Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2024, n. 2495
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Testo completo
N. R.G. 10565/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10565/2018 promossa da:
CONDOMINIO DI VIA SAN BENEDETTO N. 74 QUARTU SANT'ELENA (C.F. 92058240927),
in persona dell'amministratore pro tempore, Gruppo Sama s.r.l., elettivamente domiciliato in
Cagliari, via Dante n. 89, presso lo studio dell'Avv. Carlo Dessì, che lo rappresenta e difende,
ATTORE
contro
ABBANOA S.P.A., (C.F. e P.IVA 02934390929), con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Armando
Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
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- in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ingiunzione di
pagamento n. 2162/2018 di Euro 13.330,09 emessa ai sensi del R.D. 639/1910 dalla
ABBANOA SPA per nullità e/o inesistenza della notifica, per violazione di legge e dei relativi
presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, per inesistenza di un valido contratto di
somministrazione, anche perché l'installazione del contatore idrico è avvenuta nel piazzale
del Supercondominio per due distinti edifici, per essere stata notificata nonostante l'invio
dell'istanza di pagamento dilazionato del debito come espressamente previsto nel
regolamento idrico che avrebbe dovuto sospendere ogni genere di procedura di recupero
coattivo e di slaccio, per intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento di cui alle
fatture portate dall'ingiunzione e comunque per non debenza di alcuna somma ulteriore da
parte del condominio che non ha direttamente effettuato alcun consumo idrico e per l'effetto
condannare la AB Spa alla restituzione di quanto pagato dal condominio per
complessivi Euro 13.330,09;
- in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione notificata e della
richiesta di pagamento delle somme portate dalle fatture indicate nell'ingiunzione a causa
della mancata registrazione dei pagamenti parziali effettuati per Euro 5.332,00 al momento
della domanda di dilazione non accettata dalla AB Spa quale 40% delle fatture oggetto
di ingiunzione, per avere addebitato al solo condominio attore anche i consumi relativi al
condominio di Via Pindemonte, per le ritardate ed erronee letture del contatore idrico e per
la sua mancata sostituzione ed erronea installazione senza i dovuti accorgimenti tecnici, per
l'intervenuta prescrizione per i consumi fino all'anno 2014 che impedirebbero il
frazionamento dell'unica utenza per entrambi gli edifici, per l'erronea indicazione delle unità
abitative che compongono i due condomini e per l'illegittima imputazione degli interessi
moratori sulle fatture pregresse e per tutti i restanti motivi indicati in citazione e, per l'effetto,
Pag. 2 a 14 condannare la AB Spa all'annullamento di tali fatture e al loro ricalcolo secondo il
numero corretto di unità abitative e per i consumi relativi al solo condominio attore e
condannando nel contempo la AB Spa alla restituzione di quanto pagato dal
condominio per complessivi Euro 13.330,09 o della minor somma risultante come non dovuta
all'esito di detto ricalcolo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre
accessori di legge”.
Nell'interesse della parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la legittimità della pretesa creditoria di AB nei confronti del
Condominio con riguardo alle fatture 20150265292 di € 864,25, 201502610940 di €
1.235,96, 540001801 di € 1.216,59, 540136686 di € 1.481,69, 530252691 di € 1.327,39,
530383659 di € 1.441,78, 530013103 di € 886,63, 530208241 di € 1.280,38, 530369541 di €
1.615,33 e 570019060 di € 1.980,09, oltre agli interessi moratori ex Reg. S.I.I. dalla scadenza
di ciascuna delle predette fatture al saldo;
- per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande e – visti i pagamenti effettuati dal
Condominio, così come meglio descritti in narrativa – condannare il Condominio al
pagamento in favore di AB di € 5.331,81, oltre agli interessi moratori ex Reg. S.I.I.
dalla scadenza di ciascuna delle predette fatture al saldo;
- con vittoria di spese ed onorari”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione, depositato l'11/12/2018, il Condominio di via San Benedetto n. 74 Quartu
Sant'Elena ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 2162/2018 emessa ai sensi del
R.D. 639/1910 da AB s.p.a. per il pagamento della somma complessiva di € 13.330,09, oltre
spese di notifica, a titolo di saldo di n. 10 fatture commerciali emesse negli anni dal 2015 al 2018 a
fronte di consumi idrici risalenti agli anni 2006 e successivi.
A fondamento dell'opposizione, il Condominio ha eccepito:
- l'inesistenza o comunque l'assoluta nullità della notifica dell'ingiunzione, in quanto non
effettuata tramite ufficiale giudiziario, ma direttamente dal responsabile del procedimento
della stessa AB s.p.a.;
- l'inesistenza di un valido contratto di somministrazione idrica in forma scritta con tutti i
gestori del servizio idrico che si sono succeduti nel tempo, con conseguente illegittimità sia
della pretesa portata dall'ingiunzione che dell'ingiunzione stessa;
- l'illegittimità e conseguente nullità dell'ingiunzione notificata per carenza dei presupposti
previsti dalla legge e per carenza di indicazioni circa l'Autorità ed il foro cui presentare
l'opposizione;
- la prescrizione dell'intero credito portato dall'ingiunzione;
- l'erronea fatturazione dei consumi, in quanto AB s.p.a. ha unilateralmente addebitato al
Condominio di Via San Benedetto n. 74 anche i consumi del vicino Condominio di Via
Pindemonte n. 110, tra loro autonomi, con in comune un piazzale costituito in
Supercondominio dove il precedente gestore del servizio idrico comunale, la IPE s.p.a., aveva
installato un unico contatore idrico generale a monte di tutti i contatori divisionali
originariamente installati dai singoli condomini dietro richiesta di concessione comunale e
nell'anno 2004 aveva installato un unico contatore master a monte di tutte le utenze private di
entrambi i condomini al confine del piazzale del Supercondominio;
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- nonostante l'installazione del contatore master nel Supercondominio la IPE s.p.a. ha
continuato la somministrazione idrica ai singoli utenti privati fino al giorno 02/04/2007,
quando la AB s.p.a. è subentrata nella gestione del servizio idrico e ha comunicato al
Condominio la necessità di regolarizzare l'utenza idrica che è risultata priva di contratto;
- i consumi privati avrebbero dovuto essere regolarizzati con i singoli condomini già titolari di
autonome concessioni, anche in considerazione del fatto che l'unico contatore serviva due