Trib. Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. 4704/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2020 al numero 4704, e vertente
TRA
GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE Società Agricola Cooperativa (P.I.
00162070544), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Perugia, Via del Sole n. 8, presso l'avv. Stefania Sportoletti che lo assiste e difende come da procura prodotta telematicamente;
ATTRICE
CONTRO
ND LU (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Roma, Circonvallazione Trionfale n. 145, presso l'avv. Luca Leone che lo assiste e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniele De Angelis, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E CONTRO
UI IC (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Tivoli, Viale
Trieste n. 71, presso l'avv. Emanuele Giarè che lo assiste e difende come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E ATTORE IN RICONVENZIONALE avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria;
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Conclusioni come da verbale di udienza;
PER L'ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cc, e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti della Gruppo Grifo Agroalimentare Soc.Agr.Coop., l'atto di compra-vendita a rogito Notaio Casertano di GU MO (RM) (Rep.86658-
Racc. 37534) registrato in data 16/07/2018 al n. 4898 serie 1T, con cui il Sig. SS
CI ha venduto al Sig. LU RI l'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del
Comune di GU MO al Fg. 10 sez. MAR num.1553 sub 6 e sub 21, graffati
Z.C. 1 Cat. A/7.
- Respingere tutte le avverse eccezioni e/o domande perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto.”
PER IL CONVENUTO LU
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia, contrariis reiectis, così giudicare:
Preliminarmente e pregiudizialmente Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Roma per la ragioni esposte in narrativa;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. CI
SS in proprio;
Nel merito, in via principale rigettare tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi evidenziati in narrativa;
- Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO IC
Come da foglio di precisazione delle conclusioni che tuttavia non espone univocamente le conclusioni e dunque come da comparsa,
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, per i motivi esposti nel corpo del presente atto, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Riconosciuta la temerarietà della lite, condannare la parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. primo ed ultimo comma, da liquidarsi in via equitativa e da contenersi nei limiti del valore della domanda. Con vittoria, in ogni caso, di spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
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1. – Con atto di citazione ritualmente notificato GRUPPO GRIFO
AGROALIMENTARE Società Agricola Cooperativa ha domandato dichiararsi l'inefficacia relativa ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di compravendita, stipulato il 12 luglio 2017 a rogito del notaio dott. Raffaele Casertano (rep. 86650;
racc. n. 37534), per il cui tramite
SS CI ha alienato in favore di LU RI l'immobile sito in GU
MO (RM) censito presso il NCEU del medesimo comune al foglio 10, sez. MAR n.
1553 sub 6 e sub 21.
L'attrice ha esposto di vantare un credito in linea capitale pari a euro 85.521,11 nei confronti di La Dispensa S.n.c. di SS CI & C. in forza di alcune fatture commerciali e risultante dal d.i. n. 953/2017, emesso il 21 aprile 2017 dall'intestato
Tribunale e non opposto, già portato infruttuosamente in esecuzione nei confronti della citata società debitrice.
Al fine di realizzare il credito, quindi, la parte ha richiesto una nuova ingiunzione nei confronti di SS CI quale socio illimitatamente responsabile, ottenendo quindi il
d.i. n. 2584/2017, notificato all'odierno convenuto in data 12 gennaio 2018.
Secondo la ricostruzione dell'attrice, in data 12 luglio 2018, successivamente alla notifica del secondo decreto ingiuntivo, SS CI ha venduto a LU RI
l'immobile sopra identificato, unico cespite immobiliare insistente nel suo patrimonio.
L'attrice ha quindi rappresentato la sussistenza dei presupposti per l'utile esercizio dell'azione revocatoria nei confronti dei convenuti avendo il debitore, con l'atto dispositivo di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, reso consapevolmente quantomeno più difficile la soddisfazione del credito, sostenendo doversi ritenere sussistente la comune consapevolezza dei contraenti in merito al pregiudizio delle regioni creditorie.
2. – Con tempestiva comparsa, si è costituito in giudizio LU RI, parte acquirente dell'atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria.
Il convenuto, pur non prendendo posizione in merito alla sussistenza del rapporto di credito a cui egli è estraneo, ha contestato la configurazione di un reale pregiudizio ai danni dell'asserito creditore stante l'insistenza di diverse ipoteche sul bene immobile al tempo del rogito, circostanza che avrebbe comunque impedito la realizzazione coattiva del credito dedotto in giudizio. D'altra parte, il convenuto ha contestato la sussistenza del requisito della c.d. scientia fraudis in capo a sé stesso, allegando di non aver mai avuto alcun rapporto con l'alienante prima della compravendita e, quindi, non aver avuto alcuna conoscenza delle vicende personali di quest'ultimo.
