Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 454

TRIB Catania
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 454
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 454
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 947/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 947/2024, promossa da:
ET NA ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paratore Carlo Maria;

-ricorrente- contro
NP (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Bauer Raimund e Tomaselli Pier Luigi;

-resistente-
Oggetto: naspi;

Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/01/2024 GN KE ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo accertare e riconoscere il diritto “alla percezione della Naspi giusta domanda del 10/7/2023 e conseguentemente condannare l'Inps al pagamento di detta prestazione in suo favore dalla data della domanda”. A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente di Ottimax Italia s.p.a. presso il punto vendita di Catania, San Giuseppe la Rena;
di essere stata trasferita unitamente ad altri colleghi, per chiusura del punto vendita, nella sede di IS d'NZ (Gorizia);
di aver rifiutato il trasferimento nella sede distanze oltre 50 km, in quanto implicante il peggioramento delle condizioni di lavoro tale da non consentirne la prosecuzione;
di essersi pertanto dimessa per giusta causa e di aver presentato domanda per ottenere la Naspi;
che nelle more la datrice di
1
lavoro aveva comunicato all'ufficio di collocamento che le dimissioni erano state volontarie e non per giusta causa, il che aveva precluso la possibilità di percepire la Naspi;
che l'NP aveva infatti rigettato la domanda ritenendo il trasferimento legittimo e, di contro, meramente volontario l'opposto rifiuto del lavoratore trasferirsi, con conseguente insussistenza della giusta causa di dimissioni;
che doveva ritenersi illegittima la condotta di NP, in quanto il presupposto per l'accesso all'ammortizzatore sociale non doveva ancorarsi alla valutazione di legittimità del trasferimento ai sensi dell'art. 2103
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