Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/04/2024, n. 1083

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/04/2024, n. 1083
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1083
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 698 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nata a [...] il [...] – C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Lieti a Capodimenti n. 51/F, presso lo studio dell'Avv. Donatella D'Ambrosio, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Trecase alla via Casa Cirillo n. C.F._2
55, presso lo studio dell'Avv. Michelina Montuoro, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n.
2021/2985/GP del 21.10.2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre
Annunziata;

RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
1 INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti e hanno chiesto
l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il P.M. ha reso parere in data 09.10.2023, concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza statuizioni ulteriori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.02.2020, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, in data 19.09.2009 in Napoli.
[...]
La ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio non erano nati figli e che i coniugi erano separati dal 21.06.2016, allorquando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto cronol. n.
5139/2016, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
10.06.2016. Con la predetta separazione, i coniugi, nel dichiarare di essere economicamente autosufficienti, rinunciavano reciprocamente al proprio mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro.
La ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando che nulla fosse dovuto dall'uno o dall'altro a titolo di assegno divorzile.
All'udienza del 20.10.2021, non era possibile espletare il tentativo di conciliazione, stante la contumacia del resistente, ed il Presidente dava i provvedimenti provvisori, confermando le statuizioni della separazione consensuale di cui al verbale del 21.10.2016, omologata dal Tribunale di Torre
Annunziata con decreto cronol. n. 5139/2016, e fissata per il prosieguo del giudizio l'udienza del 05.01.2022, assegnando al resistente termine fino al
27.12.2021 per la costituzione in giudizio.
2
In data 24.12.2021, si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo però di condannare la
[...] ricorrente al versamento di un assegno divorzile in suo favore pari ad euro
200,00, tenendo conto delle differenti condizioni economiche dei coniugi rispetto all'epoca della separazione. Difatti, il resistente dichiarava di non avere redditi propri, avendo cessato da marzo 2018 ogni attività (agente immobiliare) in quanto affetto da “disturbo schizoaffettivo cronico” e di percepire unicamente la relativa indennità di accompagnamento.
All'udienza cartolare del 06.04.20222, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c. e rinviava, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 27.04.2020, poi differita al 09.01.2023.
Alla su citata udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.09.2023.
Alla su menzionata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art.
127 ter c.p.c.
, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio con i termini di legge (60+20), disponendo darsi comunicazione al P.M. per il necessario parere.
Il P.M. ha reso parere in data 09.10.2023, concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza statuizioni ulteriori.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (10.06.2016) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata il 21.06.2016 (n. cronol. 5139/2016) ove erano stati determinati anche
i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto, invece, alla domanda formulata dal resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di
3
divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal
Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando
l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi