Trib. Genova, sentenza 21/06/2024, n. 1884
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RG. 6446/2020
In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova Sezione Imprese composta dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera ……………….…Presidente Dott. Daniele Bianchi…………………….Giudice relatore Dott.ssa Francesca Lippi …………………………Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento sopra emarginato e pendente tra TA S.P.A. C.F . 01164640094 (Avv. BARCHIELLI FRANCESCO )
attrice contro COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO C.F . 00229160098 (Avv. BARILATI MARCO )
convenuta
sulle conclusioni rese all'udienza dell'11.6.24
RITENUTO:
▪ che con atto di citazione ritualmente notificato, TA S.P.A. conveniva in giudizio il COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO allegando:
- che in data 16.01.2015 concludeva con il Comune di Borghetto contratto quinquennale per la raccolta-trasporto rifiuti e per lo spazzamento delle strade;
- che in fase di esecuzione del rapporto il Comune applicava ad AT delle penali previste in contratto per:
▪ il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata
▪ altri disservizi operativi;
- che in virtù delle suddette penali il Comune tratteneva la somma complessiva pari ad euro 450.380,00 (399.680,00 + 50.700,00);
- che gli inadempimenti posti dal Comune a fondamento delle penali non sussistevano o non erano imputabili all'attrice TA bensì a fatti di terzi (i cittadini conferitori dei rifiuti) o dello stesso ente convenuto;
- che inoltre, in due occasioni la ditta SA LO SR (incaricata dello smaltimento dei rifiuti organici) rifiutava di ricevere il carico, per cui AT S.p.a. sosteneva dei costi di smaltimento alternativo non previsti in contratto, per un importo pari ad euro 75.674,6 (19.066,6 + 56.608,00) di cui chiedeva il rimborso al Comune convenuto;
▪ che conseguentemente l'attrice TA domandava la condanna del Comune di Borghetto SAto Spirito al pagamento della complessiva somma di euro 526.054,65 (450.380,00 + 75.674,6);
▪ che si costituiva in giudizio il COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO eccependo:
1. l'improcedibilità della domanda, non essendo stata la controversia previamente sottoposta all'assemblea dei soci di AT come previsto ex art. 23 del Contratto (doc. 1 att.);
2. incompetenza del Tribunale delle imprese di Genova, in favore in favore del Tribunale di Savona territorialmente competente quale foro convenzionale (ex art. 23 Contratto, doc. cit.);
3. nel merito rilevando:
▪ il mancato raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata;
▪ i vari disservizi contestati;
▪ imputabilità ad TA del rifiuto da parte della ditta di smaltimento organico di ricevere i carichi ed in particolare alle carenze organizzative e/o a disfunzioni di AT nella fase della cernita dei rifiuti
con conseguente legittimità delle penali applicate ed irripetibilità dei costi di smaltimento alternativo sostenuti da AT;
▪ che quindi il Comune convenuto insisteva per il rigetto della domanda attorea o in subordine l'accoglimento solo parziale della stessa;
▪ che in merito all'eccezione sub 1) (improcedibilità) il Comune allega il mancato rispetto dell'art. 23 del Contratto, sull'assunto che lo stesso contenga un obbligo delle parti al tentativo di composizione amichevole di ogni controversia nascente dal contratto con investimento della questione - in caso di mancato accordo - in capo all'assemblea dei soci di AT;
▪ che l'eccezione non ha pregio, in quanto la procedura di composizione di cui all'art. 23 risulta espressamente facoltativa (“Qualora (...) sorgano contestazioni (…) il Dirigente comunale responsabile (…) può notificare al Consiglio di Amministrazione di TA (o viceversa) (…) l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto”) e giammai obbligatoria;
▪ che del pari va disattesa l'eccezione di incompetenza sub 2), in quanto l'art. 3, 2° comma, lett. f) dgls 168/2003 radica la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese per le cause vertenti sui “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria”;
▪ che nel caso in esame il contratto (definito tra le parti “contratto di affidamento in house servizio “igiene ambientale (raccolta - trasporto rifiuti e spazzamento)” deve evidentemente essere qualificato un contratto pubblico (essendone parte una p.a.) avente ad oggetto un appalto di servizi (rientrando nello schema di cui all'art. 1655 c.c.) di rilevanza comunitaria in quanto sopra-soglia (il contratto prevede corrispettivi di Euro 1.334.136 all'anno per sei anni (pag. 2 doc. 1 att.) ex art. 28 d.lgs 163/2006, applicabile ratione temporis la soglia di Euro 5.278.000);
▪ che da ciò discende la disciplina inderogabile (cfr. Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 27/05/2019) di cui al predetto art. 3, 2° comma, lett. f), e dunque la competenza del Tribunale di Genova, sez. imprese, stante la sede ligure di parte convenuta e la conclusione del contratto avvenuta in Borghetto SAto Spirito (SV)(doc.1 att) .
▪ che la natura inequivoca di appalto di servizi del contratto dedotto in giudizio comporta che nessun rilievo assuma (come diversamente eccepito dal Comune) la forma di conclusione del contratto mediante assegnazione in house e non già mediante procedura competitiva pubblica;
▪ quanto al merito (sub 3) la domanda va accolta solamente in parte;
I. che infatti il Comune ha applicato (ex art. 19, 4° comma contratto) la penale di Euro 399.680,00 per il mancato raggiungimento degli obbiettivi (65%) di raccolta differenziata in forza del combinato disposto degli artt. 2 (secondo cui
“AT si impegna già entro il primo anno di servizio al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata”) e 19 del contratto, che prevede una penale di 6.000,00 euro per ogni
punto percentuale di differenza fra la percentuale di raccolta raggiunta e quella stabilita dalla vigente normativa (65%) e cioè precisamente:
- Euro 59.400,00 per l'anno 2015 (obiettivo raggiunto 55,1%)
- Euro 49.440,00 per l'anno 2016 (obiettivo raggiunto 56,76%)
- Euro 126.360,00 per l'anno 2017 (obiettivo raggiunto 54,47%)
- Euro 164.280,00 per l'anno 2018 (obiettivo raggiunto 51,31%);
per una penale complessiva per detta causale di Euro 399.680 (docc. 13, 14, 25 e 29 att.);
- che in relazione a ciò, va osservato che TA non contesta il mancato raggiungimento della percentuale sopra indicata, ma limita le proprie difese alla non imputabilità a sé del citato inadempimento, allegando l'irregolare conferimento di rifiuti anche da parte di cittadini di comuni limitrofi e la mancata collaborazione da parte del Comune (che non avrebbe esercitato un potere repressivo idoneo e non avrebbe attivato la raccolta “porta a porta”);
- che inoltre AT sostiene di non essere tenuta alla cernita dei rifiuti, ma obbligata solamente al carico e trasporto, dopo un controllo solo visivo e superficiale;
ritiene pertanto la penale illegittima o comunque sproporzionata;
- che dette eccezioni di non imputabilità dell'inadempimento sono fondate solamente in parte;
- che in particolare TA identifica il mancato raggiungimento della percentuale del 65%: i. nelle difficoltà di raccolta dei rifiuti presso le aree private condominiali (trattasi di raccolta che agevola la differenziazione tra tipologia di rifiuto, risultando maggiormente identificabile il soggetto conferitore dello stesso). L'assunto non ha pregio. Infatti, TA risulta (per fatto non contestato, cfr. mem. conv. ex art. 183 n.2, pag. 3) soggetto imprenditoriale operante nel settore nella raccolta di rifiuti sin dal 1974, cosicché era ben consapevole – al momento della stipula – delle resistenze dei condomini nel collocare i bidoni all'interno delle aree private e della prassi di collocarli sulla strada pubblica. Né si può imputare al Comune una mancata collaborazione di sollecitazione e controllo dei comportamenti della comunità cittadina, in quanto ciò è smentito quantomeno dall'ordinanza comunale del 25/10/18 (doc. 87 TA) con cui l'ente territoriale ribadisce l'obbligo dei condomini di mantenere i bidoni nelle aree private condominiali;
ii. nelle difficoltà di funzionamento delle “isole ecologiche” che – stante la loro collocazione in area pubblica (cfr. art. 4 co. 7 all. B al contratto, doc. 1 bis att.) – consentirebbero il deposito indiscriminato di rifiuti da parte di soggetti non residenti. Anche in questo caso, la pregressa