Trib. Treviso, sentenza 12/12/2024, n. 1012
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1540/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art.
8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2024 e presentato dai coniugi
con l'avv. SACCAROLA ANNA FENZO MARCO Parte_1
( ) VIA CAMILLO PRAMPOLINI N. 1 30038 SPINEA;
C.F._1
e
con l'avv. PERTILE ERICA FRANCESCHIN GIANMARIA CP_1
( ) VIA MANIN, 44/7 30174 VENEZIA MESTRE;
C.F._2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra gli stessi contratto in data 07/10/2000 a MARTELLAGO
(VE)
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
05.12.2024, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 22.11.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni
a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra
i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1540/2024:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/10/2000 da C.F. n. Parte_1 C.F._3
a PARMA (PR) il 04/06/1967 e C.F. n. CP_1 C.F._4
in CANADA il 29/12/1968 e trascritto al n. 58, Parte II, Serie A,
Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MARTELLAGO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“2) La casa coniugale sita a ER BR (Tv) via Divisione Alpina
Pusteria n. 3
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi