Trib. Lanciano, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 19 novembre 2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 622/2022 R.G. e vertente
TRA
UG LA AR ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Mililli, come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
BPER BANCA S.P.A. (01153230360), in persona del procuratore speciale
Paolo Mazza (notaio Soli in Modena, 49235/14840), rappresentata e difesa dall'avv. MA Davì, come da mandato in atti;
CONVENUTO
avente a oggetto: contratti bancari;
conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1
1. OL MA IE ha convenuto in giudizio BPER Banca s.p.a. (d'ora in avanti, BPER) domandandone la condanna alla restituzione della somma di euro 84.020,35, a titolo di credito da ripetizione di indebito per le annotazioni
a debito sul “rapporto di c/c affidato n. 11901 (già [...] n. 6551)” (“sorto il
26.11.1985 e attualmente chiuso”), in esecuzione di clausole nulle, in difetto di pattuizione o comunque in violazione della normativa, in particolare in tema di tassi di interesse ultralegali determinati con pattuizione “uso piazza” e co- munque unilateralmente variati in peius in difetto di pattuizione “e/o” diffor- memente dalla relativa normativa (euro 75.703,60), anatocismo, commissioni di massimo scoperto (d'ora in avanti, cms) (euro 5.927,00), spese (euro
2.389,68), valute.
BPER si è costituita eccependo la “prescrizione delle rimesse solutorie” “ante- riori al decennio dal primo atto interruttivo [...] diffida stragiudiziale del
07.05.2014” e comunque di ogni pretesa inerente al contratto 6551, “distinto e diverso dal conto corrente 11901” ed “estinto il 07 settembre 1994”;
in ogni caso, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.;
con sentenza non de- finitiva ex art. 281-sexies c.p.c. e ordinanza, entrambe del 20 ottobre 2023, ha deciso le questioni in tema di pattuizioni di tassi di interesse ultralegali, capita- lizzazione degli interessi e cms e disposto c.t.u.;
all'esito, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendone la sostituzione con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
2. Le domande ed eccezioni sono fondate nella misura risultante dalla c.t.u.
(“Relazione conclusiva” depositata il 22 febbraio 2024), chiara nelle premesse, coerente nello svolgimento e condivisibile nelle conclusioni;
la quale, dopo aver determinato il saldo “rettificato” risultante dallo svolgimento dei rapporti
2
nei contratti di conto corrente bancario 6551 (“in quanto il relativo saldo [a debito] è stato annotato sul conto n. 11901 in data 20.05.1994”) e 11901
(chiuso il “30.06.2024” e che “in data 29.06.2004 [...] presentava un saldo di
Euro 24,57 a debito del correntista”) in euro 61.460,47 “a credito del correnti- sta” “senza tener conto della prescrizione”, ha poi ritenuto interamente prescritto il relativo credito restitutorio in tutte le modalità di accertamento prospettate in quesito e all'udienza di conferimento incarico del 30 novembre 2023.
In particolare, il Tribunale conferma le indicazioni di cui all'ordinanza del 20 ottobre 2023, recante formulazione del quesito al c.t.u.
Nella presente sede, l'analisi deve essere limitata alle questioni giuridiche estranee al decisum della sentenza non definitiva del 20 ottobre 2023 e specifi- camente riproposte dalle parti a seguito della disposta c.t.u., in precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusionali nei limiti in cui richiami- no e illustrino osservazioni di c.t.p.;
le quali ultime il c.t.u. rappresenta esservi state solo per l'attore (“il consulente di BPER ha comunicato di non avere os- servazioni”).
Ebbene, l'attore deduce che “tutti i versamenti effettuati dal correntista e utili
a creare una provvista in suo favore con il passaggio a credito del conto cor- rente vanno qualificati come meramente ripristinatori e non già solutori, con conseguen[te] decorrenza del termine di prescrizione dalla data di chiusura del conto corrente”;
“le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono
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