Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/01/2024, n. 31

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/01/2024, n. 31
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 31
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini, all'udienza del 26 ottobre 2023 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile R.G. n. 2612/2017 vertente
TRA
RI IO (C.F. [...]), RI NO LA
(C.F. [...]) e RI SC ON (C.F. MRN FNC
68B17 F205Q), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Stefano Ghibellini,
Eugenio Giuseppe Passerini, Maria Elena Nebuloni e Margherita Orecchioni presso la quale ultima sono elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Via Roma n. 56,
RICORRENTI
E
IM GI (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico
Gatto e dall'avv. Saverio Gatto,
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. OR IA, RM LA IA e AN
AT IA hanno convenuto in giudizio MO IO chiedendo: che fosse accertato e dichiarato che a decorrere dal dicembre 2013 il resistente MO IO ha indebitamente occupato e tutt'ora occupa gli immobili siti in Palau, località Porto Rafael, piano terra e piano
1


S1, censiti al catasto fabbricati del Comune di Palau al Foglio 3, Map. 279, rispettivamente al subalterno 3 e 4 di proprietà, nelle misure meglio specificate in narrativa, dei ricorrenti;
per
l'effetto, che il IO fosse condannato a rilasciare immediatamente le predette unità immobiliari libere da persone e/o cose e nella piena disponibilità dei ricorrenti, nonché a risarcire RM IA, AN IA e OR IA dei danni tutti subiti e subendi che ci si riserva di quantificare in corso di causa oltre a rivalutazione ed interessi, ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
che fosse rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, in quanto inammissibile e/o comunque infondata in fatto e diritto.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: che dal gennaio 2011 al dicembre
2013 gli immobili oggetto di controversia sono stati concessi in comodato al resistente affinché questi vi eseguisse dei lavori di ristrutturazione;
che alla scadenza del termine convenuto, dicembre 2013, il IO ha omesso di rilasciare le unità immobiliari in questione, continuando
a utilizzarle ed occuparle senza alcuna autorizzazione;
che in data 12.10.2016 i ricorrenti hanno offerto in vendita al resistente l'immobile, ma quest'ultimo ha rifiutato la proposta comunicatagli;
che l'indebita occupazione, protrattasi ormai da diversi anni, ha arrecato ingenti danni ai ricorrenti, i quali, non disponendo dei propri beni, si sono trovati nell'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dagli stessi in relazione alla loro normale natura fruttifera, dovendo, tuttavia, sopportarne integralmente i costi;
che il danno subito è pari al valore locativo annuo di mercato degli immobili in questione, pari ad euro 43.200,00, come da perizia allegata.
Costituitosi, MO IO in via preliminare ha contestato il rito applicato
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