Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2024, n. 1067

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2024, n. 1067
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1067
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di AN
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3784/2015 R.G.A.C. vertente tra
Comune di Palermiti (c.f.: 00240690792), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Pitaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a AN via F. Acri, n. 88;

- Appellante –
e
AC NA (c.f.: [...]) elettivamente domiciliato in
Soverato (CZ) alla Via Ludwig Von Mises n. 39, presso lo studio dell'avv. Miriam Stasi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti;

OT IC (c.f.: [...]) elettivamente domiciliato in
Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ), alla via Cassiodoro n. 66, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Gerardo Calabretta che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti;

- Appellati –
Nonché nei confronti di
Impresa Edile BO AN (p.i.: 0022362770795), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Arturo BO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AN Lido, alla via Corace n. 46;

- Appellata - Appellante incidentale -

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 60000012 /2015 del giudice di pace di
1
AN (ex Squillace) depositata in cancellaria in data 06.03.2015, non notificata.

Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate

ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Comune di Palermiti ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice di pace di AN lo ha condannato al pagamento di €
3.000.00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al soddisfo, in favore di AC NA, a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti su un terreno del quale assume di essere possessore, a causa di lavori non autorizzati eseguiti dall'Impresa Edile BO AN su incarico del Comune di Palermiti.
In particolare, l'odierno appellante ha contestato la decisione del Giudice di Pace formulando i seguenti motivi di appello: 1) omesso esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, considerato dal giudice di prime cure erroneamente, ed in assenza di qualsivoglia prova, come legittimo proprietario del fondo per cui è causa;
2) erroneità della decisione per non aver considerato che l'amministrazione comunale non ha mai sottoscritto nessun contratto, né emanato alcun atto/determina/delibera di occupazione del fondo de quo e per aver ritenuto erroneamente validi e giuridicamente vincolanti nei confronti dell'ente comunale gli accordi verbali conclusi tra l'allora sindaco in carica del Comune di
Palermiti, sig. IC OT, e l'Impresa Edile BO, così violando i principi vigenti in materia di contratti stipulati con la pubblica amministrazione;
3) erroneità della sentenza per aver basato la decisione su una consulenza tecnica d'ufficio del tutto errata e illegittima poiché espletata in violazione del principio del contraddittorio;
4) violazione dell'art. 116
c.p.c.
per avere il giudice di prime cure valutato in modo incongruo, illogico e inadeguato le risultanze probatorie.
Sulla scorta di tali doglianze ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza gravata. Con vittoria di spese, onorari e competenze, come per legge.
Si è costituito NA AC eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si è costituito, altresì, IC OT deducendo: l'erroneità della sentenza gravata per omessa motivazione sul rigetto delle eccezioni di legittimità attiva e passiva dallo stesso
2
sollevate;
l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa che, qualora correttamente vagliate, avrebbero certamente condotto il giudice di prime cure ad una decisione diversa;
l'erroneità della decisione in quanto fondata sulle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio del tutto lacunosa, illogica ed arbitraria.
Ha, inoltre, proposto appello incidentale deducendo: l'omessa pronuncia in relazione alla statuizione sulle spese del primo grado di giudizio, in favore del terzo chiamato OT
IC;
l'omessa declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, nonostante detta eccezione sia stata ritualmente proposta nella comparsa di costituzione e di risposta con domanda riconvenzionale del 20.05.2013.
Sulla scorta di tali motivazioni ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) respingere l'appello principale proposto dal Comune di Palermiti in persona del sindaco p.t. ritenendo fondato l'appello incidentale e per l'effetto, in accoglimento del relativo motivo di gravame, liquidare le spese del giudizio di primo grado in favore del sig. OT IC, confermando la sentenza impugnata in ogni altra parte;
2) in subordine, in caso di accoglimento dell'appello principale, con conseguente rigetto della domanda proposta dal sig. AC NA, ritenere fondato l'appello incidentale ed in accoglimento del relativo motivo di gravame liquidare le spese del giudizio di primo grado in favore del sig. OT IC;
3) in ulteriore subordine, respingere

l'appello principale in relazione al motivo di gravame inerente la pretesa responsabilità del sig. OT IC ed, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, ovvero l'estraneità dello stesso al rapporto dedotto in giudizio, liquidando in suo favore le spese del giudizio di primo grado;
4) per la denegata ipotesi di riforma dell'appellata sentenza con accoglimento dell'appello principale in ordine alla responsabilità del sig. OT IC, accogliersi la domanda riconvenzionale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e per l'effetto condannare il Comune di Palermiti, in persona del sindaco pro tempore, a rivalere il sig. OT IC dell'intera somma che eventualmente questi verrà condannato a pagare in favore del sig. AC NA, provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in accoglimento del relativo motivo di gravame dell'appello incidentale. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
”.
Si è costituita in giudizio anche l'impresa Edile BO AN eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di appello attesa la mancanza di regolare procura ad litem al procuratore dell'appellante, in quanto rilasciata e sottoscritta da soggetto non legittimato ad agire in nome e per conto dell'ente comunale.
3
Nel merito ha chiesto il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi