Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 543
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Testo completo
N. R.G. 6708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri, Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_1 C.F._1
MARTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALBERGHINI MARTINA, elettivamente domiciliato in Via Samoggia Vecchia n. 7/E 40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione di udienza.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24 maggio 2024;
sentiti all'udienza camerale i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia in data 4 dicembre 2010, ad oggi Per_1 minorenne;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
pagina 1 di 3
n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 5;
visto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M
.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata il [...] a [...] - Repubblica Ceca) Parte_1
e nato il [...] a [...] - Moldavia) Controparte_1
contratto a norma del codice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri, Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_1 C.F._1
MARTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALBERGHINI MARTINA, elettivamente domiciliato in Via Samoggia Vecchia n. 7/E 40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione di udienza.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24 maggio 2024;
sentiti all'udienza camerale i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia in data 4 dicembre 2010, ad oggi Per_1 minorenne;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
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n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 5;
visto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M
.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata il [...] a [...] - Repubblica Ceca) Parte_1
e nato il [...] a [...] - Moldavia) Controparte_1
contratto a norma del codice
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