Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 399
TRIB Messina
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 711/2017 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Vincent Molina che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Galati Marina - Messina, ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Caruso che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: impugnativa di licenziamento e differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 febbraio 2017 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
presso l'esercizio di bar-pasticceria dal gennaio 2012, ma di essere stato
[...]
regolarizzato solo nel mese di luglio con un contratto a tempo pieno e indeterminato, qualifica di pasticcere, terzo livello del C.C.N.L. Turismo Confcommercio – Pubblici Esercizi, deduceva che la società gli aveva proposto di trasformare il rapporto di lavoro in part time e di contribuire per metà al versamento della contribuzione previdenziale e che il 16 dicembre del 2015, a causa del suo tergiversare, il titolare lo aveva aggredito con un utensile, allontanandolo dal luogo Parte_2
di lavoro;
che lo stesso giorno era stato licenziato per giusta causa nonostante fosse in malattia.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della illegittimità del recesso con conseguente condanna della società alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni e contribuzione, nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto ex art. 36 Cost. tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte e del lavoro straordinario, ratei tredicesima e quattordicesima, festività, ferie e permessi non goduti, tfr, per la complessiva somma di 75.110,95 euro, o quella
maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, nonché al risarcimento del danno morale per l'aggressione subita.
Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza dell'11 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In ordine alla prima domanda va rilevato che secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ha natura
“ontologicamente” disciplinare;
pertanto, il recesso motivato da una condotta colposa o manchevole del lavoratore, quale nella specie la presunta aggressione subita da uno dei titolari della ditta, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari previste dalla disciplina del rapporto e dal regime di tutela in concreto applicabile, deve essere assoggettato alle garanzie di difesa e contraddittorio previste dall'art. 7 Stat. Lav. (v. Cass n. 14326/2012, n. 25743/2007, Corte Cost. n.
345/1988 e n. 204/1982).
Esse nel caso in esame non risultano rispettate.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che la Controparte_1 on telegramma del 17 dicembre 2015 ha comunicato a “… il licenziamento
[...] Parte_1
in tronco con decorrenza immediata per giusta causa dipendente
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