesto l'annullamento DEle DEibere con le quali era stata disposta la sua esclusione, quale socio accomandante, DEla società IO Eredi di EL RO CO s.a.s.
L'esclusione risultava motivata sulla base DE fatto che il socio EL RO LE (che deteneva il 47,5% DEle quote, altro 47,5 % era detenuto dall'accomandatario EL RO RO e il restante 5% dalla EL
RO SS) avrebbe posto in essere condotte invasive nella gestione DEla società, non avrebbe partecipato reiteratamente alle assemblee e avrebbe avviato un'attività che faceva concorrenza alla
IO Eredi di EL RO CO s.a.s. (si veda verbale assemblea dd. 15/7/2019 DEla società IO
Eredi di EL RO CO s.a.s., documento n. 3 atto di citazione, ma anche DEibera propedeutica DE
2/7/2019).
L'attore, dunque, ha rilevato l'illegittimità DEle DEibere in parola in quanto lui stesso non avrebbe ricevuto la convocazione con congruo preavviso;
che alcuna condotta invasiva DElo stesso poteva ritenersi
2
sussistente né lo stesso aveva agito in conto o in nome DEla società;
che il divieto di concorrenza ex art.
2236 c.c.
si applica solamente ai soci accomandatari e che comunque alcuna concorrenza illegittima è stata posta in essere dal medesimo. Evidenziava, viceversa, come le DEibere in questione sarebbero state adottate come risposta alla richiesta giudiziale DE EL RO LE di revoca di EL RO RO quale socio accomandatario DEla IO Eredi di EL RO CO s.a.s.;
procedimento asseritamente giustificato dalla sussistenza di rilevanti inadempimenti imputabili all'amministratore.
L'attore ha collegato alla domanda di annullamento DEle citate DEibere, anche domanda risarcitoria.
Nell'ambito DE giudizio si costituiva EL RO RO (in proprio e in qualità di rappresentante legale DEla società “IO eredi EL RO CO AS di EL RO RO”), contestando l'avversa domanda
e la ricostruzione fattuale fornita dall'attore;
evidenziava l'infondatezza DEla domanda stante il fatto che
EL RO LE da anni svolge attività concorrenziale con quella DE IO Eredi di EL RO CO
s.a.s., attraverso la GI s.r.l.s. gestita unitamente al figlio, e ostacola lo svolgimento DEl'attività sociale DEla IO Eredi di EL RO CO s.a.s.
Il convenuto ha proposto una duplice domanda riconvenzionale mirante all'ottenimento di tutela risarcitoria: le condotte ostruzionistiche di EL RO LE avrebbero cagionato ingenti danni al fatturato DEla società “IO eredi EL RO CO AS di EL RO RO”, nonché un significativo danno biologico alla persona di EL RO RO.
Così sintetizzate le argomentazioni e le domande proposte dalle parti, si deve procedere alla loro analisi DE merito;
la trattazione riguarderà, in prima battuta, la domanda DEl'attore per poi analizzare le domande in riconvenzionale;
l'intento è quello di fornire un quadro unitario, avendo cura di sottolineare la intensa interrelazione tra la ricostruzione degli accadimenti e l'esito DEle domande formulate dalle parti.
Sulla impugnativa DEle DEibere assembleari.
La questione indicata necessita di una premessa: nel caso di specie le posizioni sostanziali risultano invertite rispetto alle posizioni formali.
La fondatezza DEla domanda DEl'attore dovrà valutarsi non tanto alla luce dei motivi proposti a supporto DEla richiesta di annullamento DEle DEibere: l'analisi dovrà in primo luogo mettere a fuoco le ragioni a supporto DEl'esclusione DE socio, sulla base DEle allegazioni DEla parte convenuta.
A tal fine «Giova ricordare, per un corretto inquadramento DEla fattispecie, che, come già affermato da questa Corte, nel giudizio di opposizione contro la DEibera di esclusione DE socio di una società, quest'ultima, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore ed ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento DEl'atto impugnato, a partire dalla
3 comunicazione al socio escluso degli addebiti mossi nei suoi confronti (Cass. n. 4402 DE 21/02/2017)» (citazione testuale da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19304 DE 2018).
Quindi occorre prendere in considerazione le ragioni a supporto DEl'esclusione di EL RO LE, cristallizzate nelle DEibere assembleari;
occorre quindi verificare l'idoneità DEle prove e DEle argomentazioni proposte dalla convenuta, alla luce dei rilievi formulati dall'attore.
Per ragioni di completezza e chiarezza, si riporta il testo DEla DEibera di esclusione DEl'attore, adottato all'assemblea DEla società IO Eredi DE RO AS in data 15/7/2019:
«Alle h. 20,00 constatata la mancata partecipazione e presenza anche all'odierna assemblea DE Socio Accomandante
LE EL RO, i soci presenti, rappresentanti il 52,50 % DEla società IO Eredi DE RO AS DEiberano:
l'esclusione DE socio accomandante LE EL RO (nato a [...] [...]) valutando la condotta pregressa configurare grave violazione dei doveri sociali, per ingerenza nella gestione, violazione DE divieto di concorrenza, per il grave e irreparabile danno che le descritte condotte hanno causato alla società oggi qui di seguito riportate:
continua contrapposizione alla gestione DE socio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi