Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 359
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Testo completo
N.R.G. 1346 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
o dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nata a [...] ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3
LI NI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale nei confronti della loro figlia nata in [...] il [...], e per le relative questioni Per_
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5
-ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quale eserciteranno congiuntamente la Per_
responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare per garantire alla bambina il diritto della medesima alla bigenitorialità, nonché a mantenere significativi rapporti con i nonni di entrambi i rami genitoriali, curandone l'educazione, la salute, l'istruzione ed il mantenimento, nel rispetto delle caratteristiche, delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni della bambina, informandosi reciprocamente su ogni evento abbia incidenza nella formazione della personalità della minore medesima.
Dunque i genitori convengono che l'amministrazione ordinaria sia disgiunta, mentre sulle questioni di maggiore interesse riguardanti, ad esempio, l'educazione, la salute, l'istruzione, la scelta della scuola e la residenza, ogni decisione sarà presa di comune e preventivo accordo.
avrà presso la madre la residenza anagrafica e la collocazione principale ed ogni eventuale Per_
cambiamento dovrà necessariamente essere condiviso dai genitori;
- Nella gestione della quotidianità ed in relazione alla presenza paterna nella vita della bambina i genitori osserveranno, salvi diversi futuri accordi e/o aggiustamenti, il calendario di seguito schematicamente riassunto:
- Quando non sarà impegnato all'estero per lavoro, terrà con sé la figlia:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
o dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nata a [...] ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3
LI NI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale nei confronti della loro figlia nata in [...] il [...], e per le relative questioni Per_
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
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-ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quale eserciteranno congiuntamente la Per_
responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare per garantire alla bambina il diritto della medesima alla bigenitorialità, nonché a mantenere significativi rapporti con i nonni di entrambi i rami genitoriali, curandone l'educazione, la salute, l'istruzione ed il mantenimento, nel rispetto delle caratteristiche, delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni della bambina, informandosi reciprocamente su ogni evento abbia incidenza nella formazione della personalità della minore medesima.
Dunque i genitori convengono che l'amministrazione ordinaria sia disgiunta, mentre sulle questioni di maggiore interesse riguardanti, ad esempio, l'educazione, la salute, l'istruzione, la scelta della scuola e la residenza, ogni decisione sarà presa di comune e preventivo accordo.
avrà presso la madre la residenza anagrafica e la collocazione principale ed ogni eventuale Per_
cambiamento dovrà necessariamente essere condiviso dai genitori;
- Nella gestione della quotidianità ed in relazione alla presenza paterna nella vita della bambina i genitori osserveranno, salvi diversi futuri accordi e/o aggiustamenti, il calendario di seguito schematicamente riassunto:
- Quando non sarà impegnato all'estero per lavoro, terrà con sé la figlia:
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