Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 33

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 33
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 33
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 4345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4345/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Parte_1 C.F._1 EMANUELE FILIPPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PEREGO EMANUELE FILIPPO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_2 P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso ex art. 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 30.1.24 nell'interesse di , nato in [...] il [...], contro il Parte_1
provvedimento n. Cat A12/2023/Imm/23LO001097/ Prot . int. 33-2023 RGSPE di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Lodi in data 19.12.23 e notificato in data 18.1.24,
Con ricorso del 23.1.24 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata
l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con
l'Avvocatura dello Stato che si è costituita.
La parte ricorrente impugnava il decreto di rigetto assumendone l'illegittimità per violazione di legge e carenza di istruttoria, in quanto basato sull'asserita la pericolosità
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sociale, ritenuta non attuale dal ricorrente, in ragione dei precedenti penali e di polizia, trascurando di considerare i legami familiari in Italia (coniuge, adottata da cittadina italiana,
e figlio minore), e gli ulteriori elementi di fatto rilevanti caratterizzanti il caso (i precedenti del ricorrente sono in gran parte risalenti;
lo stesso ha aveva ottenuto la detenzione domiciliare, la liberazione anticipata, la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione);
nonché, il fatto di aver lavorato durante la carcerazione e di convivere con la coniuge ed il figlio minore e di aver depositato ricorso ai sensi dell'art. 31 TU;
concludendo per
l'annullamento del provvedimento impugnato con accertamento del diritto al soggiorno, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La parte resistente si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso, in ragione della posizione irregolare del ricorrente e della sua pericolosità sociale, in ragione dei precedenti penali a suo carico declinati nel diniego, ostativi, e dei più recenti precedenti di polizia, anch'essi declinati nell'atto impugnato, prevalendo l'interesse pubblico sul diritto
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