Trib. Pistoia, sentenza 30/01/2025, n. 73
TRIB Pistoia
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 702/2022
Udienza del 30/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice SY ER e per la parte convenuta EA
IN nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie con- clusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento N. R.G. 702/2022 promosso da:
SY ER, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. ELENA GARDIN;
- parte attrice opponente - contro
EA IN, C.F. [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti GIULIA PELI e LUCCHESI LUCA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni parte attrice: “preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2022 e/o disporre l'improcedibilità della domanda avanzata in sede di ingiunzione, quantomeno per la somma di euro 35.064,59, somme che dovrebbero essere accertate nell'an e nel quantum della pretesa creditoria anche diversamente quantificata da codesto Giudice, essendo preliminare e obbligatorio il tentativo di negoziazione assistita fra le parti per i motivi addotti in narrativa;
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2022 opposto e accogliere la presente opposizione, dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ra- gioni di cui alla narrativa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo nonché privo dei requisiti per la sua emissione e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. - in ogni caso: con vittoria di compensi e spese ex d.m. 55/2014”.
Conclusioni parte convenuta: “Nel merito in tesi: respingere le domande tutte ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio espressi in narra- tiva, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in ipotesi: nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al paga- mento in favore dell'opposto, per i titoli di cui in narrativa e, in via subordinata, anche a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 56.008,53, ovvero di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'Istruttoria, oltre interessi come richiesti dalla domanda al saldo, rivalutazione monetaria e successive occorrende. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
2
1.- RT ND ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo deducendo di vantare nei confronti di ER SY i seguenti crediti:
a) € 8.842,82 per il pagamento nell'anno 2018, in qualità di garante, all'e- stinzione di un finanziamento a nome della sig.ra AN con FCA Bank per l'ac- quisto di un veicolo Fiat 500 6 9 CV Lounge (lett. b del ricorso);
b) € 12.101,12 per il pagamento, sempre in qualità di fideiussore, in via transattiva rispetto al decreto ingiuntivo da parte della FCA Bank spa per rate non pagate dalla sig.ra AI AN per un finanziamento da essa ottenuto in data 27 novembre 2018 per l'acquisto di altra macchina Fiat 500 (lett. b del ricorso);
c) € 35.064,59 per il pagamento dei fornitori della ditta individuale “Seren- dipity 22 di SY AN” (lett. c e d del ricorso).
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Pistoia aveva, con il proprio de- creto ingiuntivo 17 gennaio 2022 n. 53, intimato al ER SY il pagamento della somma di € 69.567,27.
ER SY ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo, ritenendo che i finanziamenti ricevuti fossero stati “decisi di comune accordo della coppia richiesti per esigenze comuni e, proprio per questo motivo, imputabili a entrambi” ed in particolare:
a) per quanto riguarda il finanziamento dell'autoveicolo Fiat 512 69 Lounge, il sig. RT “in questo modo avrebbe non solo aiutato la TA ad acquistare un'automobile ma anche aiutato (lui stesso) e la coppia a crescere insieme”;
b) anche per le ulteriori somme l'opponente sarebbe stata rassicurata che il
RGN. N. 702/2022
Udienza del 30/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice SY ER e per la parte convenuta EA
IN nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie con- clusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento N. R.G. 702/2022 promosso da:
SY ER, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. ELENA GARDIN;
- parte attrice opponente - contro
EA IN, C.F. [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti GIULIA PELI e LUCCHESI LUCA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni parte attrice: “preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2022 e/o disporre l'improcedibilità della domanda avanzata in sede di ingiunzione, quantomeno per la somma di euro 35.064,59, somme che dovrebbero essere accertate nell'an e nel quantum della pretesa creditoria anche diversamente quantificata da codesto Giudice, essendo preliminare e obbligatorio il tentativo di negoziazione assistita fra le parti per i motivi addotti in narrativa;
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2022 opposto e accogliere la presente opposizione, dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ra- gioni di cui alla narrativa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo nonché privo dei requisiti per la sua emissione e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. - in ogni caso: con vittoria di compensi e spese ex d.m. 55/2014”.
Conclusioni parte convenuta: “Nel merito in tesi: respingere le domande tutte ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio espressi in narra- tiva, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in ipotesi: nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al paga- mento in favore dell'opposto, per i titoli di cui in narrativa e, in via subordinata, anche a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 56.008,53, ovvero di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'Istruttoria, oltre interessi come richiesti dalla domanda al saldo, rivalutazione monetaria e successive occorrende. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
2
1.- RT ND ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo deducendo di vantare nei confronti di ER SY i seguenti crediti:
a) € 8.842,82 per il pagamento nell'anno 2018, in qualità di garante, all'e- stinzione di un finanziamento a nome della sig.ra AN con FCA Bank per l'ac- quisto di un veicolo Fiat 500 6 9 CV Lounge (lett. b del ricorso);
b) € 12.101,12 per il pagamento, sempre in qualità di fideiussore, in via transattiva rispetto al decreto ingiuntivo da parte della FCA Bank spa per rate non pagate dalla sig.ra AI AN per un finanziamento da essa ottenuto in data 27 novembre 2018 per l'acquisto di altra macchina Fiat 500 (lett. b del ricorso);
c) € 35.064,59 per il pagamento dei fornitori della ditta individuale “Seren- dipity 22 di SY AN” (lett. c e d del ricorso).
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Pistoia aveva, con il proprio de- creto ingiuntivo 17 gennaio 2022 n. 53, intimato al ER SY il pagamento della somma di € 69.567,27.
ER SY ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo, ritenendo che i finanziamenti ricevuti fossero stati “decisi di comune accordo della coppia richiesti per esigenze comuni e, proprio per questo motivo, imputabili a entrambi” ed in particolare:
a) per quanto riguarda il finanziamento dell'autoveicolo Fiat 512 69 Lounge, il sig. RT “in questo modo avrebbe non solo aiutato la TA ad acquistare un'automobile ma anche aiutato (lui stesso) e la coppia a crescere insieme”;
b) anche per le ulteriori somme l'opponente sarebbe stata rassicurata che il
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