Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 678
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Testo completo
R.V.G.2532 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2532/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 3 dicembre
2024, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Aniello Natale
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato dagli avv.ti Salvatore Desiderio e Katja Corrente
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2024 e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio in data 27.09.2018 nel comune di AP TU (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 21 parte 1 - anno 2018 e che dalla loro unione era nato (12.02.2019). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva Per_1
n. 1002/2024 dichiarava la separazione personale tra i coniugi (sentenza definitiva n. 3618/2024
1
R.V.G.2532 /2024
pubbl. il 10/07/20244) ed al contempo chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime conclusioni concordate in sede di separazione e, precisamente: “1. Residenza prevalente: la residenza prevalente del figlio sarà costituita presso l'abitazione della madre Per_1
momentaneamente domiciliata in AP TU (SA) al Viale della Repubblica;
2. Esercizio
Responsabilità Genitoriale: la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...]_2
LL IA (SA) il 12.02.2019, sarà condivisa da entrambi i coniugi - le decisioni Parte_2
di ordinarla amministrazione saranno prese separatamente dai genitori durante i rispettivi tempi di permanenza del figlio, nel rispetto di un indirizzo comune;
-le decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione, educazione e salute saranno adottate di comune accordo;
-i genitori si impegnano a informarsi reciprocamente e regolarmente su questioni significative relative al figlio;
3.Casa familiare: la casa, sita in AP TU (SA) alla via Pedale Castagneto di proprietà e abitata dalla sig.ra , non essendo casa coniugale non può essere oggetto di Persona_3
assegnazione ed in particolare nel presente giudizio;
4.Tempi di vista del padre: il padre potrà vedere
e tenere con sé il figlio almeno tre pomeriggi alla settimana, in mancanza di accordo il martedì, il giovedì nonché il sabato o la domenica oppure il lunedì, mercoledì e venerdì a settimana alterne
(ossia da quando la IG.ra tiene il week end con sé il piccolo ) dalle ore 16,00 alle ore Pt_1 Per_1
20.30 con la possibilità del pernottamento per almeno un giorno a settimana. Il pernottamento inizialmente nella notte tra sabato e domenica, quando il minore trascorrerà la domenica con il padre. Pertanto, il sig. , potrà prendere il minore a partire dalle ore 17.00 del sabato CP_1 Per_1
e tenerlo con sé fino alla domenica sera alle ore 20.30. Il tutto a partire dal prossimo mese di agosto.
I pernottamenti non potranno mai essere inferiori a due al mese ed avverranno possibilmente tra sabato e domenica. Sarà onere del padre prendere il bambino e riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
durante le festività natalizie trascorrerà con il padre il 24 e 26 dicembre e il 31 Per_1
dicembre degli anni pari, il 25 dicembre e il successivo 1° gennaio degli anni dispari dalle ore 10.00 alle 20.30 di sera;
durante le festività pasquali trascorrerà con il padre la domenica di Pasqua Per_1
degli anni dispari ed il lunedì in Albis degli anni pari sempre dalle ore 10.00 alle ore 20.30 di sera;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà