Trib. Torino, sentenza 24/07/2024, n. 248
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Testo completo
N. R.G. 2493/24 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. A T Presidente
Dott. S A Giudice Rel.
Dott. D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2493/24 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PREGNO MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Torino il 07/12/2017. Controparte_1 Controparte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei (nel ricorso si parla di trascrizione) registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 405 parte I serie -del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 31/01/24 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla sulle spese di lite tra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. A T Presidente
Dott. S A Giudice Rel.
Dott. D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2493/24 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PREGNO MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Torino il 07/12/2017. Controparte_1 Controparte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei (nel ricorso si parla di trascrizione) registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 405 parte I serie -del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 31/01/24 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla sulle spese di lite tra
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