Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6155

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6155
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6155
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

proc. n. 6768/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Tiziana Vita De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6768/2024 promossa da:
, NA IN E DOSTATE (NIGERIA), IL 1.10.1989, C.U.I. C.F. 1 Parte 1
VV. MAURO PIGINO
- C.F. C.F. 2 RAPPRESENTATO E
, CP 1
RICORRENTE-
contro
Controparte_3 (c.f. P.IVA 1 in persona del Controparte_2
,
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
"in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria:
- disporre l'interrogatorio libero del ricorrente su tutti i fatti di causa, ai sensi dell'art. 117 c.p.c.;

- con la riserva di produrre documentazione a sostegno della fondatezza delle domande formulate."
****


Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 29/5/23, ha chiesto al Questore di Vercelli il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.

1.1 e 1.2, d.lgs. n.
286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 5/2024/Imm, reso in data 26/1/24 e notificato al ricorrente in data
8/4/24, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del
17/1/24 reso dalla C.T. di Torino.
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 16/4/24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Su istanza del legale di parte ricorrente l'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Depositate tali note e depositata altresì ulteriore documentazione integrativa, come facoltizzata nel provvedimento del 13.11.24, parte ricorrente dichiarava di rinunciare sia al deposito di ulteriori memorie conclusive, sia alla discussione orale. Il Giudice, pertanto, si riservava di riferire la causa al collegio.
****
Deve innanzi tutto darsi atto del fatto che, malgrado la regolarità della notifica, la p.a. non si è costituita in giudizio: viene quindi dichiarata la sua contumacia.
La Questura di CP_2 ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale “in quanto, sebbene il richiedente risiede in Italia dal 2016 e non risultino presenti elementi ostativi, non sono stati prodotti elementi relativi alle attività e frequentazioni per gli anni precedenti al 2022, la documentazione prodotta è relativa al possesso di un contratto a tempo determinato prorogato fino al giugno del 2023, il richiedente dichiara di essere in contatto con i propri familiari nel paese di origine e di non avere una relazione stabile in Italia".
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando, da un lato, la critica situazione politico e sociale della Nigeria e, dall'altra, la sua integrazione sociale sul territorio nazionale, sottolineando che gli aspetti menzionati dalla CP 4 non sono dirimenti per il rigetto della domanda avanzata.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto.
Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede
giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va
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