Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2024, n. 1736

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2024, n. 1736
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1736
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

R.G.A.C. n. 2723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) -Giudice rel. Controparte_1 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2723 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Nisi, giusta procura C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio in Saline Joniche (R.C.), alla via
Nazionale, trav. I, n. 1, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nata a Sant'Alessio in [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2
) C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.11.2024 il ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva la decisione della causa, anche con rimessione al Collegio nella medesima data.
L'ufficio del P.M. in data 28.11.2023 “vistava” il ricorso.


IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Controparte_2
-il 26.09.1982 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;

-con sentenza n. cron. 6637/10 del 21.10.2010, depositata il 22.10.2010, il Tribunale di
Torino aveva dichiarato la separazione personale tra i predetti coniugi;

- la separazione si era protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e tuttora persiste, non essendoci mai stata alcuna riconciliazione né materiale, né spirituale;

- dall' unione coniugale sono nate due figlie, e , entrambe maggiorenni, Per_1 Per_2 con le quali egli non ha alcun tipo di comunicazione e/o contatto da ormai molti anni;

- rispetto all'epoca della separazione la figlia è divenuta economicamente Per_1 autosufficiente ed ha formato un proprio e autonomo nucleo familiare;

- l'odierno ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare e da tale unione sono nate due bambine;

-
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