Trib. Milano, sentenza 31/07/2024, n. 2901
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa R C, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. RG 7687/2023, pendente tra
, Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
elettivamente domiciliati ai fini del giudizio presso lo Studio dell'Avv. Bordone in Varese, via Robbioni, 39 in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo ricorrenti
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo in Controparte_2
Milano, via Michele Barozzi, 1 convenuta
Oggetto: retribuzione ferie – Capi Treno
Conclusioni delle parti: come in atti
Svolgimento del processo epositato in data 1.8.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la
, deducendo di essere alle dipendenze della convenuta con mansioni Controparte_1
e qualifica di capo treno e chiedendo:
A) Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione, delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fsso di € 4,50;
dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e elementi ivi indicati.
1
B) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
- “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016);
- “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016;
- “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto Integrativo 2003);
- “provvigioni per controlleria e vendita biglietti (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e 2016;
art.75.2 Ccnl 2003);
calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
C) Conseguentemente condannare a corrispondere a ciascun CP_1 ricorrente un importo pari alla diferenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo sino al 31 dicembre 2022 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fsso giornaliero di € 4,50 percepito:
1 euro 1.737,00 Parte_1
2 uro 18.413,00 Parte_2
3 euro 3.661,00 Parte_3
4 euro 11.467,00 Parte_4
5 euro 2.475,00 Parte_5
6 euro 6.405,00 Parte_6
o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda.
D) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unifcato di euro 259,00, oltre rimborso spese forfettario 15% e oneri fscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..
Si è costituita la società convenuta, la quale ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente, deducendone l'infondatezza.
Non è stata svolta attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti.
All'udienza del 5.6.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande formulate dai ricorrenti sono fondate.
2 1. I ricorrenti prestano attività lavorativa alle dipendenze della convenuta da diversi anni con mansioni di C T.
L'art. 27 del CCNL Attività Ferroviarie 20.07.2012 e l'art. 26 del CCNL Attività Ferroviarie 16.12.2016 (docc. 3, 5, fascicolo ricorrente) così individuano la figura del C T: “Lavoratori che svolgono attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno nei casi previsti sulla base dei regolamenti e della normativa vigenti;
alla compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell'ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, anche dialogando in lingua straniera, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti e in eventuali altri casi con il possesso di specifiche abilitazioni”.
Ai sensi del CCNL Attività Ferroviarie 20.7.2012 e 16.12.2016, integrati dai contratti aziendali sottoscritti in pari data (cfr. docc. 4, 6 fascicolo ricorrenti), la retribuzione di ciascun C T è composta da una parte fissa – indicata nell'art. 68 del CCNL Attività Ferroviarie 20.07.2012 e CCNL Attività Ferroviarie 16.12.2016, spettante al C T indipendentemente dalle ore di scorta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento - e da una parte variabile legata alle ore di scorta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata anche di controllo ed emissione biglietti.
Tanto premesso, i ricorrenti lamentano che durante i giorni di ferie, CP_1 in base all'art. 31 punto 6 del CCNL Attività Ferroviarie 20.07.2012 (e art. 30 punto 6 CCNL Attività Ferroviarie 16.12.2016), eroga ai lavoratori i soli elementi retributivi fissi previsti dall'art. 68.1.1 e alle lettere c) e d) dell'art. 68.1.2 CCNL Attività Ferroviarie e tra quelli variabili, la sola indennità di turno di cui al punto n) dell'art. 68.1.2.
, inoltre, durante i giorni di ferie eroga ai ricorrenti quanto previsto CP_1 all'art. 31, punto 5, dei contratti aziendale integrativi Gruppo FS del 20.07.2012 e del 16.12.2016 ovvero un importo fisso di €. 4,50 per ogni giorno di ferie.
I lavoratori eccepiscono, quindi, che le disposizioni citate del CCNL e del contratto aziendale integrativo Gruppo FS in punto di retribuzione dei giorni di ferie sono nulle per contrarietà a norma imperativa, dovendo viceversa detti giorni essere retribuiti con un importo pari alla retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti dal singolo dipendente, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di elemento fisso, sia di componenti variabili della retribuzione legati all'esecuzione delle mansioni attribuite ai ricorrenti.
2. Le questioni oggetto del presente giudizio sono state affrontate dal Tribunale di Milano con numerose sentenze, tra le quali si possono annoverare le sentenze nn. 1703/2018, 2000/2018, 971/2019, 2469/2019, 453/2020, 1033/2020, 1283/2020, 207/2021, 447/2021, 2656/2021.
Si è pronunciata in modo conforme anche la Corte di Appello di Milano, con le sentenze nn. 649/19, 32/2020, 1470/2021, 719/2021, 832/2021.
Alcune pronunce tra quelle citate sono state emesse nei confronti di , CP_1 altre sono state emesse con riferimento alla società Trenord ed alla contrattazione
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collettiva aziendale dalla stessa applicata;
queste ultime trattano questioni assolutamente sovrapponibili a quelle odierne, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale delle Attività Ferroviarie di comune applicazione (docc. 3, 4, fascicolo di parte ricorrente) e quindi possono anch'esse essere richiamate ed utilizzate ai fini della decisione.
Con le pronunce emesse nei confronti di Trenord - le cui conclusioni ed argomentazioni sono integralmente condivise dal giudicante e vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- è stato riconosciuto il diritto dei macchinisti a percepire, per ogni giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, previa declaratoria della nullità delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione di tali voci, di cui all'art. 54.1 del contratto aziendale Trenord, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie.
Con la sentenza n. 1283/2020 anche la c.d. indennità di assenza dalla residenza è stata ritenuta voce da includere nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
A conclusioni conformi sono giunte le pronunce che hanno esaminato le indennità di utilizzazione professionale e di riserva di cui all'art. 31, punto 4 e 5 Contratto Aziendale Integrativo Gruppo Ferrovie dello Stato del 20.7.2012 e del 16.12.2016.
3. La Suprema Corte, ha chiarito che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, Rv. 653840 - 01).
In particolare la Corte ha osservato che “per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di
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