Trib. Roma, sentenza 19/06/2024, n. 10431

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 19/06/2024, n. 10431
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 10431
Data del deposito : 19 giugno 2024

Testo completo

T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice
dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 43395 del ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione il 31 ottobre 2023 (data di
scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA
TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI E DA DIPORTO S.C. A R.L.
(avv.ti Patrizio Leozappa e Riccardo Gai)
attore
E
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuti
E
FALLIMENTO ABACUS MARINE S.R.L.
chiamato in causa-contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.7.2023 i difensori delle parti costituite richiamavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti:
- per il Consorzio attore, come da nota di precisazione delle conclusioni: “i) accertare e dichiarare il diritto del Consorzio a percepire l'importo di €
1.031.851,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, quale saldo finale - al netto della somma di € 53.554,32 già percepita


TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
- delle agevolazioni concesse dal MUR al Progetto de quo;
ii) condannare il MUR al pagamento dell'importo di € 1.031.851,00 in favore del Consorzio attore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;
iii) condannare il MUR al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio”;

- per i convenuti, con richiamo ai propri scritti difensivi (l'ultimo dei quali è l'atto di citazione per chiamata in causa): “nel merito, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'Istruzione, rigettare le domande proposte dalla controparte;
- in ogni caso, accertare l'obbligo della US IN s.r.l. (ora Fallimento US
IN s.r.l.) a rifondere all'Amministrazione convenuta l'eventuale importo di cui in condanna e ciò al fine di ottenere un titolo valido alla eventuale insinuazione al passivo fallimentare. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il Consorzio di Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, Sicilia Trasporti Navali,
Commerciali e da Diporto s.c. a r.l. (di seguito “Consorzio” o “Consorzio TE”) ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione (ora dell'Istruzione e del merito) e il Ministero dell'Università e della Ricerca, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.031.851,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati, quale saldo finale della somma ad esso spettante a titolo di agevolazioni concesse dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (le cui competenze erano state successivamente ripartite tra i due Ministeri convenuti, di nuova istituzione, a seguito della soppressione del MIUR, come da disposizione contenuta all'art. 1, comma 1, del DL n. 1/2020, conv. con modd. dalla legge n. 12/2020) nell'ambito della misura specifica “Distretti e laboratori” del Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e competitività” 2007-2013
e, ancor più specificamente, del progetto PON02_00153_2939534, denominato
Nuove metodologie per la riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici durante la fase di produzione e di esercizio di imbarcazioni da diporto
(in breve “Progetto Hydra”), approvato dal MIUR e finanziato con decreto direttoriale n. 636 dell'8.10.2012, con cui era stato assunto un impegno finanziario a favore del Distretto TE pari ad € 4.593.584,45, successivamente rimodulato in € 4.430.462,45.
Ha esposto il Consorzio attore, soggetto attuatore del progetto e beneficiario delle agevolazioni e finanziamenti pubblici:
- che aveva deliberato di avvalersi delle risorse dei soci consorziali US
IN srl e Università degli Studi di IN, i quali avevano in tal modo assunto il ruolo di proponenti il Progetto e di beneficiari delle agevolazioni;

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TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
- che aveva ricevuto un'anticipazione pari a € 2.296.792.00, redistribuendola tra gli altri beneficiari (€ 1.113.412,00 ad US e € 812.020,00 all'Università di
IN), in considerazione delle attività di competenza rispettivamente svolte;

- che, approvati i primi cinque Stati di avanzamento dei lavori del Progetto sino al
9.9.2015, in occasione del SAL n. 6, redatto il 29.9.2015, era stata contestata la documentazione prodotta da US già in occasione dei precedenti SAL, considerando che la documentazione non era idonea a comprovare la rendicontazione e la destinazione dei pagamenti e delle spese da quella effettuati;

- che il MIUR non aveva chiesto la restituzione della somma ad US, né adottato altri provvedimenti, ma aveva recuperato la quota di partecipazione percepita dalla US, pari a € 1.031.851,00, decurtando del corrispondente importo le somme spettanti a saldo del finanziamento dagli altri due beneficiari e perciò versando il minore importo di € 53.554,00;

- che il Ministero avrebbe dovuto richiedere la restituzione direttamente ad
US, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 13 del “Disciplinare di
Concessione delle Agevolazioni a valere su fondi PON R&C 2007-2013”, prot. n.
271 del 15.2.2013, avente valore contrattuale tra le parti in forza della sottoscrizione da parte del Consorzio dello “Atto d'Obbligo” di cui alla nota prot.
MIUR n. 3505 del 26.2.2013, anche revocando l'agevolazione o assumendo altri provvedimenti nei confronti di US;

- che tale condotta era tanto più inspiegabile, considerando che la restituzione era garantita da una polizza cauzionale dell'importo complessivo di €
2.296.792,40, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione.
Il Consorzio TE ha quindi sostenuto che il MIUR avesse violato gli artt. 3, 4, 5
e 13 del Disciplinare l'art. 80 del Reg. CE n. 1083/2006 e che la mancata corresponsione a sé del saldo finale delle agevolazioni concesse era illegittima.
In particolare, ha affermato: a) che la “compensazione” operata era illegittima, perché non prevista dal Disciplinare e in contrasto con l'art. 80 del Reg. (CE) n.
1083/2006: b) che esso aveva riposto un legittimo affidamento sull'erogazione del saldo finale, anche a seguito della favorevole opinione espressa dall'Esperto del MIUR in ordine alla possibilità di procedere all'erogazione del saldo finale, e che, da parte del Ministero, era stato violato l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza e che da ciò poteva derivare l'obbligo di risarcimento del danno che ne fosse derivato, trattandosi di condotta inadempiente.
Ha quindi affermato la sussistenza del proprio diritto a percepire dal MIUR il saldo complessivo delle agevolazioni concesse, pari a € 1.031.851,00 da distribuire tra sé e la consorziata Università di IN.
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Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca hanno in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, sulla base della ripartizione delle competenze tra i due Ministeri modulata dall'art. 2 del DL n. 1/2020, conv. con modd. dalla legge n. 12/2020.
Nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda, esponendo in particolare:
- che il Consorzio TE era il soggetto attuatore del progetto, in quanto tale il solo a sottoscrivere il Disciplinare e gli atti d'obbligo, e che gli altri due soggetti erano partner coinvolti nelle attività progettuali (partner e soci del consorzio);

- che, con missiva del 6.10.2015, l'Esperto Tecnico Scientifico (ETS) incaricato dal Ministero aveva segnalato una truffa perpetrata dal rappresentante legale dell'US ai danni del Consorzio, e quindi del Ministero, evidenziando che il rappresentante legale dell'US aveva rendicontava lo stato di avanzamento lavori delle sue attività con vecchie fatture di acquisto materiali intestate alla società US, opportunamente riprodotte con date attuali ed importi stabiliti e pagate con bonifici inesistenti, e che la stessa condotta era stata attuata con dipendenti “più o meno virtuali”, pagati
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