Trib. Patti, sentenza 12/01/2025, n. 22
TRIB Patti
Sentenza
12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico dott. Gianluca Antonio
Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5.04.2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2324/2014 R.G. promossa da:
LO RL, nato a [...] l'[...], (C.F.
[...]) rappresentato e difeso, come da procura in atti,
dall'avv. Martino Daidone, presso il cui studio, sito in Sant'Agata di
LI (ME) via Nuova Residenza, è elettivamente domiciliato;
Attore-
CONTRO
UNICREDIT S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n.16 (codice fiscale e P.I.V.A. 00348170101), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Tito Monterosso ed elettivamente domiciliata in
1
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via F. Rossitto n.5, presso lo studio dell'avv. Alessandro Imbruglia;
Convenuta-
CONCLUSIONI
All'udienza del 18-11-2024, svoltasi, giusta decreto dell'1-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. (20
giorni per il deposito delle comparse conclusionali + 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, iscritto al n.
2324/2014 R.G., ON RL, esposte le proprie ragioni in fatto e in diritto, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, UniCredit
S.p.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e
dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle condizioni applicate ai
conti correnti n. 500007379 e n. 500000853 intercorsi tra le parti, nonché delle
condizioni che prevedono la capitalizzazione periodica degli interessi passivi
ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo
di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per
insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed
indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
2) Ritenere e
dichiarare nulle le clausole anatocistiche applicate in violazione dell'art. 1283
c.c., imprescrittibili secondo quanto previsto dall'art. 1422 c.c. 3) Ritenere e
2 dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che
impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto
corrente intercorso tra le parti o nei fogli condizioni;
4) Ritenere e dichiarare la
nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in
narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni
passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il
cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorsi tra le parti, e
per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella
data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di
effettuazione dell'operazione;
5) Ritenere e dichiarare che, per l'effetto
dell'anatocismo, la pattuizione dei tassi di interessi sui conti risulta non valida
e/o indeterminata e/o contra legem e che, pertanto, il tasso di interesse
applicabile è quello legale;
6) Ritenere e dichiarare che il TAEG, ai fini della
rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo c.m.s., costi vari di
tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate ( a sfavore
del cliente) per le operazioni attive/passive;
7) Ritenere e dichiarare che per
alcuni periodi, come risulterà dalla espletanda c.t.u., vi è stato superamento del
tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti
interessi usurari, né alcun interesse, così come previsto dall'art. 1815 c.c.;
8)
Accertare la mancanza del contratto di conto corrente de quibus, la mancata e/o
valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e
dichiarare che in assenza della produzione dei contratti in esame, previsti con la
forma scritta, nessun interesse è dovuto per nullità dei contratti medesimi. In
subordine ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati
in eccedenza rispetto al tasso legale vigente pro-tempore e per l'effetto, e previa
3 consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base
ai criteri ivi indicati, rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal
tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che
extrafido, dalle spese con corretta applicazione della valuta secondo i criteri
indicati in narrativa;
9) Ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme
imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito
del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, rideterminare
l'esatto saldo contabile del conto corrente oggetto dell'accertamento negativo,
ricalcolando gli eventuali interessi attivi a favore del cliente, comprensive degli
interessi maturati dalla data della rideterminazione del saldo effettivo sino ad
oggi;
10) Da ultimo ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare
ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la banca
convenuta;
11) Ritenere e dichiarare che l'odierno attore ha diritto al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale procuratogli dalla banca
mediante applicazione di clausole illegittime e per l'errata segnalazione alla
Centrale Rischi per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la
banca al pagamento a favore della società attrice di € 50.000,00 o della minore o
maggiore somma che il giudice riterrà equamente ristoratrice;
12) All'esito del
predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti dall'attore presso la
Banca, accertare e dichiarare a quanto ammonti il saldo effettivo degli stessi;
Con vittoria di spese…”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8-04-2015, si costituiva UniCredit S.p.A. instando per “In via preliminare 1) Dichiarare
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art.5, D.Lgs. n.28/2010,
come novellato dall'art.84, comma 1, d.l. n. 69/2013, convertito con
4 modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98. 2)Dichiarare inammissibile la
domanda di ripetizione di indebito avanzata dall'attrice, in quanto il rapporto di
c/c n.50007379 di cui è causa è ancora in essere e, per l'effetto, non disporre
alcuna statuizione di condanna della Banca alla restituzione in favore
dell'attrice delle somme che verranno accertate eventualmente indebite;
In
subordine e senza recesso, nel merito: 2) Rigettare in toto la domanda avversaria
in quanto nulla, prescritta, infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e
tardiva. 3) In via gradata ed istruttoria, nella non temuta ipotesi che venga
disposta la C.T.U. contabile richiesta da controparte, si chiede che il ricalcolo
venga eseguito: - limitando la indagine contabile al decennio anteriore alla
notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 31/12/2014, per cui il ricalcolo non
potrà avere ad oggetto il periodo antecedente il 31/12/2014;
- detraendo dal saldo
del conto ricalcolato le rimesse solutorie prescritte ed irripetibili, per l'importo
che sarà accertato in corso in causa;
- con l'applicazione del criterio di
contabilizzazione dei versamenti prima a fronte degli interessi e spese maturati
ad ogni riapertura trimestrale del conto, e poi eventualmente a fronte del
capitale;
- con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi
debitori;
- con applicazione dei tassi fissi di interesse concordati, nei limiti del
tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L.108/96, compensando eventuali
somme a debito del correntista con quelle accertate a credito della Banca. 4) Con
il favore delle spese e compensi del giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 4-10-2016, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie e la causa veniva istruita sia documentalmente sia mediante consulenza tecnica d'ufficio
5
rimessa, sulla scorta dei quesiti di cui all'ordinanza del 28-11-2019, al dott. Giuseppe Adamo il quale, in data 12 gennaio 2021, depositava la propria relazione definitiva;
in data 15 aprile 2021, depositava la relazione sulle osservazioni di parte convenuta contenute nelle note del
16-02-2021 e, in data 11 aprile 2023, depositava la relazione integrativa sui quesiti di cui all'ordinanza del 20-01-2023.
Quindi, all'udienza del 19-9-2023, il G.I., ritenuto che “in considerazione
delle risultanze della relazione integrativa del CTU, della valorizzazione del
metodo n. 3 seguito dal CTU alla luce di Cass. Civ. Sez. I, n. 3858/2021 del
15.02.2021, nonché della rinuncia di parte attrice alla domanda risarcitoria,
prima di disporsi il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni,
appare opportuno verificare l'eventuale sussistenza di spazi transattivi della
controversia”, rinviava la trattazione all'udienza del 7 febbraio 2024,
all'esito della quale, tuttavia, in difetto dell'allegazione delle parti di un'eventuale volontà conciliativa della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 novembre 2024, poi rinviata al 18-11-2024.
Come accennato, all'udienza del 18-11-2024, svoltasi, giusta decreto dell'1-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali +
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