Trib. Cagliari, sentenza 07/12/2024, n. 1582
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Testo completo
N. R.A.C.L. 537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 537 del R.A.C.L. dell'anno
2023, promossa da:
con sede legale in Quartu Sant'Elena, in personale del legale rappresentante, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Nicola Norfo, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Simone Controparte_2
Berillo che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Jonathan Vacca, in virtù di procura speciale come in atti;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 679/2022 col quale le è stato ingiunto il pagamento di un importo lordo corrispondente ad euro 1.460,00 netti , oltre accessori di legge, in favore di Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha escluso che il vanti crediti residui per il mese di marzo CP_2
2022 ed ha contestato la genuinità del cedolino paga che egli ha prodotto in sede monitoria recante, appunto, l'importo pari a 1.460,00 euro che questi avrebbe asseritamente maturato a credito quale retribuzione per il mese di marzo del 2022.
Ha quindi prodotto altro cedolino paga, sempre relativo al mese di marzo 2022 ove la retribuzione maturata dall'opposto è pari a 500,00 euro netti, regolarmente corrisposti l'8 aprile 2022.
Detto importo, anche a voler considerare come fondata l'avversa pretesa (ove non si dà conto di tale pagamento), sarebbe comunque da decurtare dalla somma ingiunta.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− in via principale: previo accertamento che il pagamento di € 500,00 del 08.04.2022 è stato integralmente satisfattivo della pretesa del sig. accogliere la presente opposizione e per CP_2
l'effetto revocare il decreto opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui alla narrativa mandando assolta la da qualsiasi pretesa formulata dal sig. ed Controparte_1 CP_2
accertare che nulla è più dovuto dalla al sig. in ragione del pregresso Controparte_1 CP_2
rapporto di lavoro;
− In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la pretesa di controparte dovesse trovare qualche accoglimento, revocare il decreto ingiuntivo opposto stante il pagamento di € 500,00 ed imputare in toto o in parte detto pagamento alla pretesa del sig. CP_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
Il i è ritualmente costituito in giudizio onde dedurre la fondatezza della originaria pretesa CP_2
creditoria sulla scorta del monte ore di lavoro effettivamente svolte nel mese di marzo 2022 pari nel complesso a circa 151 suddivise su 21 giorni.
Con riguardo alla corresponsione in suo favore di 500,00 euro non ha negato di aver percepito tale importo ma ha sostenuto che debba essere imputato alle somme ulteriori maturate.
Ha quindi concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
Nel merito:
- Rigettare l'avversa opposizione per i motivi precisati nella superiore espositiva e, per l'effetto, confermare il decreto n. 455/2022 (R.A.C.L. n. 4053/2022) del Tribunale di Cagliari.
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al pagamento di quanto dovuto, per i titoli Parte_1 esposti nella precedente narrativa, per l'attività prestata nel mese di marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge fino al saldo;
- Condannare la società al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_1 CP_2 complessiva di euro 1.460,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo
Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate, anche solo parzialmente, le ragioni di opposizione dell'opponente, accertare l'ammontare del credito vantato dal sig. CP_2 nei confronti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 537 del R.A.C.L. dell'anno
2023, promossa da:
con sede legale in Quartu Sant'Elena, in personale del legale rappresentante, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Nicola Norfo, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Simone Controparte_2
Berillo che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Jonathan Vacca, in virtù di procura speciale come in atti;
Opposto
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto n. 679/2022 col quale le è stato ingiunto il pagamento di un importo lordo corrispondente ad euro 1.460,00 netti , oltre accessori di legge, in favore di Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha escluso che il vanti crediti residui per il mese di marzo CP_2
2022 ed ha contestato la genuinità del cedolino paga che egli ha prodotto in sede monitoria recante, appunto, l'importo pari a 1.460,00 euro che questi avrebbe asseritamente maturato a credito quale retribuzione per il mese di marzo del 2022.
Ha quindi prodotto altro cedolino paga, sempre relativo al mese di marzo 2022 ove la retribuzione maturata dall'opposto è pari a 500,00 euro netti, regolarmente corrisposti l'8 aprile 2022.
Detto importo, anche a voler considerare come fondata l'avversa pretesa (ove non si dà conto di tale pagamento), sarebbe comunque da decurtare dalla somma ingiunta.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− in via principale: previo accertamento che il pagamento di € 500,00 del 08.04.2022 è stato integralmente satisfattivo della pretesa del sig. accogliere la presente opposizione e per CP_2
l'effetto revocare il decreto opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui alla narrativa mandando assolta la da qualsiasi pretesa formulata dal sig. ed Controparte_1 CP_2
accertare che nulla è più dovuto dalla al sig. in ragione del pregresso Controparte_1 CP_2
rapporto di lavoro;
− In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la pretesa di controparte dovesse trovare qualche accoglimento, revocare il decreto ingiuntivo opposto stante il pagamento di € 500,00 ed imputare in toto o in parte detto pagamento alla pretesa del sig. CP_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
Il i è ritualmente costituito in giudizio onde dedurre la fondatezza della originaria pretesa CP_2
creditoria sulla scorta del monte ore di lavoro effettivamente svolte nel mese di marzo 2022 pari nel complesso a circa 151 suddivise su 21 giorni.
Con riguardo alla corresponsione in suo favore di 500,00 euro non ha negato di aver percepito tale importo ma ha sostenuto che debba essere imputato alle somme ulteriori maturate.
Ha quindi concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
Nel merito:
- Rigettare l'avversa opposizione per i motivi precisati nella superiore espositiva e, per l'effetto, confermare il decreto n. 455/2022 (R.A.C.L. n. 4053/2022) del Tribunale di Cagliari.
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al pagamento di quanto dovuto, per i titoli Parte_1 esposti nella precedente narrativa, per l'attività prestata nel mese di marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge fino al saldo;
- Condannare la società al pagamento in favore del sig. della somma Controparte_1 CP_2 complessiva di euro 1.460,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo
Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate, anche solo parzialmente, le ragioni di opposizione dell'opponente, accertare l'ammontare del credito vantato dal sig. CP_2 nei confronti
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