Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 97
TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
11 febbraio 2025
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11 febbraio 2025
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11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 2421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2421/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 7.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 14.10.2024 da rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti PALUMBO ANDREA e RUSSO MARIA e NA IN, rappresentata e difesa dall'avv.to CONTE FLORINDA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel RN (CE) in data 12.12.2014, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
(l'8.04.2015) e , (il 18.01.2017); Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
28.06.2022 nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza di separazione sullo status n. 1500/2023 del 17/04/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2014 in Castel RN, tra il signor e la signora Parte_1
IN IG, così come trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel
RN;
2. ordinare all'ufficiale dello stato Civile del Comune di Castel RN di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di Legge;
3. disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2421/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 7.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 14.10.2024 da rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti PALUMBO ANDREA e RUSSO MARIA e NA IN, rappresentata e difesa dall'avv.to CONTE FLORINDA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel RN (CE) in data 12.12.2014, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
(l'8.04.2015) e , (il 18.01.2017); Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
28.06.2022 nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza di separazione sullo status n. 1500/2023 del 17/04/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2014 in Castel RN, tra il signor e la signora Parte_1
IN IG, così come trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel
RN;
2. ordinare all'ufficiale dello stato Civile del Comune di Castel RN di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di Legge;
3. disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con
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