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La parte ha quindi concluso per il rigetto integrale della domanda, chiedendo altresì la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, c. 1 o 3, cod. proc. civ.
3. – Con comparsa in pari data, si è costituito in giudizio SS CI, contestando le deduzioni di parte attrice.
Il convenuto, preliminarmente, ha contestato la competenza dell'intestato Tribunale in favore, ai sensi dell'art. 21 cod. proc. civ., del Tribunale di Tivoli o, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. civ., del Tribunale di Roma.
La parte ha altresì contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva (rectius titolarità della situazione giuridica controversa), in quando sarebbe stato convenuto in giudizio personalmente e non nella qualità di socio illimitatamente responsabile della debitrice originaria.
Nel merito, il convenuto ha negato la sussistenza stessa del diritto di credito posto a fondamento della presente azione. La parte ha inoltre allegato di aver dato mandato a vendere l'immobile in questione ben prima di ricevere notizia del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti, dovendosi quindi applicare la disciplina relativa alla revocatoria di atti dispositivi antecedenti l'insorgenza del credito, il cui requisito soggettivo
– ossia la dolosa preordinazione all'insolvenza – non è stato neanche oggetto di allegazione da parte dell'attrice.
Secondo la prospettazione della parte, inoltre, non sussisterebbe neanche il presupposto oggettivo del c.d. eventus damni, stante la circostanza che la vendita dell'immobile ha consentito la liquidazione di parte del patrimonio mettendo, al netto degli importi necessari all'estinzione delle ipoteche gravanti il cespite, nella propria disponibilità
l'importo di euro 62.719,25 da cui l'attrice avrebbe potuto trarre soddisfazione. Inoltre, la sussistenza di ipoteche gravanti sull'immobile escluderebbe il configurarsi di un reale pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con altro profilo di contestazione, il convenuto ha rilevato come non sia stata offerta prova della preventiva escussione del patrimonio della debitrice originaria, facendo da ciò discendere l'infondatezza della domanda di revocatoria.
Infine, la parte ha contestato l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente svolgendo difese sostanzialmente coincidenti con quelle rese da quest'ultimo.
In conclusione, il convenuto ha chiesto, via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Roma;
in via preliminare di
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merito, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva nei propri confronti;
nel merito, il rigetto dell'azione revocatoria spiegata.
4. – La causa è stata istruita in via documentale e, ritenuta matura per la decisione, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 18 dicembre
2024 alla quale, fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
5. – Giova innanzitutto esaminare l'eccezione pregiudiziale e quella preliminare spiegate dal convenuto SS CI.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, la stessa deve ritenersi infondata in ossequio ai principi applicabili alla fattispecie dell'azione revocatoria. In merito, si osserva come sia principio ampiamente accolto dalla giurisprudenza quello che riconduce l'azione revocatoria nell'ambito di applicazione dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18-20 cod. proc. civ.1 , partendo dalla dirimente considerazione che la causa petendi consista nel diritto di credito per la cui tutela si richiede
l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo, e non il diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di quest'ultimo.
Conseguentemente, non è censurabile la scelta da parte della società attrice di investire della causa l'intestato Tribunale quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 cod. proc. civ., in specie, nella sua declinazione di forum destinatae solutionis dell'obbligazione presupposta all'azione revocatoria. Detto foro, quindi, è stato correttamente individuato nel circondario del Tribunale di Perugia ove ha sede la società creditrice, luogo in cui, ai sensi dell'art. 1182, c. 3 cod. civ., deve essere adempiuta
l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro.
Ne deriva che, avendo l'attore proposto la domanda presso uno dei fori alternativamente competenti, l'eccezione è infondata.
Parimenti infondata risulta, inoltre, l'eccezione preliminare di carenza di titolarità della situazione giuridica controversa.
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Nell'articolare la contestazione, il convenuto ha affermato la propria estraneità rispetto alla vicenda processuale partendo dalla considerazione che l'attrice avrebbe errato nel citarlo in giudizio in proprio e non nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società debitrice originaria.
La tesi non convince sotto una pluralità di profili.
Le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla difesa del convenuto, invero, hanno ad oggetto fattispecie diverse da quella che ci occupa e affermano la carenza di titolarità della situazione giuridica controversa in capo al socio illimitatamente responsabile se e nella misura in cui venga convenuto in proprio in sede di formazione del titolo giudiziale e ciò per preservare la sua facoltà di opporre il