Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 72

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 72
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 72
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 13371/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13371/2021 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13371/2021 promossa da:

SI S.R.L.S. (P.IVA 01349790459), in persona del legale rappresentante MI
NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TONARELLI STEFANO, elettivamente domiciliata in Massa, via Capaccola n. 56, presso il difensore;

ATTORE/OPPONENTE contro
C.I.MA. S.R.L. (P.IVA 01012350532), in persona del legale rappresentante Antonio AL
(C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PANELLI GIUSEPPE (C.F.
[...]), elettivamente domiciliata in Firenze, piazza Vieusseux n.9, presso il difensore;

CONVENUTO/OPPOSTO

CONCLUSIONI

Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis.
In via preliminare:
pagina 1 di 16 Ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4339/2021 opposto, in quanto il provvedimento suesposto, non si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato, così come meglio descritto in narrativa.
In via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione attiva art. 81 c.p.c., comunque per il motivo meglio descritto al motivo n. I, qui, da intendersi, qui richiamato integralmente e per l'effetto, dichiarare inammissibile, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, del 19/10/2021, emesso dal Tribunale di Firenze, all'esito del procedimento monitorio, recante n. R.G. 1179/2021;
nel merito: accertare e dichiarare la revoca, nullità del decreto ingiuntivo n. 4339/2021, del 19/10/2021, emesso dal Tribunale di Firenze, all'esito del procedimento monitorio, recante n. R.G. 1179/2021, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati al n.° II),

III),IV),V), così come esposti in narrativa;
accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, attraverso il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.

Accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, e porre nel nulla, il decreto ingiuntivo opposto, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, e 1418 c.c., degli addebiti e interessi ultralegali applicati nel nel corso dell'intero rapporto ed inefficacia sulla differenza di ogni giorno
- tra la data di effettuazione delle singole operazioni di pagamento e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione casuale.

In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare che la società 3MInfissi s.r.l.s., (Cf e P.iva 01349790459), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. MI NI, ha subito un danno patrimoniale, a causa del comportamento illecito posto in essere la società C.I.M.A., così come meglio descritti ai motivi esposti in narrativa, qui da intendersi integralmente trasfusi, e per l'effetto condannare la società C.I.M.A. s.r.l. (cf: e P.iva: 01012350532), con sede in Grosseto, Via
Alessandra Barbantini, 74 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, in favore della società 3MInfissi s.r.l.s., della somma complessiva pari ad € 80.000,00, o quella diversa somma, che dovesse risultare di giustizia.
pagina 2 di 16 Condannare la società convenuta C.I.M.A. s.r.l. (cf: e P.iva: 01012350532), con sede in
Grosseto, Via Alessandra Barbantini, 74, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Grosseto, via Alessandra Barbantini, ex art. 96 c.p.c..
Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Tonarelli che se ne dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c..”.
Parte opposta: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito,
Nel merito: Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio opposto e – accertato che il contegno processuale di controparte integra la fattispecie prevista all'art. 96 c.p.c. – condannare 3Minfissi srls a pagare in favore di CIMA srl una ulteriore somma risarcitoria equitativamente stabilita.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 19.11.2021 veniva notificato alla società SI il decreto ingiuntivo n. 4339/2021
– R.G. 11179/2021 -, emesso in data 19.10.2021 dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della C.I.M.A. s.r.l., in persona dell'amministratore unico Antonio Campanile, della somma di Euro 83.319,00, oltre interessi. A fondamento della propria domanda, la società ricorrente asseriva di essere creditrice della suddetta somma, in ragione dell'inadempimento di quanto convenuto con la SI, attraverso un atto di transazione stipulato in data 6.12.2019.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società SI ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4339/2021, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- tra le due società contendenti intercorreva un rapporto commerciale, in base al quale la
C.I.M.A. aveva l'obbligo, nei confronti della SI, di fornire il materiale e procedere alla sua posa in opera, presso l'utente finale – che poteva essere un singolo soggetto privato, ovvero una impresa o società -, interessato all'installazione di infissi (quali porte e finestre);

