Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 8
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Testo completo
N. 894/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai
signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso
da
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI TOMMASO, Parte_1
presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al
ricorso introduttivo
- ricorrente –
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CRACCO LORENZA come CP_1
in atti, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in
calce alla comparsa di risposta
- resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: separazione giudiziale
Causa decisa dal Tribunale di Venezia in camera di consiglio sulle
seguenti conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente:
“Riguardo alle modalità di affidamento e visita del minore Per_1
vengono tenute ferme quelle di cui all'ordinanza di data 26.6.24
salvo prevedere nella settimana in cui il minore rimane con la madre
il fine settimana la possibilità per il padre di tenerlo tre
pomeriggi alla settimana che in uno di essi il minore rimarrà a
pernottare con il padre che lo riporterà il mattino successivo
direttamente a scuola. Nei fine settimana in cui il minore rimarrà
con il padre questi lo andrà a prendere il venerdì dall'uscita da
scuola e lo riporterà la domenica sera.
Rimane inoltre confermato l'obbligo in capo al sig. di versare CP_1
un contributo mensile al mantenimento del figlio minore alla madre
di 300,00 euro.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 16.1.2024 la ricorrente
[...]
esponeva che in data 12.4.2014 aveva contratto matrimonio Parte_1
a Teverola, con rito concordatario, con trascritto CP_1
nel registro atti di matrimonio alla parte II, serie B, n. 3,
dell'anno 2014 del Comune di Scorzè;
che dalla loro unione era nato
in data 10.09.2020 il figlio minorenne . Persona_2
Tanto premesso, la ricorrente proponeva ricorso per ottenere la
pronuncia della separazione giudiziale dal coniuge e chiedeva:
“
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione
personale dei coniugi e in relazione Parte_1 CP_1 al matrimonio concordatario contratto in data 12.04.2014, con
addebito al marito responsabile della crisi coniugale.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del
reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza
ove riterrà più opportuno.
3. Il figlio minore verrà affidato Persona_2
congiuntamente a entrambi i genitori che provvederanno
all'istruzione e all'educazione attuando ogni decisione nel
preminente interesse dello stesso.
4. Stabilire che il figlio minore venga Persona_2
affidato ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione
prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Scorzè (VE),
via IV Novembre n. 7 int. 3, ove manterrà altresì la propria
residenza anagrafica, e che entrambi i genitori esercitino
congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune
accordo le decisioni di maggior interesse relativamente
all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi
bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed
aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria
amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5. Conseguentemente stabilire che la predetta casa coniugale sita
in Scorzè (VE), via IV Novembre, 7 int. 3, di proprietà esclusiva
del marito venga assegnata alla moglie CP_1 Per_2 Pt_1
, genitore collocatario del figlio minore, con i relativi arredi
[...]
e corredi, e con obbligo per il sig. di lasciar la CP_1 stessa nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine che
il Tribunale stesso stabilirà, asportando i propri beni personali.
6. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio
[...]
, e in ragione delle circostanze menzionate, il padre Persona_2
corrisponderà alla madre l'importo mensile di euro CP_1
400,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte
dal SSN, quelle scolastiche ed extrascolastiche sostenute
nell'interesse del figlio. I coniugi seguiranno il seguente schema:
a) spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri
scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno, tasse