Trib. Prato, sentenza 07/03/2025, n. 124
TRIB Prato
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 507/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 507/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 07/03/2025 ore 10:06, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal ) Controparte_2 sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. IO AN;
- per parte convenuta il dott. presente in aula in quanto impegnato in ulteriori Persona_1 contenziosi per la giornata odierna, fissati alla presenza delle parti.
I procuratori nulla osservano in ordine alla modalità mista di celebrazione dell'udienza.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. AN discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione, alla luce della tardività della costituzione del CP_1 convenuto.
Il dott. discute riportandosi alla memoria di costituzione. Per_1
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi ed ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.46
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 7.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 507/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, AL Parte_1
LI e IO AN;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella
3
parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Con condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o CP_4 nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 (per un totale di €. 3.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
4
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario con due memorie di CP_1 identico contenuto (la prima depositata il 26.2.2025, la seconda il 4.3.2025), eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 507/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 07/03/2025 ore 10:06, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal ) Controparte_2 sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. IO AN;
- per parte convenuta il dott. presente in aula in quanto impegnato in ulteriori Persona_1 contenziosi per la giornata odierna, fissati alla presenza delle parti.
I procuratori nulla osservano in ordine alla modalità mista di celebrazione dell'udienza.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'avv. AN discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione, alla luce della tardività della costituzione del CP_1 convenuto.
Il dott. discute riportandosi alla memoria di costituzione. Per_1
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi ed ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.46
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 7.3.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 507/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, AL Parte_1
LI e IO AN;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella
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parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Con condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o CP_4 nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 (per un totale di €. 3.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
4
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario con due memorie di CP_1 identico contenuto (la prima depositata il 26.2.2025, la seconda il 4.3.2025), eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta
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