Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. LO
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 220/2023 promossa
DA
CC OL, C.F. [...]e IE NO, C.F.
[...], entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Milano, via Cosimo del Fante n. 6 presso lo studio dell'Avv. Roberto Mangione che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

ATTORI/OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
FA.DA. S.R.L., C.F. 02849800962, con sede in Burago di Molgora, via Don Minzoni n. 32, in persona del legale rappresentante p.t., Fabio Tanzi, ed elettivamente domiciliata in Monza, piazza Diaz n. 2 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Giuseppe Zappa che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di spese condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.06.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER CC OL E IE NO:
Nel merito
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inesistenza dei crediti vantati da
FA.DA. S.r.l. nei confronti dei sig.ri IC MA e EL IS e, per l'effetto, in
pagina 1 di 8 accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto D.I. n. 3708/2022 del 24.10.2022 (R.G.
6663/2022 Trib. Monza), emesso dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott. Longonbardi, poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
PER FA.DA. S.R.L.:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione o domanda respinta, così giudicare:
- Nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con la conferma del D.I. n.
3708/2022, dandosi atto dei pagamenti parziali effettuati dagli opponenti di € 1.905,17, in data il
3.1.2023 (successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo del 30.11-12.12.2022), nonché di €
800,00, in data 20.9.2022 (successivamente al deposito del ricorso ingiuntivo del 4.8.2022) e con la condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di € 600,00, a titolo di 4^ rata consuntivo 1.10.2020-30.9.2021, stante l'errore di fatto dell'opposta nel detrarre doppiamente l'importo in questione, sia in ambito di consuntivo 1.10.2020-30.9.2021 (pag. 2 ricorso monitorio), sia in ambito di ulteriori versamenti ammessi (pag. 5 e 6 comparsa costitutiva).
- In ogni caso, condannare gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e della fase del decreto ingiuntivo.”
IN FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 3708/2022 emesso in data 24.10.2022 il Tribunale di Monza, nell'accogliere il conforme ricorso proposto da FA.DA. s.r.l., aveva intimato a IC MA e EL IS di corrisponderle la complessiva somma di € 5.618,59, oltre interessi e spese legali, a titolo di debito residuo maturato per spese condominiali con riferimento all'unità immobiliare facente parte del complesso “Residenza dei Mulini” sito in Verano Brianza, via Molino Ponte n. 21, loro promessa in vendita con contratto preliminare, a consegna anticipata, stipulato in data 27.05.2014.
Il debito azionato dalla ricorrente era stato così determinato:
• riparto consuntivo 1.10.2020/30.9.2021:
- posizione appartamento € 6.022,86 (di cui € 3.431,17 per conguaglio precedente ed € 2.020,55 a titolo di spesa straordinaria relativa alla “Riqualificazione della Centrale termica”);

- posizione box € 128,73 (di cui € 322,53 per conguaglio precedente);

• riparto preventivo 1.10.2021/30.9.2022:
- posizione appartamento € 3.515,64;

- posizione box € 119,44;

pagina 2 di 8
- rifusione delle spese giudiziali, spese di insoluti e interessi di mora, per € 402,47 ed € 95,67, quali ulteriori spese straordinarie.
Gli opponenti hanno dedotto che dalla complessiva somma di € 7.766,12 avrebbe dovuto essere detratta la somma di € 2.020,55 in quanto spesa straordinaria relativa alla centrale termica, quella di € 402,47 quale addebito personale per spese legali, insoluti e interessi di mora e quella di € 95,67 a titolo di ulteriori spese straordinarie come tali addebitabili alla proprietà.
Inoltre, avendo versato, a partire dal 2.10.2020, la somma non contabilizzata di € 5.100,00 e non essendo stata scomputata l'ulteriore somma di € 260,91 quale disavanzo della gestione precedente, il salso residuo ancora dovuto a FA.DA. era pari ad € 1.905,17, somma, quest'ultima, parimenti corrispostale.
Hanno eccepito, pertanto, l'insussistenza della pretesa creditoria azionata con riferimento alle spese straordinarie per riqualificazione della centrale termica nonché l'estinzione e duplicazione della pretesa creditoria con riferimento alle ulteriori somme loro richieste.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta ha dedotto che solo in data 3.1.2023, ovverosia successivamente alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, gli opponenti le avevano corrisposto il minor importo di € 1.905,17, pari a circa il 30% della somma complessivamente azionata nei loro confronti, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione limitatamente al residuo importo di € 3.713,42, e, nel merito, di confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3708/2022.
Nel dettaglio, al fine di contrastare i motivi di opposizione, ha eccepito, a propria volta:
- che il credito azionato in via monitoria per rimborso spese condominiali non era contestato minimamente contestato nell'an, essendosi gli opponenti limitati ad eccepire l'estinzione e/o la duplicazione della pretesa creditoria;

- che, con riferimento al saldo e alle rate di preventivo relativo al periodo 1.10.2021-30.9.2022, gli opponenti non avevano versato la somma di € 5.100,00, bensì il minor
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