Trib. Cosenza, sentenza 08/11/2024, n. 1985

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 08/11/2024, n. 1985
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1985
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa F
C, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 675/2024 R.G.L. e Prev. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti. E D M e G S, con gli stessi elettivamente domiciliata in Caulonia (RC), alla via Brooklyn n. 3
Ricorrente
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri G B e S C, funzionari in servizio presso l' di Controparte_3
Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo
Montagna 13
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento del beneficio Carta Elettronica del Docente, art. 1, comma 121, Legge 107/2015.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 21.2.2024, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività
[...] di docente per gli anni scolastici meglio indicati in ricorso, deduceva che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107.
Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i


docenti che sono in periodo di formazione e prova, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato.
Lamentava che la disciplina dettata in materia determina una discriminazione vietata dalla direttiva europea 1999/70 e dall'accordo quadro del 18.03.1999 e deduceva che tale diverso trattamento contrastava con quanto sancito dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/1994.
Su tali assunti, concludeva chiedendo accertarsi il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. e, per l'effetto, condannarsi il
alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale di euro Controparte_1
2.000,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
il tutto oltre accessori e vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Il , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, Controparte_1 concludeva per riconoscere la fondatezza della pretesa.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Appare opportuno ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, alla luce degli autorevoli arresti della giurisprudenza nazionale e comunitaria.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione
e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle
risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, Controparte_4 per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_4
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
[...] ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione.
Il trasmette alle Istituzioni Controparte_4 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione.
Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_4 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.

5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”;
sub art. 3 che “1. Ciascuna
Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
123, della legge n. 107 del 2015
, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione
di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello
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