Trib. Roma, sentenza 08/03/2024, n. 4747
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Testo completo
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R.G. 38326/2023
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario Di Roma
Sezione 6° Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo, all'udienza del 8.3.2024, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 comma 1 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38326 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “risoluzione di contratto di locazione per grave inadempimento” pendente tra
tra
PI LO (c.f.: [...]) rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Marcello Tumiotto e Luca Gherardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, 3, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
e
SS DI (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Gian PA Tomei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Angelo Poliziano, 27, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
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Motivi della decisione
1. I fatti controversi
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 28.7.2023, PI LO ha dedotto di aver concesso in locazione a DI SS, con contratto del 30.6.2021 e registrato il 19.7.2021, l'immobile sito in Roma, Via dei Chiavari,
38 a fronte di un canone mensile di € 550,00, con possibilità di sublocazione.
Deduce di esser venuto a conoscenza che presso l'immobile locato, sin dall'inizio del 2022 il conduttore non solo non abitava presso il suddetto immobile, ma che il medesimo aveva avviato una propria attività ricettizia extra alberghiera. Il ricorrente evidenzia di aver comunicato, nel maggio 2022, a DI
SS la volontà di mettere in vendita l'immobile locato. Il conduttore oltre a invocare la possibilità di cessione dell'attività extra alberghiera in virtù di una asserita scrittura privata tra le medesime parti, ha altresì invocato il diritto di prelazione sull'appartamento all'uopo ostacolando anche le visite presso lo stesso ai potenziali acquirenti. Di talché, è stato avviato anche il tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi negativamente per mancata presenza dell'odierno resistente. Pertanto, PI LO rassegna le seguenti conclusioni “Voglia il
Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso, accertato il grave inadempimento per fatto illecito del sig. RO DI alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione stipulato in data 30/6/2021 e registrato in data 19/7/2021 tra il dott. PA IN ed il suddetto sig. RO DI relativo all'immobile sito in Roma, in Via dei Chiavari, 38 – piano T – int. D per i profili esposti nel presente ricorso, dichiarare la risoluzione del suddetto contratto di locazione per esclusivo fatto e colpa del conduttore;
per l'effetto, condannare il sig. RO DI all'immediato rilascio dell'appartamento sito in Roma, in Via dei Chiavari, 38 – piano T – int. D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese generali di Studio del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 12.1.2024, DI SS, contestando quanto dedotto, eccepito e domandato da controparte, ha primariamente eccepito l'irritualità e la tardività del ricorso presentato oltre i termini di cui all'art. 80 L. n. 392/78. Eccepisce di aver correttamente reso edotto il locatore che all'interno dell'immobile sarebbe stata esercitata l'attività di
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ricezione alberghiera all'uopo sottoscrivendo relativa scrittura privata il 1.6.2021.
Inoltre, eccepisce che nessuna contestazione in merito all'asserita variazione di destinazione d'uso dell'immobile locato è mai stata mossa al medesimo da parte di PI LO. In terzo luogo, eccepisce che l'immobile è stato sempre adibito a “casa vacanze”. Deduce, infatti, che anche il precedente conduttore,
GL TI, conduceva l'attività ricettizia alberghiera. Le odierne parti processuali tra il maggio e il giugno 2021 hanno stipulato nuovo contratto e relativa scrittura privata dal medesimo contenuto, oggetto e causa di quello sottoscritto con il precedente conduttore. In merito alla contestazione del comportamento ostativo alla possibilità di far visitare l'appartamento ai potenziali acquirenti, eccepisce di aver sempre tenuto un comportamento collaborativo e incline al rispetto delle esigenze del locatore e, al contempo, al rispetto della propria attività alberghiera. Invero, deduce un comportamento non propriamente rispettoso del proprio lavoro da parte di PI LO posto che questi era solo imporre il giorno e l'orario di visite senza sapere dell'effettiva disponibilità del convenuto il quale, ad ogni modo, ha tentato di conciliare le esigenze di entrambi.
Ne discende che all'odierno resistente non può esser contestato alcun comportamento assibilabile al grave inadempimento contrattuale. Pertanto,
DI SS rassegna le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo