Trib. Lecce, sentenza 10/01/2024, n. 133

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 10/01/2024, n. 133
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 133
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 10 gennaio
2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906/2017 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra
SA.MER PETROL s.u.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ME
RE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RE Spano e Maurizio
Valentini,
- Ricorrente -
Contro
ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di LECCE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da propri Funzionari,
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 30.01.2017, ritualmente notificato, la Sa.Mer
OL s.u.r.l., in persona del rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso
l'ordinanza ingiunzione n. 476/16 Prot. n. 41415 del 18.11.2016, con la quale
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce ingiungeva a detta società ed a
ER RE, in solido, il pagamento della complessiva somma di € 31.050,00, oltre spese di notifica, a titolo di sanzioni amministrative.
Alla ricorrente venivano contestate le seguenti violazioni: 1) art. 3, comma 3
L. 73/02, come sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 183/2010, “per aver impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro”;
2) art. 39, commi 1 e 2 D.L.
1
112/08
, convertito nella L. 133/08 “per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro o per aver effettuato registrazioni infedeli incidenti sul trattamento retributivo, previdenziale o fiscale”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2017 si costituiva
l'Ispettorato Territoriale di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio e chiedere
l'integrale rigetto della proposta opposizione.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, previa discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta dalla Sa.Mer OL s.u.r.l., merita rigetto per i seguenti motivi.
Il provvedimento oggi impugnato trae origine da un accesso ispettivo effettuato in data 25.11.2011 da militari della Guardia di Finanza - Tenenza di
Maglie, presso la sede legale della Società Samer OL s.u.r.l., corrente in
Scorrano (LE) alla S.S. 275 km 6,4 Maglie-Leuca.
In quella circostanza, oltre ad eseguire la verifica e la determinazione delle giacenze, venivano sentiti alcuni dipendenti della società in epigrafe (SO BI,
IS RA PE, BE EN, DJ BE AB, MA NI,
TI MI, IN CO CA e NO TO.
Sempre in occasione del suddetto accesso ispettivo, veniva reperita all'interno dell'azienda ispezionata, della documentazione extracontabile, consistente in 1 registro denominato “registro delle presenze mensili”, scritturato manualmente e riportante il giorno, il mese e l'anno di rifermento, i dati identificativi del lavoratore e il numero delle ore prestate giornalmente, nonché alcuni fogli mobili sempre scritturati manualmente sui quali, tra l'altro, era indicato il nominativo del lavoratore, la collocazione del turno (mattina o pomeriggio), il giorno e il mese di riferimento.
Quindi, all'esito degli accertamenti eseguiti, emergeva che l'odierna ricorrente aveva adibito irregolarmente al lavoro i lavoratori AG IA, RA
MA, MA AR, ZI BR, IY CA IL, IV
2 NA, SI ES e FA BA IO ed aveva effettuato delle registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro relativamente ai lavoratori
IN CO, IS RA PE, ZO AR, RA
MA, MA AR, ZI BR, NO TO, IM ER,
CE HE, TI RT, AS RA, ON
IA ER, IA ES GI, IO IA GR, AG
PE, LL NT, AG IC, IO NL, BE
EN, GI MA, IT RE, NI EV, HI
IN ER, IY CA IL, IV NA, SI ES e
FA CO IO.
Pertanto, in data 5.03.2012, a conclusione degli accertamenti, veniva emesso, a cura del Mar. a. Dell'Anna Maurizio, Mar. a. Pisino Claudio e App. s.
Vizzino Giorgio, il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n.001 del

5.03.2012 con il quale veniva diffidato l'autore delle violazioni, ER RE, nella sua qualità di rappresentante legale della Sa.Mer OL s.u.r.l., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e contestavano allo stesso il relativo illecito amministrativo , ex art. 14 L. 689/1981, per aver adibito irregolarmente al lavoro
i lavoratori AG IA, RA MA, MA AR, ZI BR,
IY CA IL, IV NA, SI ES e FA BA IO
e per aver effettuato delle registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro relativamente ai lavoratori IN CO, IS RA PE, ZO
AR, RA MA, MA AR, ZI BR, NO TO, IM
ER, CE HE, TI RT, AS RA, ON
IA ER, IA ES GI, IO IA GR, AG PE,
LL NT, AG IC, IO NL, BE EN, GI
MA, IT RE, NI EV, HI IN ER, IY
CA IL, IV NA, SI ES e FA CO IO.
Quindi, non avendo il ER provveduto al pagamento delle sanzioni contestate, il Mar. Aiut. Maurizio Dell'Anna, Comandante della Guardia di
Finanza - Tenenza di Maglie, provvedeva, in data 3.07.2012, a redigere Rapporto al Direttore della DTL, ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981;
infine, in data
18.11.2016, veniva emessa l'ordinanza ingiunzione n. 476/16.
3
In data 21.12.2016, la società ricorrente presentava ricorso al Comitato
Regionale per i Rapporti di Lavoro, presso la Direzione Interregionale del Lavoro di Napoli;
con nota del 16.01.2017, l'Ispettorato Interregionale comunicava che detto ricorso, non essendo stato deciso nelle more, a causa di intervenute modifiche normative, doveva essere dichiarato improcedibile.
Orbene, così ricostruito l'iter procedurale che ha condotto all'emissione del provvedimento impugnato, si osserva quanto segue.
In primis si ritiene che alcun rilievo può attribuirsi in questa sede alle sentenze n. 176, 177, 178, 179 e 180 pronunciate dalla Commissione Tributaria
Regionale della Puglia - Sez. Staccata di Lecce il 14.1.2022, depositate il
28.1.2022 (cfr. docc. in atti) a definizione del contenzioso promosso dalla Sa.Mer
OL nei confronti della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, attenendo le stesse a questioni di natura prettamente fiscale, seppur scaturite dal medesimo accesso ispettivo da cui hanno tratto origine le contestazioni poste ad oggetto dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata, attienenti al sommerso da lavoro.
A parere di questo giudice è infondata l'eccezione di inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione in questione.
La L. n. 241/1990 all'art. 3 ha sancito l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi.
E' indubbio
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