Trib. Modena, sentenza 17/12/2024, n. 699

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 17/12/2024, n. 699
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 699
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3352/2024 v.g. promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARMEGGIANI ELISABETTA
C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PARMEGGIANI ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli
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oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con il diritto di fissare la propria residenza dove crederanno più opportuno.
2) Nell'abitazione famigliare, sita in Soliera (MO), via G. Mazzini n.
250, di proprietà esclusiva della NO , rimarrà ad Parte_1 abitare la medesima unitamente ai figli minori e i Per_1 Per_2 quali ivi manterranno fissata la loro residenza anagrafica. Il signor si è già trasferito in altra abitazione, asportando con sé i CP_1 suoi effetti personali entro il 30/09/2024 in accordo con la moglie e provvederà al cambio di residenza, a sua cura e spese, entro e non oltre il 01/10/2024 con contestuale consegna delle chiavi alla NO
. Pt_1
3) Per i figli minori (di anni dieci) e (di anni quattro), Per_1 Per_2
i coniugi chiedono che ne venga disposto l'affido condiviso, con collocazione prevalente anche anagrafica presso l'abitazione materna con obbligo dei medesimi ad esercitare insieme la responsabilità genitoriale sui minori ed a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione, istruzione, formazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dei figli saranno assunte dai genitori separatamente. I genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni dei minori.
Quanto alle modalità di permanenza dei figli e presso Per_1 Per_2
l'uno e l'altro genitore, questi ultimi si regoleranno come segue.
a) Calendario ordinario:
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Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1
ogniqualvolta vorrà, nel massimo rispetto degli impegni Per_2 attuali e futuri, parascolastici, scolastici, di salute e sportivi degli stessi e per un loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita
e previo accordo, anche telefonico, con la madre.
a) Il padre frequenterà e starà con e : Per_1 Per_2
. un week end, a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 19,00 sino alla domenica sera dopo cena allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna (quando ci saranno le condizioni per pernottare presso il padre) slavo diversi accordi tra i genitori;

. una serata o due, infrasettimanali (nella settimana in cui il week end non staranno col padre) dalle ore 18,30 e sino alle ore 21,30 senza pernotto allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna.
Qualora il padre dovesse avere degli impedimenti a stare con i figli nella giornata suindicata, lo stesso potrà recuperare la giornata che non è riuscito a trascorrere con e in un altro giorno Per_1 Per_2 della settimana (sempre compatibilmente con gli impegni dei minori e previo accordo, anche telefonico, con la madre).
b) Vacanze (scolastiche) natalizie:
Salvo diversi accordi tra i genitori di anno in anno, il padre starà con i figli e fino a sette giorni anche non consecutivi, Per_1 Per_2 compreso, ad anni alterni il giorno di Natale o la Vigilia.
c) Vacanze (scolastiche) pasquali:
Salvo diversi accordi tra i genitori di anno in anno, durante le vacanze pasquali, e trascorreranno tre giorni, anche non Per_1 Per_2 consecutivi, con il padre, alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
d) Vacanze (scolastiche) estive:
Il padre potrà tenere con sé e per venti giorni anche Per_1 Per_2 non consecutivi, così come anche la madre, con l'impegno dei genitori
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di reciprocamente comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro il
30 maggio di ogni anno, con obbligo da parte di entrambi di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura e/o di trasferimento almeno sette giorni prima della partenza.
Per l'estate
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