Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2024, n. 1880

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2024, n. 1880
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1880
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

N.RG. 3973 /2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3973 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
OV IE e TA UG, in proprio nonché in qualità di legali
rappresentanti della CAFFÈ 4 S.N.C. DI OV IE e TA
UG, rappresentati e difesi dall'Avv. PATRIZIA PANNUNZI
Ricorrenti/opponenti
e
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma
2 del D.lgs. 149/2015
dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv.
Floridia Monforte
Resistente/opposto
FATTO
Con ricorso depositato in data, le parti ricorrenti in epigrafe indicate hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1273/2022, notificata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma in data 11.07.2022 ed emessa


all'esito di un accertamento ispettivo cominciato in data 20.01.2017 e conclusosi con verbale unico di accertamento e notificazione del 14.04.2017, con il quale veniva contestata la violazione, da parte delle predette parti ricorrenti (in qualità,
rispettivamente, di soci della società Caffè 46 s.n.c. di EL AN e RE
UG e di soggetto obbligato in solido), dell'art. 3, comma, del d.l. 12/2002,
convertito in L.73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del d. lgs.
n.151/2015
, per aver impiegato tre lavoratrici subordinate presso il bar sito a
Vicovaro, Piazza San Pietro n. 19, per complessive 1.354 giornate di effettivo lavoro, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Per detta violazione veniva ingiunto alle odierne parti opponente il pagamento della somma complessiva di € 72.000,00 a titolo di sanzione amministrativa.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti - pur non contestando, nel merito, la sussistenza delle violazioni contestate - hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ispettorato a riscuotere le somme ingiunte, ai sensi l'art. 28 della
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