Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 194

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 194
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 194
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4394/2021 R.G. promossa da:
UNIONCAR S.R.L. (c.f. 04039810876), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO VIVIANA;
elettivamente domiciliato in VIA RAVENNA 9 95126 CATANIA, presso il difensore avv.
LOMBARDO VIVIANA
ATTORE

contro

:
BI CO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CRISPINO
CARMELO e elettivamente domiciliato in VIA ANTONELLO FRERI 14 CATANIA presso lo studio dell'avv. CRISPINO CARMELO
NO MA (C.F. [...])
CONVENUTI

Posta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti, previa
assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica.

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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo il 6.04.2021, la società UNIONCAR SRL ha adito il
Tribunale di Catania per ottenere il riconoscimento del credito pari ad € 15.577,44 (oltre spese
successive maturande fino al soddisfo) vantato nei confronti di TI FA e, per l'effetto,
ottenere la condanna del resistente al pagamento di detto importo.
In via subordinata, ha chiesto la condanna di TI FA al pagamento di detta somma in solido
con AG ON ovvero in percentuale in base alla durata della titolarità del bene ovvero in base
alla responsabilità di ciascuna parte, come accertata nel corso del giudizio.
A sostegno delle domande formulate, la UNIONCAR SRL ha esposto di aver ricevuto l'incarico di
provvedere al recupero, trasporto e custodia del motociclo targato BJ35825 di proprietà di TI
FA, rimasto incidentato nel sinistro occorso il 19.03.2008;
ha, altresì, precisato che da tale data ogni
richiesta di ritiro del mezzo è rimasta inevasa e che solo in data 27.07.2020 il TI – a seguito di
formale diffida di pagamento – ha comunicato di avere alienato il mezzo de quo a tale AG
ON.
Si è costituito in giudizio TI FA, ha contestato la domanda avversaria chiedendone il rigetto
e all'uopo, deducendo che il recupero del motociclo è avvenuto a titolo di mera cortesia con
conseguente inesistenza di qualsiasi contratto di deposito e, in ogni caso, assenza di prova della sua
onerosità, della sua effettiva esecuzione e delle spese sostenute.
Inoltre il resistente ha dedotto che, comunque, in data 05.06.2008, il mezzo è stato venduto a AG
ON e, pertanto, ha chiesto di essere tenuto indenne da ogni condanna la quale, semmai, deve
essere pronunciata esclusivamente e non solidalmente nei confronti del predetto nuovo proprietario;
in
ultimo, ha eccepito la prescrizione del credito.
Il resistente AG NT, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Con provvedimento del 21.01.2022 è stato disposto il mutamento del rito in ordinario ed è stata fissata
l'udienza, ex art 183 c.p.c., per la data dell'8.03.2022, all'esito della quale - a fronte della richiesta in
tal senso formulata da entrambe le parti – sono stati concessi i termini di cui all'art 183, VI comma
c.p.c.
.
Indi, la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali richieste dalle parti.
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Espletata l'attività istruttoria la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni
all'udienza del 14 ottobre 2024.
Indi all'udienza del 14.10.2024, precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata posta in decisione,
con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e
memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto AG ON, non costituitosi
in giudizio sebbene citato nelle forme di legge.
La domanda non è fondata.
Giova rilevare in premessa che nel corso del giudizio è emersa pacificamente la circostanza che, a
seguito del sinistro verificatosi in data 19.03.2008, la società UNIONCAR SRL - su richiesta di
TI GI, padre del resistente e all'epoca dei fatti consulente legale della ricorrente – ha
provveduto al recupero del motociclo incidentato e alla custodia dello stesso.
Nella fattispecie in esame, dunque, può dirsi perfezionato un contratto di deposito.
Orbene tale figura contrattuale, secondo la disciplina generale prevista dagli artt. 1766 e ss c.c., si
caratterizza per essere un contratto reale, ad effetti obbligatori, a forma libera e ad esecuzione
continuata, avente ad oggetto la custodia da parte del depositario di cose mobili di proprietà del
depositante.
Per lo specifico profilo che qui interessa, si richiamano, da un lato, l'art. 1767 c.c. a mente del quale
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