- la SI si era impegnata, pertanto, a procacciare la clientela e, una volta stipulato il rapporto con essa, a trasferire l'odine alla C.I.M.A., affinché questa potesse produrre e fornire il materiale e procedere alla posa in opera (presso l'acquirente finale);

- il rapporto commerciale, salvo le prime forniture – portate a termine -, era entrato in contestazione, per i reiterati inadempimenti della C.I.M.A., la quale, una volta incassata la somma a
pagina 3 di 16
titolo di caparra confirmatoria, si asteneva dalla produzione e posa in opera di quanto commissionato;

- a causa degli inadempimenti della parte opposta, ha subito e subisce numerosi procedimenti civili, promossi dagli acquirenti ordinanti (nello specifico Marabese, innanzi al Tribunale di Massa,
R.G. 223/2020;
De GO Giuseppe, innanzi al Tribunale di Massa, R.G. 2254/2019;

Vernazzani, innanzi al Tribunale di la Spezia, R.G. 2746/2019;
Andrea Ricci, innanzi al Giudice di
Pace di Massa);

- ciononostante, in data 19.11.21, gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 4339/2021, emesso in data 19.10.2021, dal Tribunale di Firenze, sulla scorta di un presunto atto di transazione raggiunto tra le odierne parti.
Posto ciò, in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire, ex art. 81 c.p.c., di parte opposta, essendo stata l'azione monitoria promossa in nome e per conto di un solo socio (il sig. AL), qualificato come Amministratore unico, mentre la società ricorrente è – invero – rappresentata congiuntamente da n. 4 amministratori (nello specifico, i sigg.ri AL,
LL, ZA e TT).
Nel merito, ha negato di aver sottoscritto il documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo, disconoscendone la firma.
Ha, infine, in via riconvenzionale, assumendo l'inadempimento della parte opposta, domandato la condanna di quest'ultima al pagamento di Euro 80,000,00, a titolo di risarcimento danni.
La C.I.M.A. s.r.l., regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
La stessa ha allegato una vicenda sostanziale ben più complessa, allegando che:
- in base al rapporto commerciale intercorrente, era obbligata alla sola fornitura degli infissi, e non alla messa in opera, a cui – invero – era tenuta la società opponente;

- a fronte dei considerevoli ordini pervenuti, la SI aveva effettuato diversi pagamenti di (soli) acconti, omettendo (però) il saldo e rimanendo debitrice, quindi, della somma omnicomprensiva di Euro 120.504,00;

- le parti avevano, pertanto, deciso di sottoscrivere, in data 6.12.2019, un accorso transattivo, volto a dirimere sul nascere ogni potenziale contenzioso (nello specifico, oltre ad un formale riconoscimento di debito, in detto accordo, la SI si era impegnata ad un dettagliato piano di rientro, così articolato: Euro 25.000,00, da corrispondere a mezzo di cessione di credito
d'imposta per l'anno fiscale 2020;
Euro 12.189,00, da corrispondere a mezzo cessione di credito
pagina 4 di 16 pro solvendo;
Euro 83.319,00, da corrispondere con n. 72 rate, dell'importo di Euro 1.200,00 ciascuna).
Preliminarmente, ha escluso la propria carenza di legittimazione ad agire, ex art. 81 c.p.c., avendo la società C.I.M.A. adottato, come sistema di governance, quello della amministrazione sia congiunta che disgiunta, trovando – quindi – applicazione, nel caso in esame, l'art. 2257 c.c. e non
l'art. 2258 c.c.
Nel merito, assumendo l'autenticità della firma, ovvero del documento posto alla base del D.I. opposto, ha domandato la conferma di quest'ultimo.
Ritenuta la natura temeraria della pretesa, ha altresì domandato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, esperito senza esito positivo tentativo di mediazione, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui le parti hanno precisato le rispettive domande, integrando i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con CTU grafologica.
All'udienza del 28.5.24, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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