Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2024, n. 1138
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
27.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1980/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Parte_1 C.F._1
Pietro del Foro di Catania, Walter Miceli e Fabio Ganci del Foro di Palermo
Ricorrente
(C.F. ) in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente contumace
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere una docente abilitata Parte_1 all'insegnamento nella classe di concorso scuola primaria, con ultima sede di servizio, all'epoca del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo Vittorini di Solarino (SR);
- di essere abilitata all'attività didattica di sostegno e di aver svolto attività di docenza negli aa.ss.
2017/18, 2018/19 in virtù di diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze del (come da prospetto in ricorso), ma di non aver mai Controparte_1 percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili, poi aumentata dal 1° marzo 2018 a € 174,50 mensili), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e non, illegittimamente, per le supplenze brevi e saltuarie;
- che, in applicazione del principio della parità di trattamento e del principio di non discriminazione, non si ravvisava alcuna incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative della ricorrente, stante l'identità di mansioni e funzioni con i docenti titolari;
- che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la
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Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” doveva intendersi ai soli criteri di quantificazione e corresponsione del trattamento accessorio (Cass. Civ., n. 20015/2018);
- di aver inviato al
MIM una lettera di messa in mora interruttiva dei termini di prescrizione, in data 18.07.2022, rimasta priva di riscontro;
- ch,e secondo la modalità di calcolo prevista dall'art. 25 comma 5, del CCNI del 31.08.1999 (“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”), considerato l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti pari a € 5,47 fino al 28.02.2018 e pari a € 5,82 a partire dall'1 marzo 2018, la ricorrente aveva diritto a vedersi riconoscere a titolo di RPD la somma complessiva pari a € 720,77 (di cui € 650,93 per i 175 giorni di servizio nell'a.s. 2017/2018, € 29,10 per 5 giorni di servizio nell'a.s. 2018/2019 e € 40,74 per
14 giorni di servizio nell'a.s. 2019/2020).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1. “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_3
”;
2. “Per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_3
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro
[...] effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 720,77 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di CP_1
fissazione udienza, non si costituiva in giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 27.112024.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del
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seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione