Trib. Ferrara, sentenza 17/01/2025, n. 9
Sentenza
17 gennaio 2025
Sentenza
17 gennaio 2025
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Testo completo
OGGETTO: bonus
docenti ex art. 1 comma 121 L. n. REPUBBLICA ITALIANA 107/2015 – carta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO elettronica del docente IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito di scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del
17.12.2024, pronuncia la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 405/2024 R.G. promossa
DA
• SE EA NG (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. MARANO TOMMASO come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA (C.F. 80062970373) rappresentati e difesi dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott. CERONI LORENZO, ed elettivamente domiciliati presso l'Ambito Territoriale di Ferrara in VIA MADAMA, 35
44121 FERRARA; RESISTENTE
OGGETTO: bonus docenti ex art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 – carta elettronica del docente.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 12/06/2024 il docente SE EA
NG ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e, premesso di avere stipulato con l'amministrazione scolastica contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per lo svolgimento di supplenze sino al termine delle attività didattiche nonché ripetute nel corso dell'anno, ha chiesto venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, attribuito mediante accredito sulla c.d. carta
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elettronica del docente ai soli docenti di ruolo e finalizzato all'aggiornamento ed alla formazione, con conseguente condanna al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00.
La parte ha dedotto che l'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 e le relative norme di fonte secondaria di attuazione della previsione di legge, avevano disposto che il beneficio spettasse esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, in palese violazione del generale principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 nonché in violazione degli artt. 3, 35, 97 della
Costituzione, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che giustificasse la disparità di trattamento del docente non di ruolo rispetto al docente di ruolo in relazione a detto beneficio, attinente alla condizione di impiego e che dovrebbe essere riconosciuto a tutti i docenti, posto che tutti hanno pari diritto di formarsi anche nell'interesse del buon andamento della P.A., inteso sotto il profilo della qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ha altresì evidenziato che sulla questione erano già intervenuti il Consiglio di
Stato con la decisione n. 1842/2022 nonché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza depositata il 18.5.2022;
le alte corti si erano entrambe espresse in senso favorevole ai docenti precari, rimuovendo la discriminazione denunciata.
Analogamente, in epoca più recente, si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Ha infine richiamato, a sostegno della sua pretesa, gli artt. 29, 63 e 64 CCNL di categoria, i quali pongono a carico dell'Amministrazione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzioni, gli strumenti, le risorse e le opportunità necessarie per la formazione in servizio.
2. Costituitosi in giudizio, il Ministero ha sollevato il difetto di legittimazione passiva dell'USR Emilia-Romagna.
Nel merito ha evidenziato che la norma sopra richiamata non attribuisce una somma di danaro, posto che la "Carta docente” consiste in una mera modalità di erogazione della formazione, e cioè di autoformazione che avviene mediante l'utilizzo di buoni acquisto da spendere presso determinati negozi ed esercizi convenzionati al fine di permettere al docente l'aggiornamento e la formazione professionale.
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In diritto ha osservato che la sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato i provvedimenti amministrativi conseguenti alla norma di legge limitativa del bonus ai soli docenti di ruolo, senza però sollevare incidente di legittimità costituzionale, lasciando intatta la norma di rango primario.
Ha fornito una diversa interpretazione delle norme del CCNL sopra richiamate, sostenendo che il contratto non vincola l'amministrazione ad erogare la formazione nello stesso modo a tutto il personale scolastico, come risulta peraltro anche dagli ultimi Piani Nazionali della formazione, a valenza triennale, ove l'attività formativa obbligatoria è stata limitata solo al personale di ruolo.
Secondo il Ministero, inoltre, le opportunità di formazione del personale non rientrano nell'ambito delle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro, non trattandosi di né di retribuzione né di mero beneficio economico aggiuntivo, ma di “una modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata”. Sostiene poi la parte che è lo stesso legislatore comunitario a prevedere, alla successiva clausola 6 dell'Accordo Quadro che “Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, limitando l'accesso alle opportunità formative solo
“per quanto possibile”. Sicché, sempre a dire della parte, “l'erogazione di formazione diversificata non costituisce discriminazione sanzionabile;
pertanto, non configura violazione del diritto dell'Unione la mancata previsione, in favore del personale a tempo determinato, della modalità di autoformazione prevista dalla
“Carta docente”.
Sempre secondo la parte convenuta, la ratio della diversificazione tra le due categorie di docenti risiede nel fatto che la formazione costituisce un investimento economico del datore di lavoro in favore del proprio personale, in vista di un
“ritorno” generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa che ne consegue, posto che “un lavoratore che ha ricevuto formazione, infatti, è posto in condizione di fornire una prestazione superiore sotto il profilo qualitativo e quantitativo”.
Ha infine ricordato che il principio di equiparazione deve comunque essere applicato in concreto avendo riguardo al tempo ed all'effettività del servizio prestato. Sul punto ha precisato che il ricorrente nell'a.s. 2023/24 ha prestato servizio per un numero di giorni inferiore ai 180, con plurimi contratti per supplenze brevi e
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saltuarie anche presso istituti scolastici diversi, usufruendo altresì di un congedo per motivi studio. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea.
3. Istruita documentalmente, la causa ha avuto trattazione cartolare, mediante lo scambio di note scritte tra le parti. Valutate le rispettive difese ed allegazioni, la causa viene decisa come segue.
4. In merito all'eccezione di legittimazione passiva dell'Ufficio scolastico
Regionale e dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale si osserva che le strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico sono articolazioni organizzative del Ministero. Lo Stato, come noto, “agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni” come confermato dal fatto che l'art. 11 R.D. 1611/1933 prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente”
(Cassazione civile sez. lav., 26/03/2008 n.7862). Sul tema è opportuno inoltre aggiungere che l'art.1 commi 121 e 122 della L. 13 luglio 2015, n. 107 attribuiscono esclusivamente e direttamente al Ministero la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione del “bonus”, oltre che la sua erogazione, senza alcun coinvolgimento delle strutture scolastiche periferiche. Conseguentemente, anche sotto questo profilo, l'unico soggetto legittimato a contraddire in materia appare il
Ministero dell'Istruzione.
5. Quanto al merito, lo stesso Ministero convenuto ha dato atto che nella materia de qua sono intervenute le due importanti e recenti pronunce richiamate dal ricorrente, cui questo giudicante ritiene di doversi conformare, non essendo convincenti le considerazioni in diritto svolte dalla parte convenuta per porre la questione su un diverso piano di lettura ermeneutica diretta a rimettere in discussione la compatibilità delle norme disciplinanti la misura con le superiori fonti di rango comunitario e costituzionale.
Occorre dunque anzitutto richiamare il quadro normativo e provvedimentale di riferimento, evidenziato nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022 e nell'ordinanza del 18.5.2022 emessa dalla CGUE nella causa n. 450/2021.
Ai sensi dell'art. 282 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale
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ispettivo, direttivo e docente, senza alcuna distinzione tra sottocategorie. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di