Trib. Bari, sentenza 02/04/2024, n. 1328
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R. G. N. 10049/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. G C, nella presente controversia
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 VEROLI FRANCESCO ANTONIO ANGELO;
e
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. CAZZOLLA CLAUDIO;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha dedotto: 1) di aver lavorato alle dipendenze dell' resistente con la CP_2 qualifica e le mansioni di tecnico di laboratorio Biomedico, presso la
[...] di Altamura, dal Organizzazione_1 16/06/1982 al 31/03/2023, ultimo giorno prima del suo pensionamento;
2) che, risolto il rapporto lavorativo, non aveva fruito di n. 36 giorni di ferie come si evince dal
“prospetto riepilogativo delle ferie” emesso dalla medesima resistente;
3) che il mancato godimento di dette CP_3 ferie risultava ascrivibile a ragioni afferenti all'organizzazione del lavoro non imputabili alla ricorrente;
4) che con lettera pec del 05/05/2023 invitava formalmente la a corrisponderle l'indennità CP_1 sostitutiva delle ferie di che trattasi;
5) che tale invito rimaneva privo di qualsiasi riscontro, così rendendosi inevitabile la soluzione giudiziale della controversia.
In ragione di tanto, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha quindi formulato le seguenti conclusioni: 1
Sig.ra per le causali su esposte, della Parte_1 somma di € 3.060,86, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia e/o equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
B) condannare la medesima in persona del suo CP_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, dei compensi e degli accessori (rimborso forfetario per spese generali, cap ed iva) del giudizio>>.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha contestato la fondatezza delle avverse pretese chiedendone il rigetto integrale tra l'altro richiamando l'operatività del divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 (conv. in l. 135/2012).
Nel merito va osservato che il d.lgs. 66/2003 all'art. 10 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione [comma 1]. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro
[comma 2]. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di registrazione [comma 3]”.
L'art. 33 del c.c.n.l. Sanità 2016-2018 prevede che: “1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui all'Allegato 3 del CCNL del 3.11.2005 come aggiornato dal protocollo d'intesa dell'11.4.2007 per la correzione di errore materiale dell'area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. ….
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
2
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del S P della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. … 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia