Trib. Modena, sentenza 04/12/2024, n. 1760
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2458 del Ruolo Generale degli affari
contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato D'ACUNZO OLGA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
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OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso depositato in
data 14/05/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Guspini (CA) in data
12/08/1990 e dalla loro unione sono nati i figli (in data 08/02/1991), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (in data 17/05/1997), Persona_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed (in data Persona_3
04/09/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al presidente di questo Tribunale
in data 03/12/2013, in seno al procedimento n. 6085/2013, nel cui ambito è stato
pronunciato, in data 18/12/2013, decreto di omologazione.
2. Con ricorso del 14/05/2024, ha chiesto la dichiarazione di Parte_1
cessazione di effetti civili del matrimonio e la pronuncia dell'obbligo, in capo a
di corrispondere mensilmente la somma di € 233,37 a titolo di CP_1
mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Persona_3
autosufficiente e convivente con la madre, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace, nonostante la rituale
notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 06/11/2024, presente solo la parte ricorrente, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
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§
La domanda principale, volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere
accertato, dal tenore inequivoco delle difese