Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice
Dott. Alessandro Laurino Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 531/2024 r.g. promosso da
• PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Catania, dott. Fabio Regolo nei confronti della società
• DELIVERY EXPRESS SRLS (partita iva 05322220871;
numero di iscrizione al registro delle imprese CT - 358378), con sede legale in Catania, via Giacomo Leopardi 63, in persona dell'amministratore unico
Andrea Silvio Giovanni Amata assistito e difeso dall'avvocato Giuseppe Augello;
*** letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza ed attesa la costituzione del debitore;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo
Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché si tratta di società commerciale che -per come emerge dalla visura in atti- esercita l'attività di distribuzione e trasporto cose in conto proprio e di terzi;
considerato che
l'Agente della Riscossione ha comunicato l'esistenza di un debito tributario iscritto a ruolo al netto degli importi sospesi per una somma superiore a 3 milioni di euro e considerato, quindi, che non si tratta di impresa minore e che l'ammontare dei debiti esigibili supera -all'evidenza- la soglia di cui all'art. 49, comma
V, c.c.i.;
ritenuto che la parte intimata è in stato di insolvenza poiché non è in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'entità dei debiti esposti e considerata la stessa ammissione del debitore che ha aderito alla richiesta di apertura della
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